CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2022 il Tribunale di Teramo ha, tra l'altro, disposto, in executivis, la revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale della pena a lui applicata con sentenza di quell'ufficio, Sezione distaccata di Giulianova, dell'8 agosto 2003, irrevocabile I'l ottobre 2003, indicata con il n. 3), e rigettato, invece, la richiesta, presentata dal locale pubblico ministero, di revoca della sospensione condizionale delle pene applicate a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze — emesse, entrambe, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo ed indicate, rispettivamente, con il n. 1) ed il n. 2) — del 14 novembre 2000, divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2000, e del 20 marzo 2003, divenuta irrevocabile il 5 maggio 2003. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disatteso, con riferimento alle pene irrogategli con le sentenze nn. 1) e 2), l'istanza di revoca della sospensione condizionale sul mero rilievo del contenimento delle sanzioni da esse previste entro il limite di legge e senza considerare che egli ha successivamente commesso altri delitti, per i quali ha riportato pena detentiva, che integrano altrettante cause di revoca di diritto della sospensione condizionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. Il giudice dell'esecuzione, pur avendo disposto — con decisione ormai intangibile perché non impugnata — la revoca della sospensione condizionale della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, 1'8 agosto 2003, irrevocabile 11 ottobre 2003 e relativa a fatto commesso il 6 agosto 2003, ha ritenuto di non accogliere la richiesta del pubblico ministero in relazione alle sentenze — emesse, entrambe, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo ed indicate, rispettivamente, con il n. 1) ed il n. 2) — del 14 novembre 2000, divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2000, e del 20 marzo 2003, divenuta irrevocabile il 5 maggio 2003, in ragione del fatto che la sanzione con esse complessivamente inflitta non supera il limite fissato dall'art. 164, quarto comma, cod. pen., espressamente richiamato, a titolo di eccezione, dall'art. 168, primo comma, in tema di revoca di diritto della sospensione condizionale. Così facendo, si è determinato in spregio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa» (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 - 01; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576 - 01; Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012, Lettiero, Rv. 253438 - 01). La fattispecie in esame si connota, invero„ per la commissione di reati, per i quali è stata applicata pena condizionalmente sospesa, temporalmente collocata tra settembre 1999 ed aprile 2002 ed accertata con sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente, il 28 dicembre 2000 ed il 5 maggio 2003, seguita dalla consumazione, il 6 agosto 2003 — in epoca, quindi, posteriore rispetto alla formazione di quei giudicati — di altro reato, accertato con sentenza divenuta irrevocabile I'l ottobre 2003 per il quale è stata applicata pena detentiva per delitto: sicuramente presente è, pertanto, da qualunque angolo visuale si esamini la questione, il requisito della commissione entro il quinquennio del reato che costituisce causa di revoca di diritto della sospensione condizionale. Tanto, in coerenza con l'ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod, pen., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione» (Sez. 1, n. 2329 del 10/11/2020, dep. 2021, Stancati, Rv. 280222 - 01; Sez. 1, n. 44620 del 11/11/2008, Urracci, Rv. 241570 - 01; Sez. 1, n. 4863 del 24/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206062 - 01). La revoca della sospensione condizionale della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Teramo dell'8 agosto 2003 determina, dunque, l'ulteriore revoca, a ritroso, della sospensione condizionale delle pene irrogate con le sentenze indicate ai nn. 1) e 2) del provvedimento impugnato.3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Terarno per un nuovo giudizio, ossequioso dei canoni testé enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo