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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32580/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 21/3/2025 dalla Corte di appello di Lecce che ha confermato la sua responsabilità in ordine al reato contravvenzionale di guida senza patente, sul presupposto della condotta reiterata nel biennio; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge poiché non vi è prova che la violazione amministrativa per guida senza patente contestata il 31 maggio 2019 fosse diventata effettivamente definitiva è generico poiché non contesta in forma specifica la motivazione della Corte di appello, la quale ha affermato che dal verbale e dalla comunicazione notizia di reato si evinceva che la pregressa violazione amministrativa non era stata oblata, né tantomeno impugnata; che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'articolo 131 bis codice penale sul rilievo che ricorrerebbe nel caso in esame l'esiguità del danno cagionato, trattandosi di episodio circoscritto, è generico poiché non considera i plurimi precedenti anche specifici dell'imputato che la Corte ha ritenuto ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità; che il terzo motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi che le giustifichino; ritento che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 21/3/2025 dalla Corte di appello di Lecce che ha confermato la sua responsabilità in ordine al reato contravvenzionale di guida senza patente, sul presupposto della condotta reiterata nel biennio; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge poiché non vi è prova che la violazione amministrativa per guida senza patente contestata il 31 maggio 2019 fosse diventata effettivamente definitiva è generico poiché non contesta in forma specifica la motivazione della Corte di appello, la quale ha affermato che dal verbale e dalla comunicazione notizia di reato si evinceva che la pregressa violazione amministrativa non era stata oblata, né tantomeno impugnata; che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'articolo 131 bis codice penale sul rilievo che ricorrerebbe nel caso in esame l'esiguità del danno cagionato, trattandosi di episodio circoscritto, è generico poiché non considera i plurimi precedenti anche specifici dell'imputato che la Corte ha ritenuto ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità; che il terzo motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la Corte ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi che le giustifichino; ritento che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32580/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris