CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 27349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 14 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] convalidava, giusta gli artt. 240-bis e 85-bis d.P.R. 9h ottobre 1990 n. 309, il sequestro operato dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto sulla somma di euro 9.580 rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], insieme con taluni quantitativi di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana) destinate allo spaccio, all'esito della perquisizione domiciliare eseguita nei suoi confronti, ravvisando la sussistenza del fumus in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sull'assunto della obiettiva sproporzione tra la somma rinvenuta nella cassaforte situata nella stanza dell'indagato, allo stato sostanzialmente privo di attività lavorativa, e i proventi della sua pregressa attività economica. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, con ordinanza del 27 aprile 2026 confermava il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari, ritenendo non verosimili le dichiarazioni della madre dell'indagato circa la provenienza lecita della somma di denaro rinvenuta, asseritamente frutto dei risparmi accumulati dalla famiglia nel corso degli anni, in considerazione della esiguità dei redditi percepiti dal ricorrente e di quelli da pensione della madre, idonei soltanto a sostenere le spese per far fronte mensilmente alle esigenze di vita della famiglia. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge per avere, con motivazione apparente, ritenute non verosimili le dichiarazioni della madre dell'indagato e, viceversa, fondate le condizioni giustificative del vincolo, quanto, in particolare, alla valutazione delle fonti di reddito e alla ritenuta sperequazione della somma di denaro rinvenuta nella cassaforte rispetto alla ordinaria destinazione dei redditi percepiti alla spesa familiare mensile. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ritiene la Corte che l'odierno ricorso sia per un verso generico e per altro verso manifestamente infondato, poiché il provvedimento impugnato soddisfa i requisiti dell'indirizzo rigoroso della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo di somme di denaro destinate alla confisca per sproporzione di cui agli artt. 240-bis e 85-bis d.P.R. 309/90.2. Del tutto generali e astratte sono le dissertazioni del difensore, siccome prive di concreto aggancio ai reali contenuti del provvedimento impugnato, laddove il Tribunale ha rilevato la sproporzione fra la somma di denaro rinvenuta nella cassaforte situata nella stanza adibita ad uso dell'indagato - privo allo stato di un'attività lavorativa - e gli esigui redditi singolarmente percepiti e dichiarati dai componenti del nucleo familiare, con riferimento alla loro destinazione e in particolare della modesta pensione mensile della madre alle esigenze di vita dell'intera famiglia. Di tal che la motivazione non risulta affatto apparente o apodittica, bensì ancorata alle fonti di prova effettivamente vagliate; perciò, essa deve ritenersi immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. 3. Va inoltre rimarcato che i motivi di ricorso con cui la difesa si duole dell'illogicità dell'apparato argomentativo dell'ordinanza del riesame, con riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell'indagato e alla concreta valutazione delle fonti di reddito del nucleo familiare, si traducono a ben vedere in doglianze attinenti al vizio della motivazione, come tali estranee al perimetro del sindacato di legittimità dei provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma - ritenuta equa - di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA]