CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla genericità del correlato motivo di appello che apoditticamente censurava lo specifico accertamento peritale sulla imputabilità della ricorrente e sul giudizio che su di esso si fondava; Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo sulla ricorrenza della scriminante rispetto alla genericità della censura in appello alla specifica esclusione della ricorrenza di tale scriminante sul rilievo della pretestuosità della allegazione; Rilevato che è inammissibile la richiesta di applicazione sulla pena sostitutiva in quanto non correlata ai motivi principali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.202