CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 04442/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11071/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappr esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2020 depositata il 07/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda concerne la compravendita di un’unità immobiliare da parte del geom. [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con contestazioni relative alla mancata realizzazione di opere infrastrutturali primarie necessarie all’abitabilità dell’immobile, in particolare il tronco idrico. Lilli aveva domandato la restituzione di € 15.760 versati al venditore per il concorso alle spese di realizzazione dell’opera e all’allaccio idrico individuale, assumendo che tali paga- menti fossero privi di causa. La società venditrice aveva contestato tali richieste, sostenendo la correttezza dei propri adempimenti e giustificando la tardiva esecuzione dell’opera. In primo grado, il Tri- bunale di Taranto aveva accolto la domanda del geom. Lilli, condan- nando la società Pepe allarestituzione delle somme versate. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la do- manda di restituzione avanzata daLilli. Ricorre in cassazione l’acquirente con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Si antepone l’esposizione di tutti e quattro i motivi di ricorso, che sonotra di loro collegati. 2. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa individuazione da parte della Corte di appello del fatto costi- tutivo della domanda, consistente nella mancata realizzazione del tronco idrico, opera primaria necessaria per rendere agibileil plesso condominiale. La decisione impugnata non avrebbe considerato la necessità della licenza di abitabilità, compromessa dall’assenza del tronco idrico, nonostante prove documentali e testimoniali confer- massero tale mancanza.Il ricorrente sostiene che, in assenza di tale infrastruttura essenziale, l'immobile non può essere considerato agi- bile. Infatti, ai sensi dell’art. 221 del [OSCURATO:PERSONA] sanitario, un edificio non può essere abitato senza autorizzazione di abitabilità rilasciata dal sindaco, previa verifica delle condizioni igieniche e infrastruttu- rali. La mancanza di un approvvigionamento idrico stabile ha co- stretto il condominio a rifornirsi esclusivamente tramite autobotti. Il secondo motivo di ricorso, nel suo primo profilo,denuncia l'er- ronea valutazione delle prove testimoniali da parte della Corte di ap- pello, in violazione degli artt. 2697 e 246 c.p.c., con riferimento all’art. 252 c.p.c., e lamenta il mancato rispetto dei principi in mate- ria di valutazione delle prove.Il ricorrente evidenzia che la Corte ha ritenuto non determinanti le testimonianze raccolte, nonostante que- ste confermassero elementi essenziali per la causa, quali: l a conse- gna di somme di denaro a titolo di contributo per l’opera infrastrut- turale primaria (tronco idrico) e l’allaccio individuale; la mancanza di collegamento alla rete idrica pubblica per anni . Il secondo motivo, nel suo secondo profilo,denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’errata valutazione della teste Radicchio, dichia- rata inattendibile dalla Corte di appello per il suo rapporto di amicizia con il ricorrente. Si contesta questa valutazione, sostenendo che il rapporto personale non costituisce una causa di incapacità a testi- moniare secondo l’art. 246 c.p.c. La giurisprudenza consolidata spe- cifica che l’incapacità a testimoniare si verifica solo quando il testi- mone abbia un interesse giuridico concreto che legittimerebbe la sua partecipazione al giudizio come parte.Il ricorrente sottolinea che la controparte non ha sollevato alcuna eccezione sull'inattendibilità della testimone durante l’escussione e che la Corte avrebbe comun- que dovuto considerare il contenuto probatorio delle dichiarazioni nel contesto complessivo delle prove acquisite. Si richiama, inoltre, il principio sancito dall’art. 115 c.p.c., come modificato dalla l. 69/2009, secondo cui il giudice deve considerare provati i fatti non specificamente contestati. Nel caso in esame, la Corte non ha tenuto conto di tali elementi, riducendo illegittimamente la portata delle te- stimonianze raccolte. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c. in tema di ammissibilità della prova testimoniale. Si critica l’esclusione della prova diretta a dimostrare il pagamento privo di causa di somme estranee al contratto di compravendita. La Corte di appello avrebbe erroneamente equiparato tali pagamenti a modifiche con- trattuali, eludendo il presupposto dell’indebito oggettivo. Il quarto motivo denuncia, sotto un primo profilo, omesso esame circa fatti decisivi. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte non abbia distinto adeguatamente tra il contributo versato per la realizzazione del tronco idrico e il costo dell’allaccio individuale. Si sottolinea infatti che la somma di € 15.760, oggetto della richiesta di restituzione, comprendeva due voci distinte: € 13.760,00 per il contributo alla realizzazione del tronco idrico, opera di interesse ge- nerale necessaria per collegare il complesso edilizio alla rete idrica pubblica; € 2.000 per il costo specifico dell’allaccio idrico individuale all’appartamento acquistato dal ricorrente. In relazione alla mancata distinzione tra il contributo per il tronco idrico e il costo dell’allaccio individuale, per il quale si richiedeva la restituzione di € 2.000, si evidenzia come la Corte di appello abbia confuso le due imputazioni di pagamento, rigettando integralmente la domanda senza adeguata motivazione. Si censura altresì, sotto un secondo profilo, l’errata ap- plicazione dell’art. 1183 c.c. in materia di tempo dell’adempimento, per omessa considerazione che la prestazione idrica è essenziale per la fruibilità dell’immobile. 3. - I quattro motivi convergono nel perseguire l’obiettivo di at- taccare, sotto diversi profili,l’accertamento compiuto dalla Corte di appello. Essi non sonofondati. Nel rigettare la domanda del Geom. Lilli, la Corteha argomentato così: «Dalla documentazione versata in atti risulta che la ditta co- struttrice, dopo aver ottenuto la concessione edilizia nel 2010 con l'impegno, tra l'altro, di realizzare alcune opere di urbanizzazione primaria, tra cui l'allacciamento del complesso edilizio alla rete pub- blica idrica e la sistemazione stradale, chiedeva al Comune di poter scomputare dagli oneri di urbanizzazione, pari complessivamente ad € 53.263, 17, il costo relativo alla realizzazione a sue spese del tronco idrico e dei collegamenti viari, cioè € 26.781,38, ottenendo l'assenso del Comune con delibera[…]. A questo punto, il g iudice di prime cure avrebbe dovuto porsi il seguente interrogativo: se ilcosto complessivo dell'allacciamento alla rete idrica dell'intero complesso edilizio (20 alloggi), comprese le spese per i collegamenti viari, è pari ad € 26.781.38, come è possibile che il singolo acquirente di un'unità immobiliare[…] ne abbia corrisposto oltre la metà , cioè la considerevole somma di € 15.760,00? Avrebbe dovuto inoltre rile- vare che le iniziali richieste di rimborso avanzate a tale titolo dall'at- tore con svariate e-mail dell'aprile-maggio 2014 […] erano pari ad € 2.000,00, mentre soltanto con la missiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si rivendica la restituzione della somma di € 15.760,00. Non a caso i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti di altre unità immobiliari[…], hanno dichiarato che il contributo versato alla ditta costruttrice per l’allaccio del singolo appartamento al tronco idrico ammontava a circa € 2.000,00; lo stesso attore ha prodotto in giudizio un foglietto manoscritto in cui sono riportate diverse somme versate alla ditta, tra cui, significativamente, quella di € 2.000,00 per ‘allacci’ (non è chiaro se soltanto alla rete idrica ovvero anche per energia elettrica e gas[…]). Sulla base di tali riscontri documen- tali e testimoniali (provenienti da soggetti sicuramente indifferenti), la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] andava criticamente valu- tataad iniziare dalla sua ammissione iniziale: ‘sono un'amica dell'at- tore e frequento la casa a mare che lo stesso ha acquistato, da prima dei fatti per cui è causa’». Segue una parte di critica della testimo- nianza di [OSCURATO:PERSONA],nonché di esame dei documenti prodotti, tra cui note scritte e copie di assegni, che la Corte ha ritenuto gene- rici e privi di indicazioniunivoche sulle finalità de i pagament i effet- tuati (alcuni dei quali vengono presuntivamente imputati al corri- spettivo della venditadell’unità immobiliare) . « Se ne deve fondata- mente concludere – argomenta testualmente la Corte alla fine del suo ragionamento - difformemente da quanto opinato nell'impu- gnata sentenza, che non vi è alcuna prova certa che il geom. Lilli abbia in effetti corrisposto alla ditta l'esorbitante somma di € 15.760,00 per l'allaccio del suo appartamento alla rete idrica (a fronte di un costo complessivo di € 26.781,38 per la realizzazione dell’intero tronco idrico e delle strade di collegamento a servizio dell’intero complesso di 20 alloggi), mentre appare molto più vero- simile che la somma versata per il singolo allaccio (ovvero per tutti gli allacci alle varie reti idriche, gas ed energia elettrica) sia stata di € 2000,00, come dichiarato dagli altri condomini ed inizialmente ri- vendicato dallo stesso attore; èinfine pacifico che la società costrut- trice e venditrice abbia realizzato il collegamento alla rete idrica sol- tanto in corso di causa, dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione comunale». 4. –Un accertamento così strutturato resiste alla censure del ri- corrente. Eglitenta di prospetta re come question i di diritto censure mosse alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto rilevante com- piuta dalla Corte di appello. Dinanzi a tali censure, il compito di que- sta Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piutto- sto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, riso- luta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli -in obbedienza al canone di proporziona- lità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento pro- batorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe su- perfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. Sono questi i principi che si attagliano al caso di specie, poiché il ragionamento probatorio della Corte ruota sul difetto di certezze sulla causale precisa alle somme versate e sulla inattendibilità della testimonianza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], a causa della relazione personale con l’attore. Entrambi gli elementi sono inseriti all’interno di un quadro presuntivo strutturato in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità. Quanto alle singole censure: quella relativa all’art. 112 c.p.c. (primo motivo) è infondata poiché non vi è stata omissione di pro- nuncia, bensì rigetto; quella relativa gli artt. 115 e 116 c.p.c. (se- condo motivo) è infondata per le ragioni illustrate nei due capoversi precedenti; quella relativa all’art. 246 c.p.c. è infondata poiché non vi è stata incapacità a testimoniare, bensì giudizio di attendibilità della testimonianza. Quanto alle censure relative agli art. 2721 e 2722 c.c.(terzo motivo), vale identicamente il rinvio ai due capoversi precedenti. Quanto al quarto motivo, vale il richiamo al difetto di certezza sulle causali dei versamenti. Il primo,il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono ri- gettati. 5. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al