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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06359/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di: [OSCURATO:SOCIETA]. che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Asti, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte in data 13 gennaio 2022, investito dell'impugnazione ex art. 324 cod. proc. pen. proposta dalla "terza interessata" [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo c.d. impeditivo dell'immobile sito in Asti, [OSCURATO:PERSONA] 501, di proprietà della stessa [OSCURATO:SOCIETA].

La misura cautelare reale trova titolo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale concernente un'operazione distrattiva che ha interessato il medesimo immobile; reato commesso, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito MSA), società dichiarata fallita il 27 gennaio 2020.

Il provvedimento ablativo si fonda sul rilievo che la libera disponibilità di quel bene, da considerarsi pertinente al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, può aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore e procuratore speciale, e nell'unico, articolato motivo, deduce violazione degli artt. 627 cod. proc. penale e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Premette la società ricorrente che la sentenza rescindente aveva posto in evidenza l'assoluta carenza della motivazione sul periculum in mora, essendo stato ritenuto errato il riferimento, svolto dal Tribunale nel provvedimento annullato, al pericolo che il bene, oggetto di distrazione, potesse "consolidarsi" nel patrimonio del soggetto terzo; ciò perché [OSCURATO:SOCIETA]. è la formale proprietaria del bene e non v'era alcuna possibilità di "consolidazione", inteso detto termine in senso civilistico, del bene nel patrimonio della società che già ne dispone in base ad un diritto reale più ampio ed esteso, quale è appunto il diritto di proprietà.

Sostiene, quindi, il ricorrente che il giudice del rinvio, nel tentativo di integrare la motivazione in punto di pericolo che la libera disponibilità in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] dell'immobile potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato di bancarotta ovvero agevolare la commissione di altri reati, avrebbe fatto riferimento a evenienze astratte, quali la "possibilità" che l'attuale società proprietaria del bene vendesse sottocosto l'immobile e che tale scelta potesse essere in tal senso condizionata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], unico socio di [OSCURATO:SOCIETA]. e padre dell'amministratore di detta società.Si tratta - giusta la tesi del ricorrente - di circostanze non solo meramente ipotetiche, ma addirittura smentite da dati obiettivi: considerato, invero, che [OSCURATO:SOCIETA] è subentrata nel contratto di leasing nel 2009 e che ha riscattato il bene nel 2016, considerato ancora che MSA è stata dichiarata fallita il 27 gennaio 2020, non risulta che [OSCURATO:SOCIETA] - né dal momento del riscatto del bene, né dal fallimento della MSA - abbia intrattenuto alcuna trattativa, ricevuto offerte o comunque intrattenuto trattative per la vendita dell'immobile.

Di qui, l'assenza di concretezza e attualità del periculum in mora.

3. L'Avvocato Generale, con requisitoria orale nella quale si è riportato alle conclusioni scritte depositate il 15 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.

2. Non è superfluo preliminarmente ricordare come il provvedimento di sequestro preventivo s'inserisce in una più ampia vicenda che vede la sottoposizione a indagine di ben undici soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ritenuto sia l'amministratore (prima di diritto, poi di fatto) e il proprietario (possedendo la maggioranza del pacchetto azionario) della fallita [OSCURATO:PERSONA] spa, sia l'amministratore e il proprietario di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora formalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]).

Gli addebiti provvisori per reati fallimentari si collegano al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 27 gennaio 2020 su istanza del pubblico ministero.

In particolare l'odierno sequestro trova titolo in un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale che (sulla scorta della relazione del curatore e in base agli esiti della consulenza disposta dal pubblico ministero) i giudici di merito ricostruiscono nei seguenti termini: - nel mese di novembre 2004 la MSA concludeva un contratto di locazione finanziaria volto all'acquisto del compendio immobiliare sito in Asti, via Alessandria 501 (che forma oggetto del sequestro qui in esame), al prezzo di 2.682.000,00 oltre Iva.

Nel mese di gennaio 2009 interveniva una modifica nel contratto di leasing che stabiliva in euro 3.048.000,00 euro il prezzo dell'immobile; - la MSA versata una rata iniziale di 450.000,00 euro, corrispondeva cinquantadue canoni mensili (pari a complessivi euro 1.110.000,00) sino al mese di marzo 2009, allorquando residuavano sessantasette canoni mensili da 27.000,00 euro l'uno; - il 7 marzo 2009, durante l'assemblea dei soci di MSA, [OSCURATO:PERSONA] (proprietario del 96% del pacchetto azionario e presidente del CdA) rappresentava che la società stava patendo la crisi del comparto, poiché molti clienti di rilievo (Iveco, BMW e Samro) avevano dimezzato gli ordini di acquisto, evidenziava la necessità di abbattere i costi fissi di struttura mediante la cessione del contratto di locazione finanziaria alla società [OSCURATO:SOCIETA], in modo da ottenere un risparmio di spesa pari 26.000,00 euro mensili; - così, il 12 marzo 2009, il contratto di locazione finanziaria relativo all'immobile di via Alessandria 501 era ceduto, al prezzo di 141.000,00 euro, da MSA ad [OSCURATO:SOCIETA] (società il cui capitale sociale è posseduto al 100% da [OSCURATO:PERSONA], che in quel momento ne risulta anche formalmente l'amministratore); tuttavia a sopportare i successivi costi del canone mensile di leasing non era [OSCURATO:SOCIETA], bensì MSA, dato che, a distanza di appena due mesi, e segnatamente il 15 maggio 2009, [OSCURATO:SOCIETA] concede in locazione a MSA quel medesimo immobile, concordando un canone mensile di 27.000,00 euro al mese (vale a dire un importo esattamente corrispondente a quello dei canoni di leasing che, a seguito della cessione di contratto, [OSCURATO:SOCIETA] doveva versare alla concedente); MSA, inoltre, si accollava tutte le imposte relative all'immobile, comprese quelle gravanti sul proprietario, per un importo complessivo calcolato in euro 205.576,90; - nel 2016 [OSCURATO:SOCIETA], versando il prezzo di riscatto di 152.400,00 euro, diventa proprietaria del bene immobile del valore di tre milioni di euro, a fronte dell'esborso complessivo di un decimo del suo valore (euro 141.000,00 + 152.400,00 euro).

3. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha dapprima richiamato le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, avallate dalla sentenza rescindente, in punto di fumus commissi delicti, ribadendo che, andando alla sostanza dell'operazione in contestazione, era agevole rilevare — secondo gli elementi raccolti dalla pubblica accusa, illustrati ampiamente nel decreto di sequestro e ripresi dal Tribunale — che il bene immobile oggetto di sequestro (del valore di circa tre milioni di euro) era stato fatto uscire dal patrimonio di MSA, che tuttavia ne aveva sostenuto integralmente i costi di acquisto, versando sia la maxi rata iniziale, sia tutti i canoni di leasing (direttamente alla concedente fino al mese di marzo 2009 e poi tramite [OSCURATO:SOCIETA] che formalmente le era subentrata nel contratto).

Per tale via, nel 2016, al termine del leasing, [OSCURATO:SOCIETA] (vale a dire un'altra società riferibile comunque a ~tante) si era trovata proprietaria di un immobile del valore di tre milioni di euro, a fronte di un esborso di meno di trecentomila euro, pari a un decimo del valore del bene, esborso che si appalesava incongruo già al momento della cessione del contratto di leasing a MSA ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], una volta acquisita la proprietà formale del bene nel 2016, grazie al pagamento del prezzo sostenuto quasi per intero dalla fallita MSA, aveva continuato a beneficiare dei canoni di locazione che MSA aveva proseguito a versare, sovente in via anticipata, negli anni 2016, 2017, 2017, 2018 e 2019, per il godimento di un bene che doveva essere suo, drenando così ulteriori risorse in proprio favore, ai danni di MSA.

In sostanza, tramite un artificio negoziale, il bene immobile di cui si discute era uscito dal patrimonio della società fallita - che, di fatto, lo aveva acquistato - e così sottratto alla garanzia dei creditori.

4. Ciò chiarito, Il Tribunale ha ritenuto di poter rinvenire il periculum in mora sulla scorta del «prezzo basso cui lo stesso è stato acquistato, che consentirebbe di rivenderlo a un importo molto inferiore al suo valore, ottenendo un guadagno, sia il fatto che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], autore, secondo la ricostruzione indiziaria, della distrazione contestata, sia anche unico socio di [OSCURATO:SOCIETA], con indubbia possibilità di condizionare le scelte dell'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro sua prossima congiunta».

Così facendo, tuttavia, il Giudice del rinvio ha nuovamente omesso di assolvere al mandato della sentenza rescindente che aveva ammonito sulla necessità di integrare, in punto di periculum, l'impianto motivazionale del Giudice per le indagini preliminari, e ha del tutto negletto il principio consolidato in sede di legittimità secondo il quale «In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede» (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 6 n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni e altro, Rv. 272928).

Difatti - ricordato per incidens l'obiettivo di evitare il pericolo della dispersione di beni attinenti alla bancarotta può essere perseguito attraverso altri efficaci strumenti quali, sussistendone i presupposti, il sequestro finalizzato alla confisca e l'azione revocatoria - se il pericolo enunciato nel provvedimento di sequestro preventivo impeditivo è quello di una possibile alienazione del bene da parte di [OSCURATO:SOCIETA], lo stesso - in quanto ancorato agli elementi di fatto che quest'ultima potrebbe vendere l'immobile sottocosto e ciò nonostante realizzare un guadagno, atteso il prezzo vile di acquisto, nonché ai rapporti parentali tra l'indagato e l'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] - non si appalesa né concreto, né n attuale: l'alienazione del bene da parte di [OSCURATO:SOCIETA] è meramente asserita, senza l'indicazione di dati obiettivi (ad esempio conferimento mandato a vendere e a stimare il bene, ovvero ancora l'esistenza di trattative in corso), sicché resta confinata nella sfera delle possibilità astratte; analoghe considerazioni valgono per l'evocato ruolo condizionante di [OSCURATO:PERSONA] sull'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], laddove - avuto riguardo al tempo, di ben cinque anni, trascorso tra il riscatto del bene e il provvedimento di sequestro e di un anno e sei mesi dal fallimento di MSA - il dato obiettivo è, invece, che entrambi i soggetti hanno serbato un atteggiamento assolutamente neutro che relega ad un ambito meramente congetturale comportamenti eventuali e futuri, irrilevanti in questa sede.

5. Conclusivamente, in ragione di tale vulnus, la motivazione dell'ordinanza impugnata si sostanzi in argomentazioni in punto di periculum in mora non riferite a ben individuati elementi neppure indiziari.

Né, a fronte di accertamenti che non fanno risultare alcuna condotta irregolare della società [OSCURATO:SOCIETA], neanche a livello di sospetto, risulta alcuna possibilità di giungere, in sede di ulteriore giudizio di rinvio, ad affermare l'esistenza del periculum, sicché l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, con la restituzione del bene all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di: [OSCURATO:SOCIETA]. che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Asti, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte in data 13 gennaio 2022, investito dell'impugnazione ex art. 324 cod. proc. pen. proposta dalla "terza interessata" [OSCURATO:SOCIETA]., ha confermato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo c.d. impeditivo dell'immobile sito in Asti, [OSCURATO:PERSONA] 501, di proprietà della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. La misura cautelare reale trova titolo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale concernente un'operazione distrattiva che ha interessato il medesimo immobile; reato commesso, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito MSA), società dichiarata fallita il 27 gennaio 2020. Il provvedimento ablativo si fonda sul rilievo che la libera disponibilità di quel bene, da considerarsi pertinente al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, può aggravare o protrarre le conseguenze del reato. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore e procuratore speciale, e nell'unico, articolato motivo, deduce violazione degli artt. 627 cod. proc. penale e 125, comma 3, cod. proc. pen. Premette la società ricorrente che la sentenza rescindente aveva posto in evidenza l'assoluta carenza della motivazione sul periculum in mora, essendo stato ritenuto errato il riferimento, svolto dal Tribunale nel provvedimento annullato, al pericolo che il bene, oggetto di distrazione, potesse "consolidarsi" nel patrimonio del soggetto terzo; ciò perché [OSCURATO:SOCIETA]. è la formale proprietaria del bene e non v'era alcuna possibilità di "consolidazione", inteso detto termine in senso civilistico, del bene nel patrimonio della società che già ne dispone in base ad un diritto reale più ampio ed esteso, quale è appunto il diritto di proprietà. Sostiene, quindi, il ricorrente che il giudice del rinvio, nel tentativo di integrare la motivazione in punto di pericolo che la libera disponibilità in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] dell'immobile potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato di bancarotta ovvero agevolare la commissione di altri reati, avrebbe fatto riferimento a evenienze astratte, quali la "possibilità" che l'attuale società proprietaria del bene vendesse sottocosto l'immobile e che tale scelta potesse essere in tal senso condizionata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], unico socio di [OSCURATO:SOCIETA]. e padre dell'amministratore di detta società.Si tratta - giusta la tesi del ricorrente - di circostanze non solo meramente ipotetiche, ma addirittura smentite da dati obiettivi: considerato, invero, che [OSCURATO:SOCIETA] è subentrata nel contratto di leasing nel 2009 e che ha riscattato il bene nel 2016, considerato ancora che MSA è stata dichiarata fallita il 27 gennaio 2020, non risulta che [OSCURATO:SOCIETA] - né dal momento del riscatto del bene, né dal fallimento della MSA - abbia intrattenuto alcuna trattativa, ricevuto offerte o comunque intrattenuto trattative per la vendita dell'immobile. Di qui, l'assenza di concretezza e attualità del periculum in mora. 3. L'Avvocato Generale, con requisitoria orale nella quale si è riportato alle conclusioni scritte depositate il 15 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso. 2. Non è superfluo preliminarmente ricordare come il provvedimento di sequestro preventivo s'inserisce in una più ampia vicenda che vede la sottoposizione a indagine di ben undici soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ritenuto sia l'amministratore (prima di diritto, poi di fatto) e il proprietario (possedendo la maggioranza del pacchetto azionario) della fallita [OSCURATO:PERSONA] spa, sia l'amministratore e il proprietario di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora formalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]). Gli addebiti provvisori per reati fallimentari si collegano al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 27 gennaio 2020 su istanza del pubblico ministero. In particolare l'odierno sequestro trova titolo in un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale che (sulla scorta della relazione del curatore e in base agli esiti della consulenza disposta dal pubblico ministero) i giudici di merito ricostruiscono nei seguenti termini: - nel mese di novembre 2004 la MSA concludeva un contratto di locazione finanziaria volto all'acquisto del compendio immobiliare sito in Asti, via Alessandria 501 (che forma oggetto del sequestro qui in esame), al prezzo di 2.682.000,00 oltre Iva. Nel mese di gennaio 2009 interveniva una modifica nel contratto di leasing che stabiliva in euro 3.048.000,00 euro il prezzo dell'immobile; - la MSA versata una rata iniziale di 450.000,00 euro, corrispondeva cinquantadue canoni mensili (pari a complessivi euro 1.110.000,00) sino al mese di marzo 2009, allorquando residuavano sessantasette canoni mensili da 27.000,00 euro l'uno; - il 7 marzo 2009, durante l'assemblea dei soci di MSA, [OSCURATO:PERSONA] (proprietario del 96% del pacchetto azionario e presidente del CdA) rappresentava che la società stava patendo la crisi del comparto, poiché molti clienti di rilievo (Iveco, BMW e Samro) avevano dimezzato gli ordini di acquisto, evidenziava la necessità di abbattere i costi fissi di struttura mediante la cessione del contratto di locazione finanziaria alla società [OSCURATO:SOCIETA], in modo da ottenere un risparmio di spesa pari 26.000,00 euro mensili; - così, il 12 marzo 2009, il contratto di locazione finanziaria relativo all'immobile di via Alessandria 501 era ceduto, al prezzo di 141.000,00 euro, da MSA ad [OSCURATO:SOCIETA] (società il cui capitale sociale è posseduto al 100% da [OSCURATO:PERSONA], che in quel momento ne risulta anche formalmente l'amministratore); tuttavia a sopportare i successivi costi del canone mensile di leasing non era [OSCURATO:SOCIETA], bensì MSA, dato che, a distanza di appena due mesi, e segnatamente il 15 maggio 2009, [OSCURATO:SOCIETA] concede in locazione a MSA quel medesimo immobile, concordando un canone mensile di 27.000,00 euro al mese (vale a dire un importo esattamente corrispondente a quello dei canoni di leasing che, a seguito della cessione di contratto, [OSCURATO:SOCIETA] doveva versare alla concedente); MSA, inoltre, si accollava tutte le imposte relative all'immobile, comprese quelle gravanti sul proprietario, per un importo complessivo calcolato in euro 205.576,90; - nel 2016 [OSCURATO:SOCIETA], versando il prezzo di riscatto di 152.400,00 euro, diventa proprietaria del bene immobile del valore di tre milioni di euro, a fronte dell'esborso complessivo di un decimo del suo valore (euro 141.000,00 + 152.400,00 euro). 3. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha dapprima richiamato le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, avallate dalla sentenza rescindente, in punto di fumus commissi delicti, ribadendo che, andando alla sostanza dell'operazione in contestazione, era agevole rilevare — secondo gli elementi raccolti dalla pubblica accusa, illustrati ampiamente nel decreto di sequestro e ripresi dal Tribunale — che il bene immobile oggetto di sequestro (del valore di circa tre milioni di euro) era stato fatto uscire dal patrimonio di MSA, che tuttavia ne aveva sostenuto integralmente i costi di acquisto, versando sia la maxi rata iniziale, sia tutti i canoni di leasing (direttamente alla concedente fino al mese di marzo 2009 e poi tramite [OSCURATO:SOCIETA] che formalmente le era subentrata nel contratto). Per tale via, nel 2016, al termine del leasing, [OSCURATO:SOCIETA] (vale a dire un'altra società riferibile comunque a ~tante) si era trovata proprietaria di un immobile del valore di tre milioni di euro, a fronte di un esborso di meno di trecentomila euro, pari a un decimo del valore del bene, esborso che si appalesava incongruo già al momento della cessione del contratto di leasing a MSA ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], una volta acquisita la proprietà formale del bene nel 2016, grazie al pagamento del prezzo sostenuto quasi per intero dalla fallita MSA, aveva continuato a beneficiare dei canoni di locazione che MSA aveva proseguito a versare, sovente in via anticipata, negli anni 2016, 2017, 2017, 2018 e 2019, per il godimento di un bene che doveva essere suo, drenando così ulteriori risorse in proprio favore, ai danni di MSA. In sostanza, tramite un artificio negoziale, il bene immobile di cui si discute era uscito dal patrimonio della società fallita - che, di fatto, lo aveva acquistato - e così sottratto alla garanzia dei creditori. 4. Ciò chiarito, Il Tribunale ha ritenuto di poter rinvenire il periculum in mora sulla scorta del «prezzo basso cui lo stesso è stato acquistato, che consentirebbe di rivenderlo a un importo molto inferiore al suo valore, ottenendo un guadagno, sia il fatto che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], autore, secondo la ricostruzione indiziaria, della distrazione contestata, sia anche unico socio di [OSCURATO:SOCIETA], con indubbia possibilità di condizionare le scelte dell'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro sua prossima congiunta». Così facendo, tuttavia, il Giudice del rinvio ha nuovamente omesso di assolvere al mandato della sentenza rescindente che aveva ammonito sulla necessità di integrare, in punto di periculum, l'impianto motivazionale del Giudice per le indagini preliminari, e ha del tutto negletto il principio consolidato in sede di legittimità secondo il quale «In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede» (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 6 n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni e altro, Rv. 272928). Difatti - ricordato per incidens l'obiettivo di evitare il pericolo della dispersione di beni attinenti alla bancarotta può essere perseguito attraverso altri efficaci strumenti quali, sussistendone i presupposti, il sequestro finalizzato alla confisca e l'azione revocatoria - se il pericolo enunciato nel provvedimento di sequestro preventivo impeditivo è quello di una possibile alienazione del bene da parte di [OSCURATO:SOCIETA], lo stesso - in quanto ancorato agli elementi di fatto che quest'ultima potrebbe vendere l'immobile sottocosto e ciò nonostante realizzare un guadagno, atteso il prezzo vile di acquisto, nonché ai rapporti parentali tra l'indagato e l'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] - non si appalesa né concreto, né n attuale: l'alienazione del bene da parte di [OSCURATO:SOCIETA] è meramente asserita, senza l'indicazione di dati obiettivi (ad esempio conferimento mandato a vendere e a stimare il bene, ovvero ancora l'esistenza di trattative in corso), sicché resta confinata nella sfera delle possibilità astratte; analoghe considerazioni valgono per l'evocato ruolo condizionante di [OSCURATO:PERSONA] sull'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], laddove - avuto riguardo al tempo, di ben cinque anni, trascorso tra il riscatto del bene e il provvedimento di sequestro e di un anno e sei mesi dal fallimento di MSA - il dato obiettivo è, invece, che entrambi i soggetti hanno serbato un atteggiamento assolutamente neutro che relega ad un ambito meramente congetturale comportamenti eventuali e futuri, irrilevanti in questa sede. 5. Conclusivamente, in ragione di tale vulnus, la motivazione dell'ordinanza impugnata si sostanzi in argomentazioni in punto di periculum in mora non riferite a ben individuati elementi neppure indiziari. Né, a fronte di accertamenti che non fanno risultare alcuna condotta irregolare della società [OSCURATO:SOCIETA], neanche a livello di sospetto, risulta alcuna possibilità di giungere, in sede di ulteriore giudizio di rinvio, ad affermare l'esistenza del periculum, sicché l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, con la restituzione del bene all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza i
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