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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 16192/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 29332/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmOlegalmail.malilcert.avvocaturastato.it ); - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante pro tempore della cessata ASD moto club guida sicura; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 504/04/20 depositata in data 14/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA notificatogli nella veste di legale rappresentante dell'ASD in parola per l'anno 2010, con il quale l'Ufficio disconosceva la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 148 TUIR; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall'ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; il contribuente è rimasto qui intimato; Considerato che: - rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile; - invero, parte ricorrente stessa riferisce in ricorso dell'avvenuta cessazione della ASD contribuente in data 31 ottobre 2015, pendente ancora il giudizio di appello; - pertanto, il ricorso andava notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e non come invece è avvenuto alla ASD ridetta in persona di costui, soggetto cessato quindi non più esistente; - risultando quindi erroneamente instaurato il rapporto processuale, il ricorso va dichiarato inammissibile, ancorchè per una ragione diversa da quella prospettata dal Consigliere Relatore; - non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; 41 i p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, l'8 marzo 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Napolitano /!--› i Deposit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29332/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmOlegalmail.malilcert.avvocaturastato.it ); - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante pro tempore della cessata ASD moto club guida sicura; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 504/04/20 depositata in data 14/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA notificatogli nella veste di legale rappresentante dell'ASD in parola per l'anno 2010, con il quale l'Ufficio disconosceva la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 148 TUIR; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall'ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; il contribuente è rimasto qui intimato; Considerato che: - rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile; - invero, parte ricorrente stessa riferisce in ricorso dell'avvenuta cessazione della ASD contribuente in data 31 ottobre 2015, pendente ancora il giudizio di appello; - pertanto, il ricorso andava notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e non come invece è avvenuto alla ASD ridetta in persona di costui, soggetto cessato quindi non più esistente; - risultando quindi erroneamente instaurato il rapporto processuale, il ricorso va dichiarato inammissibile, ancorchè per una ragione diversa da quella prospettata dal Consigliere Relatore; - non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; 41 i p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, l'8 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Napolitano /!--› i Deposit
Sentenza Cassazione n. 16192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris