CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18462/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativo a condanna ex art. 73 DPR 309/90 è inammissibile siccome incentrato su una personale rivalutazione dei fatti e contestuale minimizzazione della coerenza e legittimità della decisione, al contrario congruamente evidenziante sia profili tecnici dimostrativi della sussistenza di sostanza stupefacente sia le peculiari modalità e la quantità ( ben 180 involucri contenenti morfina) allarmanti e tali da suffragare, con rinvio anche alla prima sentenza, i tratti tipici dell'art. 73 PR 309/90 contestato. Coerente appare la esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 alla luce delle citate modalità di azione e del quantitativo, in linea con l'indirizzo per cui all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, (cfr. in motivazione Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci