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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 22033/2026

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19/11/2025 della Corte d'appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha accolto ilconcordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delittodi cui all’art. 624- bis cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA], applicando lapena finale di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa.2.

Ricorre, nell’interesse dell’imputato, il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Belluomo, che svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell’art.62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.4.

E’ canone consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cuiè inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla penain appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita lacognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Rv. 273194).4.1.

Si ritiene, invero, ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, e all'applicazione dellapena illegale (ex multiis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 2020, Rv. 278142;Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); al contrario, sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali o perché diversada quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.278170).4.2.

Va aggiunto che il concordato in appello non si configura, come il c.d.patteggiamento, quale accordo sulla pena, ma come accordo sui motivi diimpugnazione, in cui la specie della pena e/o le modalità esecutive della stessaesulano dal concordato di cui non costituiscono elemento necessario.

Levalutazioni del Giudice nel concordato in appello intervengono in un momento incui “c’è già stata una valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle provee non può in alcun modo essere ricondotto al patteggiamento allo stato degli attiche si risolve in una contrazione del giudizio di responsabilità”.

In altri termini, ilconcordato in appello rappresenta, comunque, una definizione nel merito delgiudizio di cognizion, a differenza del patteggiamento in primo grado, che anticipail giudizio di cognizione stesso.

Resta, dunque, chiaro che l’accordo non vertedirettamente sulla pena, ma - sulla scorta degli atti dell’istruzione dibattimentale,ovvero di quelli del fascicolo del pubblico ministero, transitati nel fascicolo delGiudice nel rito cartolare - sui motivi di appello.5.Da qui, la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso, chedeve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..5.1.

A tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, 17 marzo 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/11/2025 della Corte d'appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha accolto ilconcordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delittodi cui all’art. 624- bis cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA], applicando lapena finale di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa.2. Ricorre, nell’interesse dell’imputato, il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Belluomo, che svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell’art.62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.4. E’ canone consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cuiè inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla penain appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita lacognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Rv. 273194).4.1. Si ritiene, invero, ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, e all'applicazione dellapena illegale (ex multiis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 2020, Rv. 278142;Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); al contrario, sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali o perché diversada quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.278170).4.2. Va aggiunto che il concordato in appello non si configura, come il c.d.patteggiamento, quale accordo sulla pena, ma come accordo sui motivi diimpugnazione, in cui la specie della pena e/o le modalità esecutive della stessaesulano dal concordato di cui non costituiscono elemento necessario. Levalutazioni del Giudice nel concordato in appello intervengono in un momento incui “c’è già stata una valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle provee non può in alcun modo essere ricondotto al patteggiamento allo stato degli attiche si risolve in una contrazione del giudizio di responsabilità”. In altri termini, ilconcordato in appello rappresenta, comunque, una definizione nel merito delgiudizio di cognizion, a differenza del patteggiamento in primo grado, che anticipail giudizio di cognizione stesso. Resta, dunque, chiaro che l’accordo non vertedirettamente sulla pena, ma - sulla scorta degli atti dell’istruzione dibattimentale,ovvero di quelli del fascicolo del pubblico ministero, transitati nel fascicolo delGiudice nel rito cartolare - sui motivi di appello.5.Da qui, la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso, chedeve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..5.1. A tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, 17 marzo 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli
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