CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03998/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle part-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del 21 giugno 2022 con la quale il Tribunale di Fermo, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate. Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ()culi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023) e, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis