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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11239/2022

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a memoria. [OSCURATO:PERSONA] AG è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29253/2017 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 11239/2022 Con il primo e secondo motivo la Coenergia denuncia la violazione Data pubblicazione 06/04/2022 dell’art. 43, comma 3, legge fall. e la nullità della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale rilevato la nullità della sentenza di primo grado, pronunciata (in data 22 ottobre 2013) dopo la dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 1 ottobre 2013, che era causa di interruzione automatica del processo.

I motivi in esame sono infondati per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, come rilevato dal Procuratore Generale, nelle ipotesi di interruzione automatica del processo, l’orientamento di questa Corte è nel senso che la prosecuzione del processo è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, ma la nullità può essere eccepita per tale motivo solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo, poiché le norme che disciplinano l’interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela (v.

Cass. n. 23486 del 2021, n. 1574 del 2020).

Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata ad eccepire la eventuale nullità, poiché la parte colpita dall’evento interruttivo è la Conergy AG.

In secondo luogo, la dichiarazione di fallimento, sebbene sia causa automatica di interruzione del processo (Cass.

SU n. 12154 del 2021), non produce l’effetto interruttivo quando si sia verificata (come nella specie) dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche (v.

Cass. n. 7076 del 2022, n. 27829 del 2017).

Con il terzo e quarto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 168 del 2003, per avere la Corte territoriale valutato come questione inerente alla distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario, anziché alla competenza del giudice (del Tribunale e della Corte d’appello di Milano), quella della ripartizione degli affari tra la sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale e la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29253/2017 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 11239/2022 sezione specializzata in materia di impresa, dolendosi che la causa non Data pubblicazione 06/04/2022 sia stata decisa in entrambi i gradi dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, essendo la causa stata trattata dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Milano, dinanzi al quale essa era stata riassunta, e decisa dalla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale (e della Corte d’appello) in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa), convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 2012.

Peraltro, come rilevato dal Procuratore Generale, nei Tribunali e nelle Corti d’appello (come a Milano) in cui, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni poc’anzi citate, erano state in precedenza istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (SSPII), tutte le cause assegnate alle vecchie sezioni specializzate (ormai soppresse) sono transitate alle nuove sezioni (SSI) senza alcuna soluzione di continuità, restando esclusa in radice la contemporanea presenza, nel medesimo ufficio giudiziario, di due distinte sezioni specializzate, essendo l’una (la SSI) subentrata all’altra (SSPII) e venendo all’esame, quindi, una questione meramente nominalistica.

E’ noto, in ogni caso, il principio secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario (v.

Cass SU n. 19882 del 2019).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29253/2017 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 11239/2022 Nella memoria la ricorrente ha eccepito l’incompetenza territoriale Data pubblicazione 06/04/2022 del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Brescia, ma è questione nuova, quindi inammissibile in questa sede.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 25, lett. a), 12 e 20, lett. b), c.p.i., per avere la Corte di merito ritenuto la confondibilità dei segni, nonostante il marchio tutelato («Conergy») fosse debole e, quindi, fossero sufficienti anche lievi modificazioni ed aggiunte per escludere la contraffazione.

Il motivo è inammissibile, essendo diretto a sollecitare impropriamente il riesame di un giudizio di fatto.

La Corte territoriale ha qualificato, conformemente al giudice di primo grado, il marchio comunitario «Conergy» come non debole e, quindi, meritevole di tutela ordinaria rispetto ai segni simili, con la conseguenza che non sono sufficienti, per escluderne la confondibilità, le trascurabili variazioni risultanti nel marchio («Coenergia») registrato dalla ricorrente.

Si tratta di un motivato apprezzamento svolto dal giudice del merito sulla confondibilità dei segni, relativi a prodotti affini, incensurabile in questa sede (v.

Cass. n. 4405 del 2006, n. 21086 del 2005).

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29253/2017 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 11239/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Roma, 8.3.2022 Il cons. rel.

Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a memoria. [OSCURATO:PERSONA] AG è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29253/2017 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 11239/2022 Con il primo e secondo motivo la Coenergia denuncia la violazione Data pubblicazione 06/04/2022 dell’art. 43, comma 3, legge fall. e la nullità della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale rilevato la nullità della sentenza di primo grado, pronunciata (in data 22 ottobre 2013) dopo la dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 1 ottobre 2013, che era causa di interruzione automatica del processo. I motivi in esame sono infondati per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, come rilevato dal Procuratore Generale, nelle ipotesi di interruzione automatica del processo, l’orientamento di questa Corte è nel senso che la prosecuzione del processo è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, ma la nullità può essere eccepita per tale motivo solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo, poiché le norme che disciplinano l’interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela (v. Cass. n. 23486 del 2021, n. 1574 del 2020). Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata ad eccepire la eventuale nullità, poiché la parte colpita dall’evento interruttivo è la Conergy AG. In secondo luogo, la dichiarazione di fallimento, sebbene sia causa automatica di interruzione del processo (Cass. SU n. 12154 del 2021), non produce l’effetto interruttivo quando si sia verificata (come nella specie) dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche (v. Cass. n. 7076 del 2022, n. 27829 del 2017). Con il terzo e quarto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 168 del 2003, per avere la Corte territoriale valutato come questione inerente alla distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario, anziché alla competenza del giudice (del Tribunale e della Corte d’appello di Milano), quella della ripartizione degli affari tra la sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale e la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29253/2017 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 11239/2022 sezione specializzata in materia di impresa, dolendosi che la causa non Data pubblicazione 06/04/2022 sia stata decisa in entrambi i gradi dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, essendo la causa stata trattata dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Milano, dinanzi al quale essa era stata riassunta, e decisa dalla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale (e della Corte d’appello) in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa), convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 2012. Peraltro, come rilevato dal Procuratore Generale, nei Tribunali e nelle Corti d’appello (come a Milano) in cui, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni poc’anzi citate, erano state in precedenza istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (SSPII), tutte le cause assegnate alle vecchie sezioni specializzate (ormai soppresse) sono transitate alle nuove sezioni (SSI) senza alcuna soluzione di continuità, restando esclusa in radice la contemporanea presenza, nel medesimo ufficio giudiziario, di due distinte sezioni specializzate, essendo l’una (la SSI) subentrata all’altra (SSPII) e venendo all’esame, quindi, una questione meramente nominalistica. E’ noto, in ogni caso, il principio secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario (v. Cass SU n. 19882 del 2019).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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La Corte territoriale ha qualificato, conformemente al giudice di primo grado, il marchio comunitario «Conergy» come non debole e, quindi, meritevole di tutela ordinaria rispetto ai segni simili, con la conseguenza che non sono sufficienti, per escluderne la confondibilità, le trascurabili variazioni risultanti nel marchio («Coenergia») registrato dalla ricorrente. Si tratta di un motivato apprezzamento svolto dal giudice del merito sulla confondibilità dei segni, relativi a prodotti affini, incensurabile in questa sede (v. Cass. n. 4405 del 2006, n. 21086 del 2005). Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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