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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22515/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto ascrittole ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, n. 11 cod. pen. e rideterminando la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo: - nella parte in cui censura l'operata determinazione della pena inflittale, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/21)13 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha determinato la pena nel minimo edittale, considerata quella comminata dell'art. 625, ultimo comma cod. pen., in presenza delle due aggravanti ritenute ex art. 61 n. 11 e 625, comma 1, n. 2 cod. perì.); - nella parte in cui censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richiesto alla luce dell'assenza di alcun segno di resipiscenza dell'imputata e dei precedenti specifici a suo carico registrati); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto ascrittole ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, n. 11 cod. pen. e rideterminando la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo: - nella parte in cui censura l'operata determinazione della pena inflittale, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/21)13 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha determinato la pena nel minimo edittale, considerata quella comminata dell'art. 625, ultimo comma cod. pen., in presenza delle due aggravanti ritenute ex art. 61 n. 11 e 625, comma 1, n. 2 cod. perì.); - nella parte in cui censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richiesto alla luce dell'assenza di alcun segno di resipiscenza dell'imputata e dei precedenti specifici a suo carico registrati); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estens
Sentenza Cassazione n. 22515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris