CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 15 gennaio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. e art. 4 legge n. 110 del 1975, ritenuta la continuazione, con la contestata recidiva,. 2. Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen., trattandosi di condotta non idonea a intimidire la persona offesa, trattandosi di aver brandito un temperino senza aver fatto alcun gesto intimidatorio, accompagnato da una frase non seria, senza la concreta e credibile prospettazione di un male per la vittima, comunque generico e indeterminato. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, in ogni caso rilevando che si tratta di errato riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censure manifestamente infondate. 3.1. Il ricorso è manifestamente infondato, tenuto conto della motivazione non manifestamente illogica e completa, con la quale si evidenzia la sussistenza della minaccia, pronunciata, avvertendo la parte lesa che avrebbe saputo come trovarla, impugnando un taglierino. Si tratta di motivazione in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo la quale deve essere valutato il contesto in cui la frase incriminata è stata profferita (nel senso che è sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima : tra le altre, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740). Nella specie, si è sottolineato, peraltro, come la descritta condotta dell'imputato, non sia limitata ad esporre parole dal contenuto intimidatorio, ma queste sono state accompagnate brandendo un temperino, dunque ponendo in essere un comportamento evidente espressione di concreta idoneità intimidatoria. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il consigliere e