CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 40776/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 19 maggio 2021, la corte di appello di Milano, rigettava l'istanza di restituzione nel termine ex art.175 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del G.U.P. di Milano del 12 febbraio 2021. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Rainone tramite il proprio difensore che deduceva, con unico motivo ivi riassunto ex art.175 disp. att. cod.proc.pen., motivazione mancante od apparente quanto all'esclusione del caso fortuito determinato dalle errate indicazioni fornite dal sostituto processuale delegato alla verifica del termine per il deposito della sentenza. Difatti, il sostituto processuale, aveva comunicato al difensore titolare che il termine per il deposito della motivazione era di 90 giorni e ciò aveva indotto in errore il titolare della difesa che non aveva potuto accedere direttamente presso gli uffici stante la condizione di emergenza determinata dalla pandemia. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il P.G. evidenziava come:" l'imputata era regolarmente assistita dal difensore di fiducia, che avrebbe dovuto controllare e verificare quanto comunicatogli dal sostituto processuale delegato alla verifica del termine indicato nel dispositivo di sentenza, non essendo desumibili circostanze specifiche che facciano emergere situazioni di caso fortuito o forza maggiore che potrebbero legittimare una diversa decisione". [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione in materia di restituzione nel termine per impugnare, non può essere considerata ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore, agli effetti dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienza ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in sostituzione del difensore di ufficio di cui all'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. - che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di ufficio assente della pronuncia della sentenza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art.102 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, Rv. 280351). Inoltre si è anche affermato che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660). Infine si è anche precisato come la decadenza dell'imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all'imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore (Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Rv. 281033). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2 novembre 2021 L CONSIGLIE E EST. tt.AI99 o IL) IttilL) -() IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]