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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18465/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] aIN FATTO

1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, che, con sentenza n. 18340 del 2020, annullata precedente ordinanza, aveva onerato lo stesso Tribunale di riesaminare la questione della concedibilità in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un permesso — premio, al lume di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, ha nuovamente respinto il reclamo presentato dal condannato avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 26 marzo 2019, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di permesso — premio ex art. 30-ter 0.P..

Ha motivato il Tribunale evidenziando che, avuto riguardo al complesso degli elementi a disposizione (note degli Uffici investigativi nazionali e distrettuali antimafia e atti di osservazione comportamentale redatti da personale operante in seno alla Casa di Reclusione di Sulmona, in cui il condannato trovavasi ristretto in espiazione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo, contemplante sentenze di condanna per reati ostativi di prima fascia, in quanto commessi in contesto mafioso), non potevano ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 per il superamento della ostatività dei reati oggetto delle condanne in esecuzione, posto che, pur in presenza di una condotta formalmente corretta (ossia scevra da rilievi disciplinari e caratterizzata da un costruttivo adattamento al contesto da parte del detenuto), difettava nel condannato istante quasi del tutto la revisione critica dei gravi reati commessi, per cui era opportuno un supplemento di approfondimento delle dinamiche criminose da lui poste in essere e di analisi dei propri rapporti con il sostrato delinquenziale di provenienza, segnato dalla perdurante operatività dell'organizzazione 'ndranghetista (locale di Ariola') della quale egli era stato riconosciuto partecipe, onde neutralizzare il rischio di rispristino dei collegamenti con essa in caso di sua ammissione al godimento del beneficio premiale invocato.

2. Ricorre per cassazione Gallace, con il ministro del difensore, e denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione degli artt. 30-ter, 4-bis e 58-ter 0.P., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, in quanto apparente, per avere il Tribunale eluso i dicta sia del Giudice delle leggi che del giudice di legittimità, il quale, in particolare, l'aveva investito del compito di verificare, sulla base di tutti gli elementi concreti afferenti alla sua posizione specifica, se egli, al di là di una scelta di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, mostrasse comportamenti denotanti un suo permanente collegamento con l'organizzazione criminale nella quale aveva militato, dovendosi trarre elementi sintomatici di una sostanziale cesura di esso dall'osservazione del percorso trattamentale cui egli stesso si era sottoposto nei ventisei anni di restrizione carceraria.3.

Con argomentata requisitoria scritta, in data 23 marzo 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'ordinanza impugnata costituisce l'epilogo decisorio del procedimento incardinatosi con la presentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati ostativi, dell'istanza di concessione di un permesso-premio ex art. 30-ter O. P..

1.1. Sulla base della disciplina stabilita dagli artt. 4-bis e 58-ter 0.P., dichiarata incostituzionale (quanto al comma 1 dell'art. 4-bis 0.P.) con la sentenza n. 253 del 2019, la scelta di collaborare con la giustizia costituiva il solo comportamento idoneo a rimuovere l'ostacolo alla concessione dei benefici extra-murari, in ragione della sua valenza "rescissoria" del legame del condannato per delitti ostativi con il sodalizio criminale, mentre l'opzione contraria fondava una presunzione assoluta per la quale i collegamenti con l'organizzazione criminale erano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente pericolosità del condannato, con conseguente inaccessibilità ai benefici penitenziari normalmente disponibili agli altri detenuti, salve le ipotesi di collaborazione inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile o, ancora, oggettivamente irrilevante.

1.2. Con la sentenza citata, la Corte Costituzionale - riprendendo quanto già osservato in seno alla propria giurisprudenza (sentenza n. 306 del 1993), secondo cui la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario (la mancata collaborazione) non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento, posto che la collaborazione stessa può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette e non anche segno di effettiva risocializzazione, di modo che inibire l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborano con la giustizia, comporterebbe una «rilevante compressione>> della finalità rieducativa della pena - ha stabilito che non è irragionevole presumere che il condannato che non collabora con la giustizia mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e, quindi, possa essere vinta da prova contraria: infatti, una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, mentre non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Donde, preso atto che nella fase di esecuzione della pena assume un ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere, il Giudice delle leggi ha sottolineato la necessità di riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso-premio.

È certo possibile - scrive la Corte Costituzionale - che il vincolo associativo permanga inalterato anche a distanza di tempo, per le peculiari caratteristiche del sodalizio criminale mafioso, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, quale quella che è espressa dalla collaborazione con la giustizia, ma, in ogni caso, il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto: ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento.

Inoltre, una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello stesso detenuto, potendosi ipotizzare che l'associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione.

1.3. Dunque, venuta meno, per come detto, la presunzione assoluta di persistenza dei legami con la criminalità organizzata, la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - da parte di tutte le autorità coinvolte, e in primo luogo ad opera del Magistrato di Sorveglianza - dovrà rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo.

Il che comporta che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sarà superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione anche d'ufficio di altri, congrui e specifici elementi, atti a consentire una seria verifica non soltanto sulla condotta carceraria del condannato nel corso dell'espiazione della pena, ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a rientrare, sia pure temporaneamente ed episodicamente.

1.4. Ferma l'autonomia valutativa del giudice di sorveglianza, il regime probatorio rafforzato dovrà, quindi, estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non soltanto la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma, altresì, il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali: il che comporta l'incombere sullo stesso detenuto di un onere di allegazione di elementi a favore o di veri e propri elementi di prova a sostegno della sua richiesta.

2. Tanto chiarito, devesi riconoscere che il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila si è attenuto a tale rigoroso itinerario valutativo, non sindacabile in questa sede quanto agli approdi decisori in quanto frutto di apprezzamenti di merito, che, nella loro trasposizione motivazionale, non si segnalano per illogicità evidenti.

Il ricorrente, di contro, non ha dimostrato di avere allegato, nel giudizio di merito, alcun elemento concreto, idoneo a vincere la presunzione di perdurante collegamento con il sodalizio criminale di riferimento o atto a scongiurare il pericolo di eventuale ripristino di esso, così da giustificare la meritevolezza del beneficio invocato: donde, tutte le deduzioni articolate si caratterizzano, oltretutto, per genericità, in quanto affidate ad argomentazioni astratte.

3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Casa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in Roma il 7 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef3rjo,Pa,14a--- . f\s"/‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] aIN FATTO 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, che, con sentenza n. 18340 del 2020, annullata precedente ordinanza, aveva onerato lo stesso Tribunale di riesaminare la questione della concedibilità in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un permesso — premio, al lume di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, ha nuovamente respinto il reclamo presentato dal condannato avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 26 marzo 2019, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di permesso — premio ex art. 30-ter 0.P.. Ha motivato il Tribunale evidenziando che, avuto riguardo al complesso degli elementi a disposizione (note degli Uffici investigativi nazionali e distrettuali antimafia e atti di osservazione comportamentale redatti da personale operante in seno alla Casa di Reclusione di Sulmona, in cui il condannato trovavasi ristretto in espiazione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo, contemplante sentenze di condanna per reati ostativi di prima fascia, in quanto commessi in contesto mafioso), non potevano ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 per il superamento della ostatività dei reati oggetto delle condanne in esecuzione, posto che, pur in presenza di una condotta formalmente corretta (ossia scevra da rilievi disciplinari e caratterizzata da un costruttivo adattamento al contesto da parte del detenuto), difettava nel condannato istante quasi del tutto la revisione critica dei gravi reati commessi, per cui era opportuno un supplemento di approfondimento delle dinamiche criminose da lui poste in essere e di analisi dei propri rapporti con il sostrato delinquenziale di provenienza, segnato dalla perdurante operatività dell'organizzazione 'ndranghetista (locale di Ariola') della quale egli era stato riconosciuto partecipe, onde neutralizzare il rischio di rispristino dei collegamenti con essa in caso di sua ammissione al godimento del beneficio premiale invocato. 2. Ricorre per cassazione Gallace, con il ministro del difensore, e denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione degli artt. 30-ter, 4-bis e 58-ter 0.P., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, in quanto apparente, per avere il Tribunale eluso i dicta sia del Giudice delle leggi che del giudice di legittimità, il quale, in particolare, l'aveva investito del compito di verificare, sulla base di tutti gli elementi concreti afferenti alla sua posizione specifica, se egli, al di là di una scelta di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, mostrasse comportamenti denotanti un suo permanente collegamento con l'organizzazione criminale nella quale aveva militato, dovendosi trarre elementi sintomatici di una sostanziale cesura di esso dall'osservazione del percorso trattamentale cui egli stesso si era sottoposto nei ventisei anni di restrizione carceraria.3. Con argomentata requisitoria scritta, in data 23 marzo 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'ordinanza impugnata costituisce l'epilogo decisorio del procedimento incardinatosi con la presentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati ostativi, dell'istanza di concessione di un permesso-premio ex art. 30-ter O. P.. 1.1. Sulla base della disciplina stabilita dagli artt. 4-bis e 58-ter 0.P., dichiarata incostituzionale (quanto al comma 1 dell'art. 4-bis 0.P.) con la sentenza n. 253 del 2019, la scelta di collaborare con la giustizia costituiva il solo comportamento idoneo a rimuovere l'ostacolo alla concessione dei benefici extra-murari, in ragione della sua valenza "rescissoria" del legame del condannato per delitti ostativi con il sodalizio criminale, mentre l'opzione contraria fondava una presunzione assoluta per la quale i collegamenti con l'organizzazione criminale erano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente pericolosità del condannato, con conseguente inaccessibilità ai benefici penitenziari normalmente disponibili agli altri detenuti, salve le ipotesi di collaborazione inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile o, ancora, oggettivamente irrilevante. 1.2. Con la sentenza citata, la Corte Costituzionale - riprendendo quanto già osservato in seno alla propria giurisprudenza (sentenza n. 306 del 1993), secondo cui la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario (la mancata collaborazione) non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento, posto che la collaborazione stessa può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette e non anche segno di effettiva risocializzazione, di modo che inibire l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborano con la giustizia, comporterebbe una «rilevante compressione>> della finalità rieducativa della pena - ha stabilito che non è irragionevole presumere che il condannato che non collabora con la giustizia mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e, quindi, possa essere vinta da prova contraria: infatti, una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, mentre non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Donde, preso atto che nella fase di esecuzione della pena assume un ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere, il Giudice delle leggi ha sottolineato la necessità di riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso-premio. È certo possibile - scrive la Corte Costituzionale - che il vincolo associativo permanga inalterato anche a distanza di tempo, per le peculiari caratteristiche del sodalizio criminale mafioso, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, quale quella che è espressa dalla collaborazione con la giustizia, ma, in ogni caso, il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto: ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento. Inoltre, una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello stesso detenuto, potendosi ipotizzare che l'associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione. 1.3. Dunque, venuta meno, per come detto, la presunzione assoluta di persistenza dei legami con la criminalità organizzata, la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - da parte di tutte le autorità coinvolte, e in primo luogo ad opera del Magistrato di Sorveglianza - dovrà rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo. Il che comporta che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sarà superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione anche d'ufficio di altri, congrui e specifici elementi, atti a consentire una seria verifica non soltanto sulla condotta carceraria del condannato nel corso dell'espiazione della pena, ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a rientrare, sia pure temporaneamente ed episodicamente. 1.4. Ferma l'autonomia valutativa del giudice di sorveglianza, il regime probatorio rafforzato dovrà, quindi, estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non soltanto la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma, altresì, il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali: il che comporta l'incombere sullo stesso detenuto di un onere di allegazione di elementi a favore o di veri e propri elementi di prova a sostegno della sua richiesta. 2. Tanto chiarito, devesi riconoscere che il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila si è attenuto a tale rigoroso itinerario valutativo, non sindacabile in questa sede quanto agli approdi decisori in quanto frutto di apprezzamenti di merito, che, nella loro trasposizione motivazionale, non si segnalano per illogicità evidenti. Il ricorrente, di contro, non ha dimostrato di avere allegato, nel giudizio di merito, alcun elemento concreto, idoneo a vincere la presunzione di perdurante collegamento con il sodalizio criminale di riferimento o atto a scongiurare il pericolo di eventuale ripristino di esso, così da giustificare la meritevolezza del beneficio invocato: donde, tutte le deduzioni articolate si caratterizzano, oltretutto, per genericità, in quanto affidate ad argomentazioni astratte. 3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Casa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 7 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef3rjo,Pa,14a--- . f\s"/‘