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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15715/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena allo stesso inflitta per il reato di tentato furto aggravato.

Deduce vizio di motivazione sotto il profilo della apparenza di questa e del travisamento della prova testimoniale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente non si confronta, di talché il ricorso risulta affetto da genericità.

Deve, altresì, ricordarsi che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.

Invero, nell'escludere la tenuità del fatto, la Corte territoriale evidenzia, in particolare, come dalla merce, oggetto del tentato furto, fosse stata staccata la placca antitaccheggio, così rendendola, di fatto non più vendibile e come il valore pari ad euro 145,60 non possa considerarsi così esiguo da giustificare l'invocata causa di non punibilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 161,4—'2 a- t ----...._—......,_ ....,. [ .. [OSCURATO:PERSONA] 1...LERIA •----., ) s 1APR 2022, a, c. ...--.6.;.Ai-: u:-.:-.p.,.,..',1, , Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena allo stesso inflitta per il reato di tentato furto aggravato. Deduce vizio di motivazione sotto il profilo della apparenza di questa e del travisamento della prova testimoniale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente non si confronta, di talché il ricorso risulta affetto da genericità. Deve, altresì, ricordarsi che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Invero, nell'escludere la tenuità del fatto, la Corte territoriale evidenzia, in particolare, come dalla merce, oggetto del tentato furto, fosse stata staccata la placca antitaccheggio, così rendendola, di fatto non più vendibile e come il valore pari ad euro 145,60 non possa considerarsi così esiguo da giustificare l'invocata causa di non punibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 161,4—'2 a- t ----...._—......,_ ....,. [ .. [OSCURATO:PERSONA] 1...LERIA •----., ) s 1APR 2022, a, c. ...--.6.;.Ai-: u:-.:-.p.,.,..',1, , Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presid