Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 09560/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, deduce la inosservanza di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla errata qualificazione del fatto giuridico, da ricondurre per il ricorrente nell'alveo della detenzione per uso personale; ritenuto che il motivo presenti connotazioni reiterative di analoghe doglianze proposte e disattese dalla Corte territoriale, volte a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede; d'altra parte, la Corte territoriale (cfr. pag. 2) si è confrontata con il compendio probatorio - valorizzando in particolare il sequestro della cocaina in possesso del MUSELLA (tre involucri termosaldati contenenti 1,10 grammi di cocaina), ed il rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente (2,43 grammi di hashish) a seguito di perquisizione domiciliare - mediante il quale ha confermato il giudizio di responsabilità, con un percorso argomentativo immune da illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede, nel quale è stata altresì valorizzata l'assenza di spiegazioni in ordine alla somma di danaro trovata in possesso del ricorrente; ritenuto altresì che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con i quali si deduce omessa motivazione e violazione di legge in relazione, rispettivamente, alla mancata concessione delle attenuti generiche e della non menzione della condanna - sono inammissibili sotto diversi profili; ritenuto in particolare che il secondo motivo sia manifestamente infondato, essendo lo stato di incensuratezza in sé irrilevante e dovendosi ritenere - in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità - legittimo il diniego delle attenuanti generiche del diniego, in assenza di elementi valorizzabili ai fini della concessione delle stesse (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che la residua censura non risulta essere stata proposta con i motivi di appello, e che pertanto sia preclusa la sua deduzione in sede di legittimità; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglire pstenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, deduce la inosservanza di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla errata qualificazione del fatto giuridico, da ricondurre per il ricorrente nell'alveo della detenzione per uso personale; ritenuto che il motivo presenti connotazioni reiterative di analoghe doglianze proposte e disattese dalla Corte territoriale, volte a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede; d'altra parte, la Corte territoriale (cfr. pag. 2) si è confrontata con il compendio probatorio - valorizzando in particolare il sequestro della cocaina in possesso del MUSELLA (tre involucri termosaldati contenenti 1,10 grammi di cocaina), ed il rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente (2,43 grammi di hashish) a seguito di perquisizione domiciliare - mediante il quale ha confermato il giudizio di responsabilità, con un percorso argomentativo immune da illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede, nel quale è stata altresì valorizzata l'assenza di spiegazioni in ordine alla somma di danaro trovata in possesso del ricorrente; ritenuto altresì che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con i quali si deduce omessa motivazione e violazione di legge in relazione, rispettivamente, alla mancata concessione delle attenuti generiche e della non menzione della condanna - sono inammissibili sotto diversi profili; ritenuto in particolare che il secondo motivo sia manifestamente infondato, essendo lo stato di incensuratezza in sé irrilevante e dovendosi ritenere - in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità - legittimo il diniego delle attenuanti generiche del diniego, in assenza di elementi valorizzabili ai fini della concessione delle stesse (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che la residua censura non risulta essere stata proposta con i motivi di appello, e che pertanto sia preclusa la sua deduzione in sede di legittimità; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglire pstenso
Sentenza Cassazione n. 09560/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris