CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 33951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte di Appello di Bari confermavala pronuncia dell’11 marzo 2024 del Tribunale di Bari che, per quanto qui rileva,aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di falsità materialecommessa da privato, con condanna di mese quattro di reclusione.2. Avverso la pronuncia della Corte territoriale, con atto depositato in data5 maggio 2026, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), in relazione all’art. 599cod. proc. pen., essendo la sentenza munita di una “pseudo motivazione”, oltreche sconnessa e disorganica, inidonea a verificare l’iter logico seguito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103/2017 –trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per tardività.La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa in data 4 dicembre 2025,con procedimento camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis, commi 1 e 3,D.L. n. 137/2020, non avendo le parti avanzato istanza di partecipazione bensìdepositato regolarmente il pubblico ministero requisitoria scritta ed il difensorememoria difensiva.La sentenza indicava, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., iltermine di novanta giorni per il deposito della motivazione, con scadenza il 4 marzo2026, il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione, di cui all'art. 585,comma 1, lett. c) c.p.p., pertanto, scadeva il giorno 18 aprile 2026.Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità intema di impugnazioni, infatti, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattatocon procedimento camerale non partecipato e - come nel caso di specie - non siastata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2,cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza",in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza allaquale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso percassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni deltermine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449; Sez. 6, n. 49315del 24/10/2023, L., Rv. 285499).2. Questa soluzione appare coerente con la direttiva UE 2016/343 che,all'art. 8, nel dettare le "regole minime" che consentono la celebrazione delprocesso in assenza negli Stati membri lascia, comunque, impregiudicata lapossibilità di una disciplina nazionale che preveda che il procedimento o talune suefasi si svolgano per iscritto, a condizione, però, che ciò avvenga in conformità conil diritto a un equo processo (art. 8, par. 6). Invero, come emerge dal considerandon. 41 della direttiva, il "diritto di presenziare al processo può essere esercitato solose vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare alprocesso non si applica se le norme procedurali nazionali applicabili non prevedonoalcuna udienza. Dette norme nazionali dovrebbero rispettare la Corte e la CEDU,come interpretate dalla Corte di Giustizia e della Corte Europea dei dirittidell'uomo, in particolare relativamente ad un equo processo. Tale situazione siverifica, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificataricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cuinon è prevista alcuna udienza".3. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte alla fattispecie inesame, ritiene il Collegio che il ricorso non è tempestivo. Va, infatti, consideratoche l'imputato, presente in primo grado (per come risulta dal verbale di udienzadel 19 ottobre 2020), una volta proposto l'appello avverso la sentenza di condannanon ha avanzato istanza di partecipazione all'udienza camerale, cosicché lasentenza impugnata è stata emessa con motivazione riservata nel termine di 90giorni all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 4 dicembre 2025. Ilricorso per cassazione, tuttavia, non è stato proposto entro i successiviquarantacinque giorni poiché dall'annotazione in calce alla sentenza impugnatarisulta presentato solo il 5 maggio 2026, quando ormai detto termine era scaduto.4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delleammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente