CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40330/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in tutte le sue forme, relativamente all'affermazione di responsabilità per i reati ascritti, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni, perché proposto in fatto, con argomentazioni volte a prefigurare una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, avulsa dal perimetro cognitivo e valutativo del sindacato di questa Corte ed atteso che la ricorrente ha riprodotto profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi ritenere privi di specificità e solamente apparenti (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che, infatti, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con motivazione esente da vizi, hanno evidenziato corrette ragioni di fatto e di diritto (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01) per cui, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi dei delitti oggetto di imputazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, sulla incontestata disponibilità dell'assegno oggetto di falsificazione da parte dell'imputata, tenuto conto della falsità della firma, donata da precedente assegno e della inattendibile e inverosimile giustificazione in ordine alla provenienza dell'assegno stesso e della disponibilità dello stesso in capo alla ricorrente, pervenuta, tra l'altro, a processo avanzato, dopo l'intervenuta morte del soggetto da lei coinvolto in tale spiegazione quale prova della piena consapevolezza della provenienza illecita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novem