CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 45133/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 31.5.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31.5.2021 il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 cod. pen. per essersi associato con altri soggetti al fine di commettere una serie indefinita di delitti tributari quali quelli di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed indebita compensazione previsti dal d. Igs. 74/2000. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta: 2.1) la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, stante l'impossibilità per il prevenuto di reiterare delitti della stessa specie a fronte del provvedimento di sospensione adottato in via cautelare nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate sulla facoltà di rilasciare il visto di conformità in veste di professionista sulle dichiarazioni di imposta ai sensi dell'art. 25, terzo comma D.M. 164/1999; 2.2) l'omessa valutazione, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 292, secondo comma lett. c) cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, dell'incidenza del tempo trascorso dall'ultima condotta delittuosa, risalente ad oltre tre anni addietro l'emissione della misura cautelare, sulle esigenze cautelari. 3. Con successiva memoria redatta in data 30.9.2021 il difensore unitamente all'indagato che ha sottoscritto personalmente l'atto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo stata nel frattempo sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione giornaliera alla PG, allegando il relativo provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 13.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso sottoscritta personalmente dall'indagato, dalle cui motivazioni si evince il sopravvenuto difetto di interesse di costui a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte per essere stata disposta con provvedimento in data 13.9.2021 la revoca della misura degli arresti donniciliari, oggetto della presente impugnativa, e la contestuale applicazione dell'obbligo di presentazione giornaliera alla P.G.. Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dal momento, tuttavia, che il venir meno dell'interesse alla decisione risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali, da parte del ricorrente, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso. Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 - dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009 - dep. 21/01/2009, Larosa, Rv. 242816). Alla stregua di tali argomentazioni il procedimento in esame deve essere definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso