CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n.Numero di raccolta generale 13824/2026466/2024 depositata il 25/03/2024. Data pubblicazione 12/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, avverso la sentenza n. 466 del 25 marzo 2024con cui la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza n.528/2022 con cui il Tribunale di Massa aveva accolto l’azionerevocatoria, proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., avente adoggetto l’atto di cessione immobiliare tra la medesima Fiasella eBuffoni [OSCURATO:PERSONA], coniugi separati, in esecuzione di accordiassunti in sede di separazione.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Resta intimato [OSCURATO:PERSONA].2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società controricorrente, che nelle more aveva depositatoistanza di anticipazione di udienza, ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Art. 360 c. 1 n°3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione art. 162, 1° commac.p.c. e art. 294, 1° e 2° comma c.p.c. e art. 156 c.p.c.”.Lamenta che, pur avendo riconosciuto la nullità dell’atto dicitazione e, per l’effetto, della sentenza di primo grado, la corteterritoriale ha rigettato l’istanza di rimessione in termini, eneppure ha ritenuto di disporre la rinnovazione degli atti, dunquestatuendo erroneamente ed incorrendo nella violazione degli artt.162 e 294 cod. proc. civ.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto2 di 10Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025Numero di raccolta generale 13824/2026modo di affermare, in caso di nullità della citazione di primoData pubblicazione 12/05/2026grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius", ove il vizio non siastato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processosia proseguito in assenza di costituzione in giudizio delconvenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravameconsegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi dirimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quantopossibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel gradoprecedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, puòchiedere di essere rimesso in termini per il compimento delleimpedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 2258 26/01/2022).1.3. A fondamento del suindicato principio le Sezioni Unitehanno in particolare osservato:-che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primogrado, derivante da vizi della vocatio in ius, ove non rilevatad’ufficio dal giudice né dal convenuto, che proprio in virtù diquella nullità è rimasto contumace, si propaga a tutti gli attidipendenti ed inficia la sentenza di primo grado (art. 159 cod.proc. civ.). In applicazione dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ.essa va perciò dedotta nell’atto di appello quale motivo diimpugnazione. Il giudice d’appello, sul duplice presupposto chel’impugnazione non sana gli atti del processo di primo gradodipendenti da quello introduttivo e che il giudizio deve svolgersidavanti a lui (non applicandosi l’art. 354 cod. proc. civ.), devedichiarare la nullità e disporre altresì la rinnovazione di tutti glicontumacia (involontaria) del convenuto/appellante;-che, tuttavia, la rinnovazione attiene alle sole «(…) attivitàdifensive correlate e strettamente conseguenziali all'attorinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed3 di 10Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attivitàNumero di raccolta generale 13824/2026difensive impedite dalla mancata instaurazioneD ata pudbbelilc azione 12/05/2026contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristrettadall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cuitempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza delprocesso. (…). Dunque, il giudice d'appello dispone larinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendentidalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nelcontraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, cheera rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma nonsoggetti a preclusione. Secondo principio generale, invero, larinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamenteassunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessaconformemente all'originaria allegazione del deducente, ostandola declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze indipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasionedella rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte unaprova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedioche riammette la parte all'esercizio di attività soggette apreclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbiaimpedito al convenuto di avere conoscenza del processo»;-che pertanto ne consegue, secondo le Sezioni Unite, chequando il vizio dell’atto introduttivo dipende dall'inosservanza deitermini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previstodal n. 7 dell'art. 163 cod. proc. civ., opera l’art. 294 cod. proc.civ.: la rimessione in termini per le attività che al convenutocontumace in primo grado sarebbero precluse resta cioè, «diregola, impedita dall'avvenuta conoscenza materialedell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade inipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito».Restano salve tuttavia «le ipotesi limite in cui tale conoscenza4 di 10Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025Numero di raccolta generale 13824/2026materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta inData pubblicazione 12/05/2026tempo, comunque, non utile a consentirgli una fruttuosacostituzione»;-che ad imporre queste conclusioni è «un'interpretazioneorientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevoledurata del processo»: permettere infatti al convenuto, che inprimo grado ha patito una nullità per vizi della vocatio in ius nonimpedienti la conoscenza del processo di ripetere interamente ilprocesso in sede di appello, spiegando difese oramai precluse,significherebbe infatti incoraggiare, da parte sua, strategiedifensive dilatorie. Egli avrebbe, infatti, ben potuto chiedere larimessione in termini costituendosi nel giudizio di primo grado,invece di attenderne l’esito e solo poi, risultato soccombente,impugnare. Attingere ad opposte conclusioni sarebbe perciò,come rilevato anche in dottrina, un incoraggiamento allacontumacia inverando una «(…) reazione ordinamentale (…)sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesaaddebitabile all'attore».1.4. Si è da questa Corte altresì precisato che “Nel caso dinullità della citazione di primo grado per inosservanza dei terminia comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7,c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenutocontumace in primo grado sarebbero precluse, è impeditadall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo,salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo nonutile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine discoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizionedell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramaiprecluse” (v. Cass., 7/7/2023, n. 19265).1.5. Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito hafatto invero piena e corretta applicazione di tali principi.Né la ricorrente, che si è limitata a svolgere una censura5 di 10Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025Numero di raccolta generale 13824/2026generica ed assertiva, ha d’altro canto indicato in quali terminiData pubblicazione 12/05/2026abbia in sede di gravame dedotto la mancata conoscenza intempo utile dell’esistenza del processo in capo all’ex coniuge,debitore ed autore dell’atto dispositivo oggetto di revocatoria.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360 c. 1n° 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.”.Lamenta che la corte di merito è incorsa nella violazionedell’art. 2901 cod. civ. per aver ritenuto e qualificato in termini diparte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente,del bene immobile oggetto dell’azione revocatoria. Donde leerronee conclusioni assunte in punto di elemento soggettivo diquest’ultima, nella sua qualità di terzo beneficiario.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Dalla lettura della motivazione, complessivamenteintesa, risulta infatti: a) che la corte di merito ha valorizzato ilfatto che nell’accordo di separazione l’atto fosse qualificato come“ a titolo gratuito”; b) che in sede di separazione la odiernaricorrente, beneficiaria dell’atto dispositivo, aveva dichiarato lasua “condizione di autosufficienza”; c) che, comunque, la corte dimerito ha anche preso in considerazione, in ipotesi, che l’attofosse da qualificare come a titolo oneroso (v. p. 14); d) che, inentrambi i casi, la corte di merito ha ritenuto sussistere, comegià il tribunale in prime cure, tutti i presupposti perl’accoglimento della esperita azione revocatoria.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel casoin esame, ove si è fatto riferimento anche all’ipotesi in cui l’attodispositivo fosse da qualificare come “a titolo oneroso” esussistessero comunque tutti i presupposti di accoglimento dellaproposta azione revocatoria – su più “rationes decidendi”autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a6 di 10Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa èNumero di raccolta generale 13824/2026indispensabile che il soccombente censuri tutte le “ratDioatna epusb”bl;ic azione 12/05/2026l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque,inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative allealtre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonomamotivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessuncaso l’annullamento della sentenza (v., tra le tante, Cass., n.13880/2020; Cass., n. 17182/2020; Cass., n. 18641/2017; Cass,n. 2108/2012).3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Art. 360 c. 1 n.4, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”.Lamenta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazioneal n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., per essere la corte di meritoincorsa in errore di percezione sul contenuto oggettivo dellaprova, ed in particolare per aver trascurato di considerare chemantenimento del tenore di vita sino a quel momento goduto.3.1. Il motivo è inammissibile.La società ricorrente anzitutto lamenta che La Corte diAppello di Genova, al II° capoverso della pagina n. 12 ed allerighe dalla n. 17 alla n. 22, della pagina 14 della Sentenza oggiimpugnata, ha ritenuto che “… è evidente che con la cessione atitolo gratuito o non oneroso ad opera del [OSCURATO:PERSONA] in favore dellamoglie …” e che “… L’attribuzione patrimoniale effettuata da unconiuge a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione,va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia lafunzione di integrare o sostituire quanto dovuto per ilmantenimento …” e finisce poi per affermare che Cosìmotivando, però, la Corte di Appello ha completamente disattesoil contenuto degli Atti che sono stati ritualmente etempestivamente introdotti nel Giudizio, nonché delle relativeallegazioni .7 di 10Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025Le svolte censure non recano invero l’indicazione dell’erroreNumero di raccolta generale 13824/2026sul contenuto oggettivo della prova, laddove “Il travisameDnattao p udbbelilc azione 12/05/2026contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità ad esso dell'informazione probatoria” ( così Cass.,Sez. Un., n. 5792 del 2024. V. altresì, conformemente, Cass., n.13085 del 16/5/2025 ), e finiscono per sollecitare a questaSuprema Corte un riesame dell’apprezzamento dei fatti e delleprove, invece sottratto al sindacato di legittimità, dal momentoche, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., tra letante, Cass., n. 9097/2017; Cass., n. 16497/2019; Cass., n.11863/2018; Cass., n. 29404/2017; Cass., n. 16056/2016).4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia “Art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione di norma di diritto, inparticolare dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.”.Lamenta, in particolare, la violazione e falsa applicazionedell’art. 2729 cod. civ., per avere la corte di merito erroneamenteritenuto provata, in via presuntiva, l’esistenza dell’elementosoggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, qualebeneficiaria dell’atto dispositivo.4.1. Il motivo è infondato.La ricorrente censura solo una parte della motivazione,mentre trascura di confrontarsi con il passaggio motivazionale incui la corte territoriale espressamente afferma “Il coniuge8 di 10Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025incontestatamente che in favore dell’odierna appellataNumero di raccolta generale 13824/2026sussistesse un debito di natura risarcitoria, eD ata ptuabblelic azione 12/05/2026consapevolezza, indipendentemente dalle valutazioni svolte inappello in ordine alla contestuale conoscenza di controcrediti incapo al marito, è sufficiente ad integrare il requisito della scientiadamni”.Così argomentando, la corte di merito ha fatto invero pienaapplicazione del principio affermato da questa Corte secondo cuiil convincimento del giudice di merito che, in tema di azionerevocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene aicreditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed ilterzo, è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sésolo può essere più o meno significativo in relazione al contestoin cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra lemedesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre efiglia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendereragione del trasferimento” (v. Cass., 29/5/2013, n. 13447).5. All’inammissibilità e infondatezza del ricorso consegue ilrigetto del ricorso.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misuraindicata in dispositivo in favore della società controricorrente,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della societàcontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà9 di 10Numero registro generale 13334/2024Numero sezionale 4075/2025Numero di raccolta generale 13824/2026versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio diData pubblicazione 12/05/2026merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17 ottobre2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO10 di 10