CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 dicembre 2021
Cassazione n. 41702/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: § 1. HADECE Abderrauf (n. in Tunisia il 2.5.1992) propone cinque motivi di ricorso per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale il giudice di pace di Torino, su richiesta della Questura, ha disposto la proroga, per trenta giorni, del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino ‘Brunelleschi’. Dopo aver sentito il ricorrente in data 17.7.20, assistito dal difensore e con l’intervento dell’interprete, il giudice di pace disponeva la proroga osservando che dovevano ritenersi fondate le richiamate motivazioni della Questura “alla luce della richiesta di identificazione inoltrata il 6.7.20 alla [OSCURATO:PERSONA] di Tunisia dalla PA”. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalle parti intimate Ministero degli Interni e Questura di Torino. § 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) e n.4) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 d.lgs. 286/98, 13 Cost. e 5 CEDU, nonché omessa pronuncia sulla relativa eccezione (art.112 cod.proc.civ.). Per avere il Giudice di Pace disposto la proroga del trattenimento senza considerare che quest’ultimo era illegittimo perché eseguito dal 18 giugno al 3 luglio 2020 (dopo che il richiedente era stato salvato in mare da una nave della Marina e portato il 16.6.20 sul suolo italiano) per un titolo (‘quarantena’ precauzionale Covid-19 ex art.1 DL 19/20 ed art.1 co. 7 DL 33/20) illegittimo perché: - comportante una limitazione della libertà personale (nella specie il prevenuto era stato costretto a soggiornare per quattordici giorni in un hotel di Trapani sotto vigilanza armata interna ed esterna all’edificio) in assenza di previsione di legge, bensì in forza di un F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 545/2021 Numero sezionale 4521/2021 Numero di raccolta generale 41702/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 mero provvedimento amministrativo non individualizzato dell’Autorità sanitaria ed emesso nei confronti di soggetti identificati tramite DPCM ed ordinanze ministeriali; - non sottoposto a controllo né a ricorribilità in sede giudiziale. In ogni caso, il Giudice di Pace nulla aveva pronunciato sulla relativa eccezione, dedotta nella memoria difensiva richiamata a verbale di udienza. § 2.2 Con il terzo e quarto motivo si lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) e n. 4) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.10, 13, 14 d.lgs. 286/98, § 4 Dir.2008/115/CE, 111 Cost., nonché omessa pronuncia ex art.112 cod.proc.civ.. Per avere il Giudice di Pace disposto il trattenimento nonostante la nullità del provvedimento di espulsione (decreto Prefetto di Trapani 3.7.20, all.sub n. 2 al ricorso) sul quale il trattenimento stesso si basava, in quanto emesso sull’erroneo presupposto fattuale che il prevenuto fosse entrato in Italia violando i controlli di frontiera (art.13 co. 2 lett. a) d.lgs. 286/98), mentre egli era stato invece sottoposto a controllo di ingresso e temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso (art.10 co. 2 lett. b) d.lgs. 286/98), non venendo immediatamente respinto (dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento) proprio perché trattenuto per il suddetto, illegittimo, titolo di quarantena sanitaria. In ogni caso, il Giudice di Pace nulla aveva pronunciato sulla relativa eccezione, dedotta nella memoria difensiva richiamata a verbale di udienza. § 2.3 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la nullità del decreto – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – per motivazione apparente, avendo il Giudice di Pace disposto la proroga con una motivazione di stile e di mero rinvio alle motivazioni addotte dalla richiedente Questura di Torino circa la pendenza della procedura di identificazione, ma senza farsi carico di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 545/2021 Numero sezionale 4521/2021 Numero di raccolta generale 41702/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 argomentare sui presupposti ex art.13 e 14 d.lgs. 286/98 e sulle eccezioni difensive. § 5. Sono fondati, con assorbimento di ogni altra doglianza, il terzo ed il quarto motivo (§ 2.2). Nel corso dell’udienza avanti al Giudice di Pace, il ricorrente aveva espressamente richiamato i motivi di opposizione alla proroga del trattenimento dedotti nella memoria difensiva contestualmente depositata. In questa memoria (allegata al ricorso per cassazione ed in questo anche trascritta nella parte di rilevanza) si era, tra il resto, eccepita l’illegittimità del decreto di espulsione, perché emesso su presupposti fattuali non rispondenti alla realtà ed estranei all’ipotesi normativa in esso richiamata. Più in particolare, si lamentava il fatto che nel decreto espulsivo si richiamasse l’ingresso nel territorio dello Stato con elusione dei controlli di frontiera (art.13, co. 2^ lett.a) d.lgs.286/98), e ciò sull’erroneo presupposto che vi fosse stato sbarco clandestino a Pantelleria. Diversamente da questo assunto, il prevenuto non era entrato nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (ai quali si era invece sottoposto), atteso che egli era giunto nel territorio nazionale (mem.cit.): “Il 18 giugno 2020 quando lo stesso, insieme ad alcuni connazionali, veniva tratto in salvo nel corso di un'operazione di soccorso navale, a seguito della quale gli stessi venivano fatti sbarcare sull'isola di Pantelleria. Lo stesso ricorrente, in sede di udienza di convalida dinanzi al giudice di pace di Torino, dichiarava: ‘sono arrivato con una barca e sono stato soccorso da una nave italiana. Allo sbarco c'erano dei poliziotti’ (…). All'atto dello sbarco le autorità di pubblica sicurezza procedevano all'identificazione ed al fotosegnalamento del ricorrente e degli altri migranti, come risulta dal relativo foglio-notizie compilato dai Carabinieri della stazione di Pantelleria il 18 giugno 2020 (documento nella F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 545/2021 Numero sezionale 4521/2021 Numero di raccolta generale 41702/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 disponibilità della controparte ed esibito in sede di udienza di convalida del trattenimento)”. Questa situazione, a detta del ricorrente, non legittimava l’espulsione ex art.13, co. 2 lett.a) cit., vertendosi piuttosto di un caso di temporanea ammissione nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso, e di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera ex art.10, co. 2^, d.lgs.286/98. In definitiva, il ricorrente aveva dedotto avanti al Giudice di Pace: - in fatto, una diversa ricostruzione delle concrete modalità di ingresso nello Stato; - in diritto, l’estraneità di queste modalità all’ipotesi normativa invece dedotta nel decreto di espulsione. Orbene, nel provvedimento qui impugnato il Giudice di Pace – richiamandosi puramente e semplicemente all’apodittica sussistenza dei presupposti della proroga, stante la pendenza della procedura diplomatica di identificazione (come su riportato) – ha completamente tralasciato di pronunciarsi sul punto, così da eventualmente rilevare una causa di manifesta illegittimità del decreto di espulsione posto a base del trattenimento. Soprattutto, è mancato qualsiasi riscontro in ordine alle modalità di ingresso del ricorrente nello Stato, là dove questi assumeva di essere stato soccorso in mare e di essere quindi stato sottoposto ai controlli di frontiera una volta accompagnato dai soccorritori a Pantelleria, il tutto come da annotazione dei Carabinieri in atti, che non risulta in alcun modo considerata dal Giudice di Pace. L’omessa valutazione di questi elementi fattuali ha conseguentemente impedito al Giudice di Pace di verificare la fondatezza dei risvolti giuridici di un motivo di opposizione alla proroga che assumeva la veste di vera e propria eccezione impeditiva e, segnatamente, di riscontrare la effettiva rispondenza-non rispondenza della fattispecie concreta a quella posta F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a