CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03088/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23119-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], BOIDI Oggetto R.G.N.23119/2021 Cron. Rep. Ud.10/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/03/2021 R.G.N. 154/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.3.2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà introdotto a carico dei pensionati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] e condannato la Cassa medesima a restituire a [OSCURATO:PERSONA] e altri consorti le somme a tal titolo illegittimamente trattenute; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri consorti nominativamente indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, anche come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, nonché dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), e degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione agli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto CNPADC nonché all’art. 29 del Regolamento unitario della Cassa medesima e alla delibera n. 10/2017, emanata anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC, per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità dell’introduzione del contributo di solidarietà a carico dei pensionati con riferimento al periodo per cui è causa; che, con il secondo motivo, proposto in subordine, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per non avere la Corte territoriale ritenuto la legittimità del contributo de quoquantomeno a far data dal 2011; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed altresì degli artt.100 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di merito confermato la statuizione di prime cure nella parte in cui le aveva ordinato di astenersi dal disporre ulteriori trattenute a titolo di contributo di solidarietà; che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, essendosi definitivamente consolidato il principio di diritto secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, nemmeno in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti, oltre ad essere incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata, diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 29523, 29535, 31527 e 31641 del 2022); che a non diverse conclusioni inducono le ulteriori argomentazioni svolte da parte ricorrente in seno alla memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non potendo da esse trarsi elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata in subiecta materia; che, con riguardo al terzo motivo, va ricordato che l’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (così, tra le più recenti, Cass. n. 21165 del 2019); che la Corte territoriale, nel respingere sul punto il gravame dell’odierna ricorrente, ha dato atto che la stessa sentenza di prime cure aveva circoscritto la portata dell’ordine di astenersi dal disporre ulteriori trattenute a titolo di contributo di solidarietà all’“obbligo dell’Ente di conformarsi al provvedimento giudiziale che ha dichiarato l’illegittimità della delibera n. 10/2017”, desumendone che si trattasse non già di una condanna in futuro, ma di una pronuncia meramente “rafforzativa della declaratoria d’illegittimità della delibera che ha dato luogo alle trattenute non dovute” (così la sentenza impugnata, pagg. 11-12);che, non risultando trascritto nel ricorso il contenuto della pronuncia di primo grado, nemmeno nella parte necessaria a dare un non opinabile fondamento fattuale alle critiche rivolte all’interpretazione che ne ha dato la sentenza impugnata, il motivo di censura deve reputarsi inammissibile; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori delle parti controricorrenti, dichiaratisi antistatari; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge e si distraggono in favore dei difensori delle parti controricorrenti, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a