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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21459/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere (per complessivi 105 giorni) e poi agli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico (per 76 giorni) impostegli nella ritenuta ricorrenza del reato di cui agli artt. 61 n. 5, 81, 110, 337, :339, commi 1, 2 e 3, cod. pen., per avere, in concorso con altre persone, in occasione di un convegno elettorale programmato dal movimento [OSCURATO:PERSONA], usato violenza e minaccia per opporsi ai pubblici ufficiali che agivano per garantire l'ordine pubblico, ponendo in essere azioni coordinate di guerriglia per impedire lo svolgimento della manifestazione, altresì attuando un'azione contestativa nei confronti del segretario nazionale del citato movimento. [OSCURATO:PERSONA] era stato, poi, assolto da tale imputazione, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Torino del 18 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 2 settembre 2019.

1.1. Per la Corte di appello di Torino, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di accertare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come il Mirandola fosse stato presente nella prima delle tre fasi in cui si era svolta la contestata azione criminosa, nello specifico sorreggendo in prima fila lo striscione costituente l'inizio del corteo poi pervenuto a contatto con le forze dell'ordine, sia pur senza usare modalità violente, ed avanzato fino ad un punto particolarmente pericoloso, tanto da costringere i reparti schierati ad azionare gli idranti.

Successivamente, quindi, nella seconda fase dell'azione, il Mirandola si era posto nuovamente alla testa del corteo in un momento in ci, a distanza di un breve intervallo di tempo e previa accensione di lacrimogeni volti ad oscurare la visuale, era stato iniziato il lancio di ordigni esplodenti e di altri oggetti contundenti contro le forze dell'ordine, causando il ferimento di vari operanti - senza che il Mirandola si fosse, comunque, dissociato o allontanato dai facinorosi una volta iniziata l'azione violenta -.

Le condotte indicate sono state ritenute dalla Corte territoriale come idonee ad integrare un'ipotesi di colpa grave rilevante ai sensi dell'art. 314 cod. proc.pen., conseguentemente determinando il rigetto della proposta richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito violazione di legge in ordine ai requisiti della domanda di riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen.

Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per aver rigettato la sua istanza sulla scorta di una mera valutazione generale del quadro indiziario complessivamente sussistente, in particolar modo al momento dell'adozione della misura cautelare, senza individuare invece, in termini specifici, le condotte a lui riferibili costituenti ragioni ostative al riconoscimento dell'invocato beneficio.

Il ricorrente, d'altronde, avrebbe sin da subito avuto un atteggiamento collaborativo, ammettendo di aver partecipato alla manifestazione, senza, tuttavia, compiere alcun atto di violenza, alla stregua di quanto ritenuto comprovato nella pronuncia p4 assolutoria di merito.

Con la sua condotta, pertanto, non avrebbe compiuto nessun atto costituente colpa grave, idoneo a ingannare l'autorità giudiziaria, tanto da indurla ad applicare :a misura cautelare nei suoi confronti.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dell'elemento della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen.

La Corte di appello, infatti, avrebbe proposto una motivazione solo apparente, inidonea a rappresentare la sussistenza del requisito della colpa grave né a specificare in cosa essa sia effettivamente consistita.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).

In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, deo. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).

Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 3238:3 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01).

Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini cel riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la legittimità della decisione impugnata.Per come chiarito, infatti, dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizio alcuno, il Mirandola era stato in modo attivo presente nella prima delle tre fasi di svolgimento dell'azione contestata, nello specifico sorreggendo in prima fila lo striscione da cui aveva inizio il corteo, rimanendo in tale posizione fin quando non era pervenuto a contatto con le forze dell'ordine, sia pur senza usare modalità violente.

Il corteo aveva, quindi, continuato ad avanzare, raggiungendo un punto particolarmente pericoloso, tanto da costringere i reparti schierati ad azionare gli idranti, peraltro senza che, nell'immediato, fosse stata abbandonata la posizione raggiunta.

Anche nella seconda fase, poi, il Mirandola si era posto alla testa del corteo, riunitosi in via Colli, osservando, senza dissociarsi o comunque allontanarsi dai luoghi, l'azione, da altri compiuta, di accensione dei lacrimogeni e di successivo lancio di ordigni esplodenti e di oggetti contundenti contro le forze dell'ordine, causando, infine, il ferimento di alcuni operanti.

Trattasi, pertanto, di una duplice condotta perpetrata dal Mirandola che, benché ritenuta non determinante dai giudici di merito ai fini del riconoscimento della sua responsabilità penale, non è stata, comunque, esclusa dalla pronuncia assolutoria, ben potendo, pertanto, essere rivalutata dal giudice della riparazione ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato beneficio.

5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato sige -L in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.

La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al. pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere (per complessivi 105 giorni) e poi agli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico (per 76 giorni) impostegli nella ritenuta ricorrenza del reato di cui agli artt. 61 n. 5, 81, 110, 337, :339, commi 1, 2 e 3, cod. pen., per avere, in concorso con altre persone, in occasione di un convegno elettorale programmato dal movimento [OSCURATO:PERSONA], usato violenza e minaccia per opporsi ai pubblici ufficiali che agivano per garantire l'ordine pubblico, ponendo in essere azioni coordinate di guerriglia per impedire lo svolgimento della manifestazione, altresì attuando un'azione contestativa nei confronti del segretario nazionale del citato movimento. [OSCURATO:PERSONA] era stato, poi, assolto da tale imputazione, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Torino del 18 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 2 settembre 2019. 1.1. Per la Corte di appello di Torino, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di accertare, in esito alle emergenze probatorie acquisite, come il Mirandola fosse stato presente nella prima delle tre fasi in cui si era svolta la contestata azione criminosa, nello specifico sorreggendo in prima fila lo striscione costituente l'inizio del corteo poi pervenuto a contatto con le forze dell'ordine, sia pur senza usare modalità violente, ed avanzato fino ad un punto particolarmente pericoloso, tanto da costringere i reparti schierati ad azionare gli idranti. Successivamente, quindi, nella seconda fase dell'azione, il Mirandola si era posto nuovamente alla testa del corteo in un momento in ci, a distanza di un breve intervallo di tempo e previa accensione di lacrimogeni volti ad oscurare la visuale, era stato iniziato il lancio di ordigni esplodenti e di altri oggetti contundenti contro le forze dell'ordine, causando il ferimento di vari operanti - senza che il Mirandola si fosse, comunque, dissociato o allontanato dai facinorosi una volta iniziata l'azione violenta -. Le condotte indicate sono state ritenute dalla Corte territoriale come idonee ad integrare un'ipotesi di colpa grave rilevante ai sensi dell'art. 314 cod. proc.pen., conseguentemente determinando il rigetto della proposta richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione di legge in ordine ai requisiti della domanda di riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per aver rigettato la sua istanza sulla scorta di una mera valutazione generale del quadro indiziario complessivamente sussistente, in particolar modo al momento dell'adozione della misura cautelare, senza individuare invece, in termini specifici, le condotte a lui riferibili costituenti ragioni ostative al riconoscimento dell'invocato beneficio. Il ricorrente, d'altronde, avrebbe sin da subito avuto un atteggiamento collaborativo, ammettendo di aver partecipato alla manifestazione, senza, tuttavia, compiere alcun atto di violenza, alla stregua di quanto ritenuto comprovato nella pronuncia p4 assolutoria di merito. Con la sua condotta, pertanto, non avrebbe compiuto nessun atto costituente colpa grave, idoneo a ingannare l'autorità giudiziaria, tanto da indurla ad applicare :a misura cautelare nei suoi confronti. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dell'elemento della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. La Corte di appello, infatti, avrebbe proposto una motivazione solo apparente, inidonea a rappresentare la sussistenza del requisito della colpa grave né a specificare in cosa essa sia effettivamente consistita. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, deo. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 3238:3 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini cel riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la legittimità della decisione impugnata.Per come chiarito, infatti, dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizio alcuno, il Mirandola era stato in modo attivo presente nella prima delle tre fasi di svolgimento dell'azione contestata, nello specifico sorreggendo in prima fila lo striscione da cui aveva inizio il corteo, rimanendo in tale posizione fin quando non era pervenuto a contatto con le forze dell'ordine, sia pur senza usare modalità violente. Il corteo aveva, quindi, continuato ad avanzare, raggiungendo un punto particolarmente pericoloso, tanto da costringere i reparti schierati ad azionare gli idranti, peraltro senza che, nell'immediato, fosse stata abbandonata la posizione raggiunta. Anche nella seconda fase, poi, il Mirandola si era posto alla testa del corteo, riunitosi in via Colli, osservando, senza dissociarsi o comunque allontanarsi dai luoghi, l'azione, da altri compiuta, di accensione dei lacrimogeni e di successivo lancio di ordigni esplodenti e di oggetti contundenti contro le forze dell'ordine, causando, infine, il ferimento di alcuni operanti. Trattasi, pertanto, di una duplice condotta perpetrata dal Mirandola che, benché ritenuta non determinante dai giudici di merito ai fini del riconoscimento della sua responsabilità penale, non è stata, comunque, esclusa dalla pronuncia assolutoria, ben potendo, pertanto, essere rivalutata dal giudice della riparazione ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato beneficio. 5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato sige -L in termini di piena conformità rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al. pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sost
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