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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14256/2026

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itata il 10/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

La contribuente impugnava innanzi alla C.t.p. di Roma cartelladi pagamento, dell’importo di euro 21.317,11, emessa ai sensi dell’art.36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione al periodo di imposta 2008ed eccepiva la mancata notifica dell’atto propedeutico; l’insussistenzadel credito in quanto i redditi ripresi a tassazione inerivano ad unala tardiva iscrizione a ruolo; il difetto di motivazione.2.

La C.t.p. – previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizionesollevata dall’Agenzia delle entrate con riferimento al credito versol’Inps – annullava la cartella per tardività dell’iscrizione a ruolo emancanza dell’atto propedeutico.La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado sia quanto allagiurisdizione sia nel merito.3.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione nei confronti della contribuente che si difende a mezzocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 1, c.p.c., il difetto di giurisdizione delgiudice tributario, relativamente ai crediti di natura non fiscale (creditoInps) ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l.gs. n. 546 del 1992 e dell’art.24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999.2.

Il motivo è fondato.2.1.

In primo luogo, va precisato che ai sensi dell'art. 374, primocomma, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggettodel ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzionealle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sullamedesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sulCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentareuna guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. n. 7152/2025).2.2 Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso,dall'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportatedall'art. 12, comma 2, legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005,convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 248 del 2005) ha attribuitoin generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, lagiurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo delcomma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltantole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributariasuccessivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto,dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, perle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decretodel Presidente della Repubblica».

Vi è poi, l’art. 19 d.lgs. n. 546 del1992 che contiene l’elenco degli atti impugnabili davanti alleCommissioni tributarie.In ragione di tali disposizioni le Sezioni Unite della Corte hannoribadito che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fattiincidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativiod impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificatifino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione dipagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'attoesecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli attiprodromici (tra le tante Cass.

S.U. n. 20692/2021).

Ove, pertanto, lacartella di pagamento si riferisca a crediti di varia natura, lagiurisdizione del giudice tributario resta comunque limitata alle solecontroversie di natura fiscale.

Nessuna disposizione, infatti, consentedi derogare alle regole in tema di giurisdizione – il cui difetto è rilevabiledi ufficio in ogni stato e gado del processo ex art. 37 c.p.c. – per ragionidi economia processuale.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/20262.3.

La C.t.r., nell’affermare che la giurisdizione potesse estendersi,stante la prevalenza del credito fiscale, anche agli ulteriori crediti didiversa natura (nella specie credito Inps secondo quanto riferito incontroricorso) non si è attenuta a questi principi.3.

Il secondo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente inquanto aventi ad oggetto la questione della tardiva iscrizione a ruolodel tributo.3.1.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazionedell’art. 112 c.p.c. ed assume che la C.t.r. si sia pronunciata in meritoalla tardiva notifica della cartella a fronte del motivo proposto dallacontribuente che aveva eccepito la tardiva iscrizione a ruolo.3.2.

Con il terzo motivo, invece, denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 15-ter e 25,comma 1, lett. c-bis d.P.R. n. 602 del 1973.Assume che l’iscrizione a ruolo delle somme e la successivaemissione della cartella di pagamento discendeva dalla decadenza dellacontribuente dal beneficio della rateizzazione, come ivi evidenziato;che la C.t.r. ha errato nell’ancorare il dies a quo al termine di decadenzadella originaria pretesa, relativa all’anno 2008, così violando il dispostodi cui all’art. 25, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 che fadecorrere il medesimo dalla data in cui si è verificato l’inadempimentoche abbia data luogo alla decadenza del beneficio della rateizzazione.4.

Il secondo motivo è infondato.4.1.

E’ pacifico tra le parti che la contribuente aveva eccepito lainvalidità della cartella in ragione della tardiva iscrizione a ruolo e nonin ragione della tardiva notifica.

Che questo fosse l’oggetto del giudizioè confermato anche in controricorso ove la contribuente hanuovamente fatto riferimento al termine di decadenza per procederead iscrizione a ruolo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il motivo dell’Agenzia, con il quale si assume che la C.t.r. si sarebbepronunciata sulla diversa questione, mai posta, della tardiva notificadella cartella, è infondato.4.2.

È pur vero che la C.t.r., esaminando il motivo, ha fattoriferimento al termine per la notifica della cartella; ciononostante, si èchiaramente pronunciata sulla tardiva iscrizione a ruolo.

Infatti, per unverso ha fatto riferimento alla circostanza che, pur trattandosi diimposte dovute per il 2008 «il ruolo fu reso esecutivo solo in data 10giugno 2014»; per altro verso, ha concluso affermando che«trattandosi quindi di iscrizione tardiva, deve confermarsi da sentenzadi primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente».

La sentenzadella C.t.p, a propria volta, aveva ritenuto fondata «la pregiudizialecontenuta nel ricorso circa la tardività di iscrizione a ruolo».La C.t.r., pertanto, ha ritenuto di annullare la cartella sulpresupposto che il tributo fosse stato tardivamente iscritto a ruolo.4.3.

La pronuncia, tuttavia, è errata in diritto.4.3.1.

Non appare conferente il richiamo di cui al motivo di ricorsoall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 il quale disciplina il termine per lanotifica della cartella, mentre, come evidenziato, la questionecontroversa attiene alla presunta tardiva iscrizione a ruolo.4.3.2.

Deve, pertanto, procedersi preliminarmente alla ricognizionedella normativa rilevante.L’iscrizione a ruolo delle imposte liquidate a seguito di proceduraex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 era disciplinata dall’art. 17 d.P.R.n. 602 del 1973.

Nella sua formulazione originaria, tale disposizioneprevedeva che l'iscrizione in ruoli e la loro consegna all'Intendente difinanza avvenissero, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art.43, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (e cioè, entro il 31 dicembredel quinto anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’art. 17 è stato successivamente sostituito dall’art. 6 d.lgs. n. 46del 1999 il quale ha previsto che le somme dovute, a seguito diliquidazione ex art. 36-bis, fossero iscritte nei ruoli resi esecutivi, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivoa quello di presentazione della dichiarazione.L’art. 17, tuttavia, è stato abrogato dall’art. 1, comma 5-ter lett. a)d.l. n. 106 del 2005 il quale, contestualmente, con il comma 5-bis alfine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in terminicerti, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delledichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione deicrediti tributari, fissava il termine, a pena di decadenza, della notificadelle relative cartelle di pagamento.La disposizione appena citata seguiva alla sentenza della Cortecostituzionale n. 280 del 2005 la quale aveva dichiaratol’incostituzionalità dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, come modificatodal d.lgs. n. 193 del 2001, nella parte in cui non prevedeva un termine,fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario avrebbedovuto notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposteliquidate ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, così lasciandoil contribuente assoggettato all'azione esecutiva del Fisco per un tempoindeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario diprescrizione, certamente eccessivo e irragionevole.[OSCURATO:PERSONA] ha premesso che, nel disciplinare il procedimento diriscossione delle imposte liquidate ai sensi del citato art. 36-bis, ledisposizioni succedutesi nel tempo hanno sempre collegato l'atto finaleed «esterno» del procedimento stesso (la notifica della cartella) ad uncon certezza il termine ultimo entro il quale portare il contribuente aconoscenza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria.

IlCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026successivo venir meno della fissazione di un termine per la consegnadei ruoli al concessionario, però, non ha consentito più di individuareun termine certo per la notifica della cartella di pagamento delleimposte liquidate ai sensi del citato art. 36-bis.

Così argomentando,quindi, il Giudice delle leggi ha ritenuto la censurata disposizione (art.25 cit.) in contrasto con l'art. 24 Cost., non potendo il contribuenteessere assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempoindeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario diprescrizione, certamente eccessivo e irragionevole (soprattuttoconsiderando che l'Amministrazione, in tale procedimento, è chiamataa compiere una elementare operazione di verifica meramente formale).[OSCURATO:PERSONA] all'esito ha altresì sollecitato un intervento legislativo voltoa colmare, in termini ragionevoli, la lacuna conseguente alladichiarazione di illegittimità costituzionale, dovendo il legislatore tenereconto del carattere estremamente elementare dell'attività diliquidazione in esame e della successiva attività di iscrizione nei ruoli.La Corte difatti ha ritenuto a sé preclusa la possibilità sia di determinaretale termine, competendo la sua individuazione alla ragionevolediscrezionalità del legislatore, sia di individuare in taluno di quelli giàprevisti dalla legge (ma per attività «interne» all'Amministrazione) untermine che potesse disciplinare anche la (successiva) notifica dellacartella di (Corte, Cost. n. 280 del 2005).Colto l'invito, il legislatore è intervenuto con i commi 5-bis e 5-terinseriti nell'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 in sede di conversione (conlegge n. 156 del 2005), introducendo un termine decadenziale per lanotificazione delle cartelle di pagamento (all'esito di c.d. controlliliquidatori) in precedenza non previsto.4.3.3.

Alle luce della ricostruzione normativa sopra prospettata(cfr. sul punto Cass. n. 13335/2019), deve rilevarsi che, a seguitodell’abrogazione dell’art. 17 d.P.R. n. 600 del 1973, la tutela delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026contribuente dall’azione esecutiva del Fisco è assicurataesclusivamente dal termine per la notifica della cartella – rispetto alquale non è stato proposto alcun mezzo di impugnazione – e non daltermine per l’iscrizione a ruolo che non è soggetta a decadenza.La C.t.r., pertanto, ha errato nel ritenere nulla la cartella ex art.36-bis in ragione di una presunta tardiva iscrizione a ruolo.4.4.

Deve aggiungersi, in ogni caso, che la sentenza della C.t.r.,che pure sembra confondere il termine per l’iscrizione a ruolo con iltermine per la notifica della cartella, ha pure errato nell’individuare ildies a quo in ragione all’insorgenza dell’originario credito di imposta.Questa Corte, infatti, ha chiarito che il termine di decadenza previstodall'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, per la riscossione delleimposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, aisensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debitofissata in sede di accertamento con adesione, decorre, non dalla datain cui il contribuente ha effettuato la dichiarazione rilevante ai finiimpositivi, bensì da quella di scadenza della rata non pagata o pagatain ritardo (Cass. n. 24766/2025).5.

In conclusione, va accolto il primo ed il terzo motivo di ricorso,rigettato il secondo.

In conseguenza dell’accoglimento del primomotivo di ricorso, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudicetributario in relazione al credito, di natura non tributaria, dell’Inps, infavore del giudice ordinario.

In accoglimento del terzo motivo diricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice delsecondo grado, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara il difetto digiurisdizione sul credito, di natura non tributaria, dell’Inps, in favoreCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026del giudice ordinario; accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itata il 10/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La contribuente impugnava innanzi alla C.t.p. di Roma cartelladi pagamento, dell’importo di euro 21.317,11, emessa ai sensi dell’art.36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione al periodo di imposta 2008ed eccepiva la mancata notifica dell’atto propedeutico; l’insussistenzadel credito in quanto i redditi ripresi a tassazione inerivano ad unala tardiva iscrizione a ruolo; il difetto di motivazione.2. La C.t.p. – previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizionesollevata dall’Agenzia delle entrate con riferimento al credito versol’Inps – annullava la cartella per tardività dell’iscrizione a ruolo emancanza dell’atto propedeutico.La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado sia quanto allagiurisdizione sia nel merito.3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione nei confronti della contribuente che si difende a mezzocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 1, c.p.c., il difetto di giurisdizione delgiudice tributario, relativamente ai crediti di natura non fiscale (creditoInps) ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l.gs. n. 546 del 1992 e dell’art.24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999.2. Il motivo è fondato.2.1. In primo luogo, va precisato che ai sensi dell'art. 374, primocomma, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggettodel ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzionealle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sullamedesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sulCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentareuna guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. n. 7152/2025).2.2 Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso,dall'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportatedall'art. 12, comma 2, legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005,convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 248 del 2005) ha attribuitoin generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, lagiurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo delcomma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltantole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributariasuccessivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto,dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, perle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decretodel Presidente della Repubblica». Vi è poi, l’art. 19 d.lgs. n. 546 del1992 che contiene l’elenco degli atti impugnabili davanti alleCommissioni tributarie.In ragione di tali disposizioni le Sezioni Unite della Corte hannoribadito che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fattiincidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativiod impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificatifino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione dipagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'attoesecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli attiprodromici (tra le tante Cass. S.U. n. 20692/2021). Ove, pertanto, lacartella di pagamento si riferisca a crediti di varia natura, lagiurisdizione del giudice tributario resta comunque limitata alle solecontroversie di natura fiscale. Nessuna disposizione, infatti, consentedi derogare alle regole in tema di giurisdizione – il cui difetto è rilevabiledi ufficio in ogni stato e gado del processo ex art. 37 c.p.c. – per ragionidi economia processuale.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/20262.3. La C.t.r., nell’affermare che la giurisdizione potesse estendersi,stante la prevalenza del credito fiscale, anche agli ulteriori crediti didiversa natura (nella specie credito Inps secondo quanto riferito incontroricorso) non si è attenuta a questi principi.3. Il secondo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente inquanto aventi ad oggetto la questione della tardiva iscrizione a ruolodel tributo.3.1. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazionedell’art. 112 c.p.c. ed assume che la C.t.r. si sia pronunciata in meritoalla tardiva notifica della cartella a fronte del motivo proposto dallacontribuente che aveva eccepito la tardiva iscrizione a ruolo.3.2. Con il terzo motivo, invece, denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 15-ter e 25,comma 1, lett. c-bis d.P.R. n. 602 del 1973.Assume che l’iscrizione a ruolo delle somme e la successivaemissione della cartella di pagamento discendeva dalla decadenza dellacontribuente dal beneficio della rateizzazione, come ivi evidenziato;che la C.t.r. ha errato nell’ancorare il dies a quo al termine di decadenzadella originaria pretesa, relativa all’anno 2008, così violando il dispostodi cui all’art. 25, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 che fadecorrere il medesimo dalla data in cui si è verificato l’inadempimentoche abbia data luogo alla decadenza del beneficio della rateizzazione.4. Il secondo motivo è infondato.4.1. E’ pacifico tra le parti che la contribuente aveva eccepito lainvalidità della cartella in ragione della tardiva iscrizione a ruolo e nonin ragione della tardiva notifica. Che questo fosse l’oggetto del giudizioè confermato anche in controricorso ove la contribuente hanuovamente fatto riferimento al termine di decadenza per procederead iscrizione a ruolo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il motivo dell’Agenzia, con il quale si assume che la C.t.r. si sarebbepronunciata sulla diversa questione, mai posta, della tardiva notificadella cartella, è infondato.4.2. È pur vero che la C.t.r., esaminando il motivo, ha fattoriferimento al termine per la notifica della cartella; ciononostante, si èchiaramente pronunciata sulla tardiva iscrizione a ruolo. Infatti, per unverso ha fatto riferimento alla circostanza che, pur trattandosi diimposte dovute per il 2008 «il ruolo fu reso esecutivo solo in data 10giugno 2014»; per altro verso, ha concluso affermando che«trattandosi quindi di iscrizione tardiva, deve confermarsi da sentenzadi primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente». La sentenzadella C.t.p, a propria volta, aveva ritenuto fondata «la pregiudizialecontenuta nel ricorso circa la tardività di iscrizione a ruolo».La C.t.r., pertanto, ha ritenuto di annullare la cartella sulpresupposto che il tributo fosse stato tardivamente iscritto a ruolo.4.3. La pronuncia, tuttavia, è errata in diritto.4.3.1. Non appare conferente il richiamo di cui al motivo di ricorsoall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 il quale disciplina il termine per lanotifica della cartella, mentre, come evidenziato, la questionecontroversa attiene alla presunta tardiva iscrizione a ruolo.4.3.2. Deve, pertanto, procedersi preliminarmente alla ricognizionedella normativa rilevante.L’iscrizione a ruolo delle imposte liquidate a seguito di proceduraex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 era disciplinata dall’art. 17 d.P.R.n. 602 del 1973. Nella sua formulazione originaria, tale disposizioneprevedeva che l'iscrizione in ruoli e la loro consegna all'Intendente difinanza avvenissero, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art.43, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (e cioè, entro il 31 dicembredel quinto anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’art. 17 è stato successivamente sostituito dall’art. 6 d.lgs. n. 46del 1999 il quale ha previsto che le somme dovute, a seguito diliquidazione ex art. 36-bis, fossero iscritte nei ruoli resi esecutivi, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivoa quello di presentazione della dichiarazione.L’art. 17, tuttavia, è stato abrogato dall’art. 1, comma 5-ter lett. a)d.l. n. 106 del 2005 il quale, contestualmente, con il comma 5-bis alfine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in terminicerti, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delledichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione deicrediti tributari, fissava il termine, a pena di decadenza, della notificadelle relative cartelle di pagamento.La disposizione appena citata seguiva alla sentenza della Cortecostituzionale n. 280 del 2005 la quale aveva dichiaratol’incostituzionalità dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, come modificatodal d.lgs. n. 193 del 2001, nella parte in cui non prevedeva un termine,fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario avrebbedovuto notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposteliquidate ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, così lasciandoil contribuente assoggettato all'azione esecutiva del Fisco per un tempoindeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario diprescrizione, certamente eccessivo e irragionevole.[OSCURATO:PERSONA] ha premesso che, nel disciplinare il procedimento diriscossione delle imposte liquidate ai sensi del citato art. 36-bis, ledisposizioni succedutesi nel tempo hanno sempre collegato l'atto finaleed «esterno» del procedimento stesso (la notifica della cartella) ad uncon certezza il termine ultimo entro il quale portare il contribuente aconoscenza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria. IlCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026successivo venir meno della fissazione di un termine per la consegnadei ruoli al concessionario, però, non ha consentito più di individuareun termine certo per la notifica della cartella di pagamento delleimposte liquidate ai sensi del citato art. 36-bis. Così argomentando,quindi, il Giudice delle leggi ha ritenuto la censurata disposizione (art.25 cit.) in contrasto con l'art. 24 Cost., non potendo il contribuenteessere assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempoindeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario diprescrizione, certamente eccessivo e irragionevole (soprattuttoconsiderando che l'Amministrazione, in tale procedimento, è chiamataa compiere una elementare operazione di verifica meramente formale).[OSCURATO:PERSONA] all'esito ha altresì sollecitato un intervento legislativo voltoa colmare, in termini ragionevoli, la lacuna conseguente alladichiarazione di illegittimità costituzionale, dovendo il legislatore tenereconto del carattere estremamente elementare dell'attività diliquidazione in esame e della successiva attività di iscrizione nei ruoli.La Corte difatti ha ritenuto a sé preclusa la possibilità sia di determinaretale termine, competendo la sua individuazione alla ragionevolediscrezionalità del legislatore, sia di individuare in taluno di quelli giàprevisti dalla legge (ma per attività «interne» all'Amministrazione) untermine che potesse disciplinare anche la (successiva) notifica dellacartella di (Corte, Cost. n. 280 del 2005).Colto l'invito, il legislatore è intervenuto con i commi 5-bis e 5-terinseriti nell'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 in sede di conversione (conlegge n. 156 del 2005), introducendo un termine decadenziale per lanotificazione delle cartelle di pagamento (all'esito di c.d. controlliliquidatori) in precedenza non previsto.4.3.3. Alle luce della ricostruzione normativa sopra prospettata(cfr. sul punto Cass. n. 13335/2019), deve rilevarsi che, a seguitodell’abrogazione dell’art. 17 d.P.R. n. 600 del 1973, la tutela delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026contribuente dall’azione esecutiva del Fisco è assicurataesclusivamente dal termine per la notifica della cartella – rispetto alquale non è stato proposto alcun mezzo di impugnazione – e non daltermine per l’iscrizione a ruolo che non è soggetta a decadenza.La C.t.r., pertanto, ha errato nel ritenere nulla la cartella ex art.36-bis in ragione di una presunta tardiva iscrizione a ruolo.4.4. Deve aggiungersi, in ogni caso, che la sentenza della C.t.r.,che pure sembra confondere il termine per l’iscrizione a ruolo con iltermine per la notifica della cartella, ha pure errato nell’individuare ildies a quo in ragione all’insorgenza dell’originario credito di imposta.Questa Corte, infatti, ha chiarito che il termine di decadenza previstodall'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, per la riscossione delleimposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, aisensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debitofissata in sede di accertamento con adesione, decorre, non dalla datain cui il contribuente ha effettuato la dichiarazione rilevante ai finiimpositivi, bensì da quella di scadenza della rata non pagata o pagatain ritardo (Cass. n. 24766/2025).5. In conclusione, va accolto il primo ed il terzo motivo di ricorso,rigettato il secondo. In conseguenza dell’accoglimento del primomotivo di ricorso, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudicetributario in relazione al credito, di natura non tributaria, dell’Inps, infavore del giudice ordinario. In accoglimento del terzo motivo diricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice delsecondo grado, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara il difetto digiurisdizione sul credito, di natura non tributaria, dell’Inps, in favoreCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 36605/2018Numero sezionale 3437/2026Numero di raccolta generale 14256/2026Data pubblicazione 14/05/2026del giudice ordinario; accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9