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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 15091/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 525/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il22/12/2023 R.G.N. 136/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4579/2024Numero di raccolta generale 15091/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Lecce haDa ta pubblicazione 19/05/2026rigettato l’appello proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva, apropria volta, respinto la domanda di quest’ultimo volta adottenere la declaratoria d’illegittimità della nota di ripetizione diindebito trasmessa dall’I.N.P.S., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e relativa alricalcolo della pensione cat.

VO n. 10084270 per il periodo dal1.1.2009 al 31.1.2018.2.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto insussistentile condizioni legittimanti l’irripetibilità dell’indebito, giusta laprevisione dell’art. 13 della legge n. 412/1991, in correlazionecon l’art. 52 della legge n. 88/1989, in particolare perchèl’esatta consistenza delle retribuzioni effettivamentecorrisposte dalla società datrice di lavoro sarebbe emersa soloa seguito delle verifiche ispettive dell’I.N.P.S., compiutenell’anno 2012, con la conseguente non imputabilità dell’erroreall’Istituto.

In definitiva, il giudice d’appello ha esclusol’applicabilità al caso di specie dell’art. 13, comma 2, dellacitata legge.3.

Propone ricorso per cassazione il signor Chiochia, affidandoload un solo motivo, illustrato anche con memoria, ex art. 380-bis c.p.c.

L’INPS è rimasto intimato.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo articolato, la parte ricorrente lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 2 e 2-bis,della legge n. 412/1991, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.2.

In sostanza, il pensionato evidenzia che l’I.N.P.S. era venNuumteoro registro generale 4579/2024Numero sezionale 2146/2026a conoscenza degli effettivi dati, incidenti sul suo diNruitmteoro dai r accolta generale 15091/2026pensione, per effetto della verifica ispettiva, conclusasi in dataDa ta pubblicazione 19/05/20262.5.2012; tuttavia, solo con la nota del 5 gennaio 2018 avevaprovveduto ad avanzare la richiesta di recupero della sommadi euro 17.731,67, indebitamente versata per effetto dellavariazione scaturita da ricalcolo conseguente alle diverserisultanze retributive, acquisite per effetto della menzionataispezione.Dunque, ad avviso della parte privata, l’iniziativa di recuperosarebbe tardiva rispetto al termine annuale fissato nelladisposizione citata.3.

Il motivo è infondato.4.

Infatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del1991, la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istitutodeve essere valutata e rileva rispetto alla comunicazione, daparte del pensionato, dei dati reddituali rilevanti ai fini dellaverifica annuale della persistenza delle condizioni legittimantil'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. nn.26579/2024; 15039/19, 13918/21).5.

Nel caso di specie, tuttavia, come esattamente ritenuto dallaCorte territoriale, non si verte in tema di comunicazione dieventuali variazioni di dati reddituali, da parte del pensionato,ma di accertamento, a monte, della regolarità dei versamenticontributivi, rispetto alle retribuzioni corrisposte, noncorrettamente comunicate dal datore di lavoro.Pertanto, non è applicabile la disciplina di cui al secondo commadell’art. 13 della legge n. 412 del 1991, che, relativa agliindebiti di prestazioni pensionistiche collegate a particolaricondizioni reddituali del percipiente, impone all’INPS diprocedere alla verifica nell’anno civile in cui ha potuto acquisireconoscenza dei redditi maturati dal beneficiario di Nuumnearo registro generale 4579/2024Numero sezionale 2146/2026determinata prestazione e, quindi, di recuperare l’eveNnumtuerao ldei r accolta generale 15091/2026indebito, a pena di decadenza, entro l’anno civile successivo aDa ta pubblicazione 19/05/2026quello della verifica (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3802).6.

Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato.7.

Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità poiché laparte soccombente ha rassegnato la dichiarazione prescrittaper l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 30aprile 2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 525/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il22/12/2023 R.G.N. 136/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4579/2024Numero di raccolta generale 15091/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Lecce haDa ta pubblicazione 19/05/2026rigettato l’appello proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva, apropria volta, respinto la domanda di quest’ultimo volta adottenere la declaratoria d’illegittimità della nota di ripetizione diindebito trasmessa dall’I.N.P.S., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e relativa alricalcolo della pensione cat. VO n. 10084270 per il periodo dal1.1.2009 al 31.1.2018.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto insussistentile condizioni legittimanti l’irripetibilità dell’indebito, giusta laprevisione dell’art. 13 della legge n. 412/1991, in correlazionecon l’art. 52 della legge n. 88/1989, in particolare perchèl’esatta consistenza delle retribuzioni effettivamentecorrisposte dalla società datrice di lavoro sarebbe emersa soloa seguito delle verifiche ispettive dell’I.N.P.S., compiutenell’anno 2012, con la conseguente non imputabilità dell’erroreall’Istituto. In definitiva, il giudice d’appello ha esclusol’applicabilità al caso di specie dell’art. 13, comma 2, dellacitata legge.3. Propone ricorso per cassazione il signor Chiochia, affidandoload un solo motivo, illustrato anche con memoria, ex art. 380-bis c.p.c. L’INPS è rimasto intimato.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo articolato, la parte ricorrente lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 2 e 2-bis,della legge n. 412/1991, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.2. In sostanza, il pensionato evidenzia che l’I.N.P.S. era venNuumteoro registro generale 4579/2024Numero sezionale 2146/2026a conoscenza degli effettivi dati, incidenti sul suo diNruitmteoro dai r accolta generale 15091/2026pensione, per effetto della verifica ispettiva, conclusasi in dataDa ta pubblicazione 19/05/20262.5.2012; tuttavia, solo con la nota del 5 gennaio 2018 avevaprovveduto ad avanzare la richiesta di recupero della sommadi euro 17.731,67, indebitamente versata per effetto dellavariazione scaturita da ricalcolo conseguente alle diverserisultanze retributive, acquisite per effetto della menzionataispezione.Dunque, ad avviso della parte privata, l’iniziativa di recuperosarebbe tardiva rispetto al termine annuale fissato nelladisposizione citata.3. Il motivo è infondato.4. Infatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del1991, la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istitutodeve essere valutata e rileva rispetto alla comunicazione, daparte del pensionato, dei dati reddituali rilevanti ai fini dellaverifica annuale della persistenza delle condizioni legittimantil'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. nn.26579/2024; 15039/19, 13918/21).5. Nel caso di specie, tuttavia, come esattamente ritenuto dallaCorte territoriale, non si verte in tema di comunicazione dieventuali variazioni di dati reddituali, da parte del pensionato,ma di accertamento, a monte, della regolarità dei versamenticontributivi, rispetto alle retribuzioni corrisposte, noncorrettamente comunicate dal datore di lavoro.Pertanto, non è applicabile la disciplina di cui al secondo commadell’art. 13 della legge n. 412 del 1991, che, relativa agliindebiti di prestazioni pensionistiche collegate a particolaricondizioni reddituali del percipiente, impone all’INPS diprocedere alla verifica nell’anno civile in cui ha potuto acquisireconoscenza dei redditi maturati dal beneficiario di Nuumnearo registro generale 4579/2024Numero sezionale 2146/2026determinata prestazione e, quindi, di recuperare l’eveNnumtuerao ldei r accolta generale 15091/2026indebito, a pena di decadenza, entro l’anno civile successivo aDa ta pubblicazione 19/05/2026quello della verifica (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3802).6. Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato.7. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità poiché laparte soccombente ha rassegnato la dichiarazione prescrittaper l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 30aprile 2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese
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