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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 19022/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18338/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4325/2016 depositata il06/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo sito nel Comune di Giugliano in Campania, convenne in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante in qualità di concessionario del [OSCURATO:PERSONA] del Governo davanti al Tribunale di Napoli per ivi sentir accertare il diritto a percepire l’indennità di occupazione legittima in seguito ad esproprio del suo fondo ai sensi della legge 219/81.

Il Tribunale di Napoli accolse la domanda e quantificò l’indennità di occupazione legittima nell’importo di € 34.525,23.

A seguito di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Napoli quest’ultima riformò la sentenza di primo grado e, diversamente dal primo giudice, ritenne che in forza di accordi transattivi il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ad ogni pretesa avendo percepito una indennità di esproprio concordata.

Con atto notificato il 18 luglio 2017, il signor [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso innanzi a questa Ecc.ma Corte per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4325/16 emessa in data 6 dicembre 2016, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, in qualità di concessionario del [OSCURATO:PERSONA] del Governo resiste, con controricorso ritualmente notificato e memoria, all’impugnativa, di cui chiede il rigetto, siccome improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento al capo della sentenza di appello che aveva ritenuto che il verbale di concordamento delle indennità sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e la rinuncia ivi contenuta avessero natura transattiva e si riferissero anche all’indennità di occupazione legittima, sebbene tale interpretazione fosse smentita da un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e, comunque, dal rilievo che: I) in nessuno di tali documenti si rinveniva alcun cenno alla indennità di occupazione; II) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio –recante la rinuncia in controversia - non costituiva un atto negoziale; III) all’atto di concordamento non poteva essere attribuita valenza transattiva, in quanto in materia di espropriazione per pubblica utilità, non erano ipotizzabili transazioni aventi ad oggetto le indennità spettanti alla ditta espropriata, in quanto predeterminate per legge e non avendo il consorzio alcun potere di fare concessioni ex art. 1965 c.c. ed attesa, comunque, la nullità di eventuali rinunce in mancanza di una specifica indicazione dei diritti che ne formano oggetto; IV) non era vero che il privato una volta corrisposto l’intero valore dell’immobile sottoposto ad esproprio, a null’altro avesse diritto; V) erroneamente la Corte di Appello aveva affermato la contestualità tra presa di possesso e concordamento bonario dell’indennità. 2) la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 l. 2359/1865 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] percepito anticipatamente, a seguito della immissione in possesso del fondo, l’indennità di esproprio concordata, lo stesso avesse perduto la proprietà del bene assoggettato ad esproprio, sebbene, a mente della predetta disposizione normativa, fosse pacifico che il trasferimento della proprietà dei beni assoggettati ad espropriazione si verifichi solo per effetto del decreto di esproprio, spettando, per il periodo intermedio, di occupazione legittima, la relativa indennità.

I motivi di ricorso sono fondati e la richiesta di liquidazione della indennità di occupazione legittima è fondata.

Infatti è vero che risulta precluso, in sede di legittimità, sindacare l’interpretazione del contratto operata dal Giudice di merito, potendo il vaglio di legittimità investire esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma non certo il risultato del processo interpretativo.

Tuttavia questa Corte si è pronunciata sulla questione centrale di questo giudizio e con sentenza 24785 del 5/12/2 0 16 ha chiarito che: “ L'atto definitivo cosiddetto di "concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso.” In considerazione di quanto sopra il ricorso va accoltoe la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18338/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4325/2016 depositata il06/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo sito nel Comune di Giugliano in Campania, convenne in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante in qualità di concessionario del [OSCURATO:PERSONA] del Governo davanti al Tribunale di Napoli per ivi sentir accertare il diritto a percepire l’indennità di occupazione legittima in seguito ad esproprio del suo fondo ai sensi della legge 219/81. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda e quantificò l’indennità di occupazione legittima nell’importo di € 34.525,23. A seguito di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Napoli quest’ultima riformò la sentenza di primo grado e, diversamente dal primo giudice, ritenne che in forza di accordi transattivi il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ad ogni pretesa avendo percepito una indennità di esproprio concordata. Con atto notificato il 18 luglio 2017, il signor [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso innanzi a questa Ecc.ma Corte per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4325/16 emessa in data 6 dicembre 2016, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, in qualità di concessionario del [OSCURATO:PERSONA] del Governo resiste, con controricorso ritualmente notificato e memoria, all’impugnativa, di cui chiede il rigetto, siccome improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento al capo della sentenza di appello che aveva ritenuto che il verbale di concordamento delle indennità sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e la rinuncia ivi contenuta avessero natura transattiva e si riferissero anche all’indennità di occupazione legittima, sebbene tale interpretazione fosse smentita da un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e, comunque, dal rilievo che: I) in nessuno di tali documenti si rinveniva alcun cenno alla indennità di occupazione; II) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio –recante la rinuncia in controversia - non costituiva un atto negoziale; III) all’atto di concordamento non poteva essere attribuita valenza transattiva, in quanto in materia di espropriazione per pubblica utilità, non erano ipotizzabili transazioni aventi ad oggetto le indennità spettanti alla ditta espropriata, in quanto predeterminate per legge e non avendo il consorzio alcun potere di fare concessioni ex art. 1965 c.c. ed attesa, comunque, la nullità di eventuali rinunce in mancanza di una specifica indicazione dei diritti che ne formano oggetto; IV) non era vero che il privato una volta corrisposto l’intero valore dell’immobile sottoposto ad esproprio, a null’altro avesse diritto; V) erroneamente la Corte di Appello aveva affermato la contestualità tra presa di possesso e concordamento bonario dell’indennità. 2) la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 l. 2359/1865 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] percepito anticipatamente, a seguito della immissione in possesso del fondo, l’indennità di esproprio concordata, lo stesso avesse perduto la proprietà del bene assoggettato ad esproprio, sebbene, a mente della predetta disposizione normativa, fosse pacifico che il trasferimento della proprietà dei beni assoggettati ad espropriazione si verifichi solo per effetto del decreto di esproprio, spettando, per il periodo intermedio, di occupazione legittima, la relativa indennità. I motivi di ricorso sono fondati e la richiesta di liquidazione della indennità di occupazione legittima è fondata. Infatti è vero che risulta precluso, in sede di legittimità, sindacare l’interpretazione del contratto operata dal Giudice di merito, potendo il vaglio di legittimità investire esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma non certo il risultato del processo interpretativo. Tuttavia questa Corte si è pronunciata sulla questione centrale di questo giudizio e con sentenza 24785 del 5/12/2 0 16 ha chiarito che: “ L'atto definitivo cosiddetto di "concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso.” In considerazione di quanto sopra il ricorso va accoltoe la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimit
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