CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36540/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tivoli in data 2/12/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. perché alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], immettendosi sulla S.P. 155 da una strada privata, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nonché in violazione delle norme di cui agli artt. 140, comma 1, e 145, comma 6, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, omettendo di arrestarsi e dare la precedenza al motoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la strada provinciale, aveva cagionato l'urto con il motoveicolo e il conseguente decesso del conducente del motociclo, in Genazzano il 10/4/2010. La Corte di appello ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado concedendo le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla circostanza aggravante contestata, rideterminando la pena e riducendo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Il sinistro è stato così ricostruito dai giudici di merito: alle ore 15:20 del 10 aprile 2010 il motociclista procedeva sulla strada provinciale alla velocità di circa 100 km/h, dunque violando il limite di velocità di 50 km/h, in direzione Valmontone quando, giunto in corrispondenza della strada privata via [OSCURATO:PERSONA], aveva trovato la corsia di marcia occupata dalla [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'imputata, intenta ad attraversare la strada provinciale in direzione di marcia opposta a quella percorsa dal motociclista; l'imputata, che proveniva dalla strada privata, aveva necessità di attraversare la corsia di marcia percorsa dal motociclista per svoltare alla propria sinistra e immettersi nella corsia di marcia opposta, in direzione Genazzano; il motociclista aveva tentato di frenare ma era caduto e, strisciando su di un fianco, era andato a impattare contro la parte anteriore della vettura dell'imputata, ferma nei pressi della linea di mezzeria all'interno della corsia di marcia del motociclista. 3. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità, sia pure concorrente, dell'imputata nella determinazione dell'evento letale. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato la posizione del punto d'urto all'interno della corsia di marcia del motociclista nonché la posizione di quiete assunta dall'autovettura nei pressi della linea di mezzeria della corsia di marcia del motociclista; non sono state ritenute dirimenti in senso contrario le allegazioni difensive inerenti al fatto che l'imputata si fosse fermata regolarmente all'incrocio, avesse proceduto a passo d'uomo, avesse lasciato liberi almeno due metri nella corsia di marcia del motociclista e, in ogni caso, non avesse la visibilità necessaria per notare l'arrivo del motociclista a causa di alcuni platani. 3.1. I giudici di appello hanno applicato il principio secondo il quale gli utenti della strada devono tenere un comportamento improntato a severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, ancorché determinate da altrui comportamenti, posto che la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore costituisce di per sé condotta negligente. Hanno, dunque, ritenuto che l'imputata avesse impegnato la corsia della strada provinciale senza adeguatamente verificare che alcun veicolo, peraltro munito di diritto di precedenza, marciasse sulla strada che doveva essere attraversata; che, in particolare, non avesse ottemperato correttamente all'obbligo di arrestare la marcia e dare la precedenza ai mezzi che transitavano sulla strada provinciale, non essendo sufficiente ad escludere il contributo della condotta dell'automobilista la concorrente violazione della norma sulla velocità da parte del motociclista. 3.2. A tale conclusione i giudici sono giunti anche sulla base del dato tecnico, sul quale tutti i consulenti concordavano, secondo il quale l'imputata fosse nella possibilità di avvistare il motoveicolo quando era ripartita dalla posizione di arresto alla distanza di m. 41,32 dal veicolo. 3.3. Con riferimento alla presenza dell'ostacolo visivo costituito dai platani, i giudici di entrambe le fasi di merito hanno ritenuto che proprio la presenza di tale ostacolo visivo avrebbe imposto una particolare prudenza nell'attraversamento della sede stradale. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. Secondo la difesa, il giudice di appello non avrebbe operato la valutazione di prevedibilità dell'evento, considerato che non può ritenersi prevedibile che su una strada con scarsa visibilità e con un limite di 50 km/h possa sopraggiungere un motoveicolo alla velocità di 100 km/h. L'imputata, in altre parole, non avrebbe potuto in alcun modo rappresentarsi la possibilità di cagionare un danno, non essendo immaginabile che un veicolo di qualsiasi tipo potesse marciare su quel tratto di strada ad una velocità così elevata, dovendosi per tale ragione ritenere che l'automobilista non avrebbe potuto porre in essere una i condotta diversa da quella in concreto adottata, già corrispondente alla massima diligenza.Con un secondo motivo i ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 41 cod. pen. La difesa sostiene che la condotta dell'imputata non avrebbe potuto cagionare l'evento neppure sotto forma concorsuale, considerato che la Sebastianelli procedeva ad una velocità minima proprio a causa delle condizioni di scarsa visibilità, tale da permetterle di arrestare il veicolo appena fosse sopraggiunto qualcuno dalla carreggiata opposta. In relazione alle condizioni di tempo e di luogo, l'automobilista aveva tenuto un comportamento rispettoso dell'obbligo di dare la precedenza, dovendosi ritenere che l'improvviso sopraggiungere del motociclo ad una velocità di oltre il doppio rispetto a quella consentita sia stata causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'azione dell'imputata e l'incidente. 5. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1. La censura risulta del tutto avulsa dal tenore del provvedimento impugnato, che ha svolto analitico ed autonomo esame dei motivi di appello. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui mancante. 1.2. La Corte di Appello, dopo avere riportato in dettaglio analoga doglianza dell'appellante, ha replicato puntualmente, in particolare sottolineando che le valutazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero, sulle quali i consulenti di parte erano concordi, avevano consentito di accertare che la Sebastianelli avesse la possibilità di avvistare il motociclista alla distanza di m.41,32 allorchè era ripartita dalla posizione di arresto.1.3. Non è, dunque, condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale la Corte di appello avrebbe omesso di verificare se l'evento fosse prevedibile dall'imputata, posto che, avendo accertato la concreta possibilità di avvistamento del motociclista nel momento in cui l'automobilista ha iniziato la manovra di attraversamento della strada provinciale, tale è stato il percorso logico atto ad escludere ogni dubbio in merito alla prevedibilità dell'evento. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto rappresenta la mera riproduzione di analogo motivo di appello, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata. 2.1. In particolare, il tema della qualificazione della condotta di guida del motociclista quale causa eccezionale sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputata e l'evento è stato espressamente sviluppato a pag.4 della sentenza di appello nel rispetto di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a mente dei quali il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi costituisce condotta prevedibile, rispetto alla quale il principio di affidamento trova un temperamento nell'opposto principio per cui gli utenti della strada si devono considerare responsabili anche dei comportamenti imprudenti posti in essere da altri, ove prevedibili (Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899). 2.2. La riproduzione, totale o parziale, del motivo di appello ben può essere presente nel ricorso per cassazione (e in alcune circostanze ciò costituisce incombente essenziale ai fini dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua motivazione si confronta, dovendosi in caso contrario ritenere che il motivo difetti di specificità. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen