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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 39874/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il tribunale di Sassari, in data 28.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 110, 624, 625, co. 1, n. 2 e n. 7, 61, n. 5, c.p., ascrittogli al capo A) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la corte territoriale ha omesso di rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede; di attendibilità delle fotografie utilizzate per il riconoscimento del prevenuto e di inidonea valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale.

Con memoria ex art. 161, c.p.p., del 23.5.2022, il ricorrente deduce violazione di legge, in riferimento alla omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, quanto al profilo della dedotta prescrizione, per manifesta infondatezza del motivo che lo sostiene, non essendo affatto spirato il relativo termine, posto che, come rilevato dal giudice di appello, la pena massima prevista per il reato contestato è di sei anni e otto mesi, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., per cui, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti e del periodo di sospensione del relativo decorso, derivante dal rinvio operato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in conseguenza della adesione del difensore dell'imputato alla astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo di categoria, pari a cinque mesi e un giorno, il termine di prescrizione non poteva dirsi perento al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Al riguardo va solo evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564).

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

L'inammissibilità originaria dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dei motivi nuovi di cui alla richiamata memoria, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p. si tratta di reato aggravato, in relazione al quale a carico dell'imputato, a

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il tribunale di Sassari, in data 28.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 110, 624, 625, co. 1, n. 2 e n. 7, 61, n. 5, c.p., ascrittogli al capo A) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la corte territoriale ha omesso di rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede; di attendibilità delle fotografie utilizzate per il riconoscimento del prevenuto e di inidonea valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale. Con memoria ex art. 161, c.p.p., del 23.5.2022, il ricorrente deduce violazione di legge, in riferimento alla omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, quanto al profilo della dedotta prescrizione, per manifesta infondatezza del motivo che lo sostiene, non essendo affatto spirato il relativo termine, posto che, come rilevato dal giudice di appello, la pena massima prevista per il reato contestato è di sei anni e otto mesi, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., per cui, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti e del periodo di sospensione del relativo decorso, derivante dal rinvio operato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in conseguenza della adesione del difensore dell'imputato alla astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo di categoria, pari a cinque mesi e un giorno, il termine di prescrizione non poteva dirsi perento al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. Al riguardo va solo evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564). Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). L'inammissibilità originaria dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dei motivi nuovi di cui alla richiamata memoria, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p. si tratta di reato aggravato, in relazione al quale a carico dell'imputato, a 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa
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