CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ucia Ferri (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], LUCIANOMASSARONI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Paglia (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma - Sezione specializzataagraria n. 4064 del 1° luglio 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:- con ricorso depositato l’11 gennaio 2013 [OSCURATO:PERSONA] adivala Sezione specializzata agraria del Tribunale di Frosinone e deducevache [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e poi i suoi eredi) eranosucceduti nel rapporto agrario originariamente intercorso tra Luigi20.02.1959» e qualificato come «locazione agraria ad meliorandum», esi erano resi gravemente inadempienti agli obblighi contrattuali,consistenti in particolare nel mancato conferimento degli utili in natura,nella mancata esecuzione delle migliorie e in ulteriori condotte lesive delfondo (tra cui il taglio di un bosco); chiedeva pertanto la risoluzione delcontratto, il rilascio dei fondi e il risarcimento dei danni;- i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sicostituivano eccependo, in rito, l’incompetenza della Sezione agraria, ilmancato esperimento del tentativo di conciliazione e il difetto dilegittimazione attiva; contestavano e disconoscevano la scrittura del1959 prodotta ex adverso e la qualificazione del rapporto, sostenendoche non si trattava di affitto, ma di rapporto di colonia assimilabileall’enfiteusi, e rivendicando il diritto di affrancazione;- all’esito dell’istruttoria, svolta anche mediante consulenza tecnicad’ufficio, il Tribunale di Frosinone - Sezione specializzata agraria, con lasentenza n. 764 del 9 giugno 2017, accoglieva la domanda di Ferazzoli:dichiarava la risoluzione del rapporto, condannava i convenuti al rilasciodei terreni e riconosceva in parte il risarcimento del danno;- proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],deducendo plurimi motivi, in rito e nel merito;- la Corte d’Appello di Roma - Sezione specializzata agraria, con lasentenza n. 4064 del 1° luglio 2021, accoglieva il gravame e, in totaleNumero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande di Francesco- la Corte territoriale affermava, in particolare, che la scritturaprivata prodotta in fotocopia e priva di sottoscrizioni era statatempestivamente disconosciuta ex art. 214 c.p.c., e che, dopo taledisconoscimento, l’attore non aveva fornito ulteriori elementi idonei adimostrare l’esistenza delle obbligazioni invocate; inoltre, i documentiprodotti dai convenuti (cedolini di pagamento) risultavano incompatibilicon la dedotta obbligazione di conferimento di utili in natura, escludendocosì la prova dell’inadempimento;- avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione fondato su quattro motivi, cui resistevano con un unicocontroricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], LucianoMassaroni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi quattro nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA];- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 28/5/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto con riferimento all’art. 1350 n.8 c.c. all’art. 214 c.p.c. e2702 c.c. nonché con riferimento all’art. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. inrelazione all’art.360 n.3 c.p.c.», per avere la Corte d’appello errato nelritenere non provato il contratto di affitto agrario ad meliorandum: adavviso del ricorrente la scrittura del 1959, pur non sottoscritta,dimostrerebbe il titolo e sarebbe corroborata dal comportamentodifensivo dei convenuti che avrebbero, in sostanza, riconosciuto ilrapporto; si contesta, inoltre, l’erronea applicazione delle regole suldisconoscimento e sull’onere della prova;Numero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026− il motivo è inammissibile in quanto le censure non colgono la ratiodecidendi della sentenza impugnata e, comunque, risultano formulate inmaniera lacunosa e non autosufficiente;− in primo luogo, il motivo muove da un presupposto interpretativomanifestamente erroneo, sostenendo che la Corte d’appello avrebberitenuto il contratto de quo soggetto a forma scritta ad substantiam;− in realtà, dalla motivazione della decisione impugnata emergechiaramente che il giudice di merito non ha affatto fondato il rigetto delladomanda su una questione di forma, bensì ha affermato che, a frontedella contestazione integrale della provenienza della scrittura privata del20/2/1959 (peraltro, priva di sottoscrizione della dante causa deiresistenti), l’attore non ha assolto l’onere di dimostrare l’esistenza e ilcontenuto delle obbligazioni di cui era stato dedotto l’inadempimento;− le censure, pertanto, si rivelano non pertinenti, in quanto non siconfrontano con la reale ratio della decisione;− in secondo luogo, il motivo è inammissibile e, comunque,infondato, laddove invoca il principio di non contestazione;− la censura è lacunosa e priva dei requisiti prescritti dall’art. 366c.p.c., in quanto l’asserita violazione del principio di non contestazionenon è accompagnata dall’indicazione specifica della sede processuale incui le circostanze sarebbero state dedotte, né dalla trascrizione deipassaggi degli atti difensivi rilevanti; a tale riguardo, va ribadito che «ilricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio dinon contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono statededotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’attola trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, ilcontenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scrittidifensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza deipresupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.» (Cass. Sez.3, 29/05/2024, n. 15058, Rv. 671191-01);Numero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026− inoltre, risulta pacificamente dagli atti che i resistenti avevanoformulato una contestazione integrale del documento prodotto dallacontroparte; in particolare, avevano espressamente dedotto che «ilcontratto allegato non è sottoscritto e parte resistente lo impugna. Locontesta e lo disconosce in ogni sua parte»; in presenza di una siffattaradicale contestazione, non può in alcun modo operare il principio di cuiall’art. 115 c.p.c., che presuppone, invece, la mancata o non specificacontestazione del fatto dedotto;− va inoltre rilevato che il motivo deduce l’erronea applicazionedell’art. 214 c.p.c.; censura che, pur potendo cogliere un profilo diimprecisione nella motivazione, si rivela irrilevante ai fini decisori: invero,secondo la giurisprudenza di legittimità, «l’onere del disconoscimentodella scrittura privata [...] grava esclusivamente sul soggetto che appareessere l’autore della sottoscrizione», sicché, nel caso di documento privodi sottoscrizione riferibile alla parte, esso «non viene in rilievo comeprova legale» e il suo contenuto è liberamente apprezzabile dal giudice(Cass. Sez. 3, 30/04/2005, n. 9024; Cass. Sez. 3, 20/08/2018, n.20814);− tuttavia, anche a voler ritenere non corretto il richiamo all’art. 214c.p.c., resta fermo che ciò non esonerava l’attore dall’onere di provare,con qualsiasi mezzo, la conclusione del contratto e il contenuto delleobbligazioni asseritamente inadempiute, onere che - secondol’accertamento in fatto operato dalla Corte territoriale - non è statoassolto;− infine, la censura - nella parte in cui si riferisce all’art. 2697 c.c. -si risolve in una non consentita sollecitazione a una rivalutazione delmerito e si pone, altresì, “fuori fuoco” rispetto alla decisione impugnata,che ha fatto corretta applicazione della regola sul riparto dell’onere dellaprova, addossando all’attore il compito di dimostrare la fonte negozialeinvocata e le relative obbligazioni;Numero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026− col secondo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento all’art. 1453, 1218 c.c. nonché conriferimento all’art. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.civile, in relazione all’art.360n.3 c.p.c.», per avere la Corte territoriale erroneamente esclusol’inadempimento, dato che i resistenti avevano ammesso l’esistenzadell’obbligo di corrispondere utili in natura e non avevano provatol’adempimento;− il motivo è inammissibile per plurime ragioni;− in primis, la censura non coglie la ratio decidendi: il ricorrentesostiene la violazione delle regole probatorie sulla prova (incombente suldebitore) dell’adempimento delle obbligazioni, ma non considera che laCorte di merito ha ritenuto indimostrati la fonte e il contenuto delleobbligazioni che si assumono inadempiute;− è altresì inammissibile perché la deduzione della violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza:ex multis, Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e659037-02: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.»; «La doglianza circa laviolazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unaNumero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione.»);− inoltre, il motivo sollecita, in sostanza, una rivalutazione delmateriale istruttorio e un diverso accertamento dei fatti (come dimostraplasticamente la frase a pag. 25 del ricorso: «Ove la Corte d’Appelloavesse attentamente analizzato gli elementi documentali allegati dairesistenti ne avrebbe accertato l’inconferenza e la contraddittorietàrispetto all’ assunto difensivo “di aver corrisposto i canoni in natura”,nonché la lacunosità e parimenti l’inidoneità a dar prova del “puntualeversamento dei canoni in denaro”»), attività che sono completamenteestranee al giudizio di legittimità;− col terzo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto con riferimento agli art. 1453, 1218 c.c. nonché degliartt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 del codice civile, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.»: l’obbligo di apportare migliorie, secondo il ricorrente,risulterebbe pacifico e riconosciuto dai convenuti, e il suo inadempimentosarebbe desumibile dalla CTU, la quale avrebbe accertato lo stato diabbandono dei fondi;− il motivo è inammissibile, per ragioni del tutto analoghe a quellegià evidenziate con riferimento ai primi due motivi, dalle quali non vi èragione di discostarsi;− in primo luogo, la censura non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata: il ricorrente assume che la Corte territorialeavrebbe erroneamente escluso la prova dell’obbligazione di apportaremiglioramenti e della sua violazione, valorizzando, anche, gli esiti dellaNumero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026C.T.U.; tuttavia, non si confronta con il decisivo rilievo per cui il giudiced’appello ha ritenuto non dimostrati la fonte negoziale e il contenuto delleobbligazioni dedotte, a causa della radicale contestazione della scritturaprivata del 20 febbraio 1959 e della mancanza di ulteriori prove idonee;− ne consegue che la doglianza si colloca “fuori fuoco”, postulandoimplicitamente l’esistenza di un rapporto e di obblighi contrattuali che lasentenza impugnata ha, invece, reputato non provati;− in secondo luogo, il motivo ripropone - sotto diverso profilo -l’inammissibile invocazione del principio di non contestazione,assumendo che l’obbligazione di apportare miglioramenti sarebbe statapacifica o comunque ammessa dai resistenti: tale deduzione, oltre a nonconfrontarsi con la già rilevata contestazione integrale della scrittura («ilcontratto allegato non è sottoscritto e parte resistente lo impugna. Locontesta e lo disconosce in ogni sua parte»), risulta nuovamentelacunosa e priva dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difettando dellapuntuale indicazione della sede processuale e della trascrizione deipassaggi degli atti difensivi rilevanti, in violazione dei principî affermatidalla giurisprudenza di legittimità;− il motivo è altresì inammissibile nella parte in cui deduce laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giacché non si conforma ai rigorosicriteri elaborati dalla Corte di cassazione, limitandosi a contestare lavalutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito: nonsi allega, infatti, che la decisione sia stata fondata su prove non dedottedalle parti, né che sia stato attribuito valore legale a elementi che neerano privi, ma si risolve, nella sostanza, nella critica al modo in cui ilgiudice ha apprezzato il materiale probatorio, sollecitando un diversoesito ricostruttivo;− inoltre, la censura si fonda in larga misura sugli esiti dellaconsulenza tecnica d’ufficio, attribuendo alla stessa una valenzadimostrativa decisiva in ordine sia all’esistenza dell’obbligo dimiglioramento, sia alla sua violazione; tuttavia, tale impostazioneNumero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026prescinde dal rilievo - centrale nella motivazione impugnata - che, inmancanza di prova del titolo negoziale e delle obbligazioni contrattuali,le risultanze tecniche non possono supplire al difetto di allegazione eprova della fonte del rapporto; anche sotto questo profilo, dunque, lacensura non si confronta con la ratio decidendi e risulta intrinsecamenteinconferente;− infine, il motivo si risolve, in modo evidente, in una non consentitasollecitazione alla rivalutazione del merito, nella misura in cui prospettauna diversa lettura delle emergenze istruttorie (in particolare della C.T.U.e delle allegazioni difensive), invocando un accertamento alternativo deifatti, attività che esula dal giudizio di legittimità;− col quarto motivo si lamenta l’«Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360», comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di meritomancato di considerare il taglio del bosco, la trasformazione del fondo ela realizzazione di manufatti abusivi, che integrerebbero graveinadempimento e giustificherebbero la risoluzione del rapporto;− il motivo è inammissibile;− la censura risulta, in primo luogo, lacunosa e priva dei requisiti dicontenuto-forma ex art. 366 c.p.c., poiché non indica in modo puntualequando e come i fatti asseritamente omessi - ritenuti idonei a giustificarela risoluzione del rapporto - sarebbero stati dedotti nel giudizio di meritoe, soprattutto, ritualmente riproposti come causa petendi in sede diappello;− secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, ladeduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone che ilricorrente indichi specificamente il fatto storico, decisivo e controverso,non esaminato dal giudice, nonché la sede processuale in cui esso è statoallegato e discusso tra le parti; onere che nella specie non risulta assolto;Numero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026− la censura, pertanto, non consente a questa Corte di verificare ladecisività e la rituale introduzione nel processo dei fatti dedotti,risultando per ciò solo inammissibile;− inoltre, il motivo introduce una doglianza relativa alla pretesa“violazione del dovere di fedeltà” dell’affittuario che è del tutto generica,priva di specifica correlazione con il contenuto della decisione impugnata,e manca oltretutto di specificare i concreti termini fattuali e giuridici delladeduzione, né riporta le allegazioni e le domande con cui tale profilosarebbe stato sottoposto al vaglio del giudice di merito;− in definitiva, il motivo si risolve in una censura assertiva, genericae non autosufficiente, che non si confronta adeguatamente con lamotivazione della sentenza impugnata e non rispetta i requisiti diammissibilità prescritti per il ricorso per cassazione;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata neldispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inNumero registro generale 21934/2021Numero sezionale 1943/2026Numero di raccolta generale 18727/2026Data pubblicazione 09/06/2026misura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLina Rubino