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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34355/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- NO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'Annullamento senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Milano; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 22/02/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 08/01/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per i reati di furto aggravato e ricettazione.

Deduce:1.1.

"Violazione di legge processuale a seguito di omessa dichiarazione di nullità della sentenza resa in primo grado per mancata applicazione dell'art. 420-quater, cod.proc.pen.".

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della notificazione del decreto di citazione del giudizio di primo grado, in quanto eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, che non aveva mai avuto contatti con l'imputato.

A tal proposito premette che «all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti il Giudice del primo grado, lo scrivente difensore eccepiva l'assenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis c.p.p., richiedendo che il decreto di citazione a giudizio fosse notificato personalmente all'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., previe opportune ricerche»; che l'eccezione veniva rigettata dal tribunale e, perciò, veniva ribadita in sede di appello; che anche la Corte di appello rigettava l'eccezione.

Deduce, quindi, la violazione dell'art. 420-bis, cod.proc.pen., alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23948 del 28.11.2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Risulta dagli atti -visionabili in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata- che l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in occasione della sua identificazione in sede di perquisizione.

Non risulta, invece, che vi sia mai stato un reale contatto tra lo si:esso imputato e il difensore nominato d'ufficio.

In presenza di tali elementi fattuali, la fondatezza dell'eccezione di nullità discende dall'applicazione dei principi delineati dalle Sezhoni Unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01), per come correttamente dedotto dal ricorrente.

Con essa, le Sezioni Unite hanno chiarito che con «la riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia: in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, è stato introdotto il processo in assenza "volontaria" dell'imputato.

Sul piano generale il modello è semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo.

Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore.Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso.

Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione. [..] Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato.

Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato' al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza.

Si noti, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria».

La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, a detrimento della conoscenza presunta. [...] Facendo riferimento alla disciplina delle notifiche, in base all'art. 420-bis cod. proc. pen, al fine del processo in assenza, [...] l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie.

Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva: conta il risultato sostanziale. [...]».

Sulla base di tali argomentazioni, proprio con riguardo alle ipotesi in cui la notifica si sia perfezionata presso il difensore d'ufficio presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, le Se'Zioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103); (Sez.

U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud., dep. il 2020, Darwish, Rv. 279420 — 01)».

Da ciò la fondatezza del ricorso visto che i giudici di merito, pur sollecitati in tal senso dalla difesa, non hanno verificato l'effettiva instaurazione di rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato.

Tale mancata verifica implica che manca la prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della sua chiamata in giudizio, con la conseguente nullità del giudizio di primo e di secondo grado, le cui sentenze vanno annullate senza rinvio perché il processo è stato celebrato in violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per l'ulteriore corso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- NO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'Annullamento senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Milano; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 22/02/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 08/01/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per i reati di furto aggravato e ricettazione. Deduce:1.1. "Violazione di legge processuale a seguito di omessa dichiarazione di nullità della sentenza resa in primo grado per mancata applicazione dell'art. 420-quater, cod.proc.pen.". Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della notificazione del decreto di citazione del giudizio di primo grado, in quanto eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, che non aveva mai avuto contatti con l'imputato. A tal proposito premette che «all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti il Giudice del primo grado, lo scrivente difensore eccepiva l'assenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis c.p.p., richiedendo che il decreto di citazione a giudizio fosse notificato personalmente all'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., previe opportune ricerche»; che l'eccezione veniva rigettata dal tribunale e, perciò, veniva ribadita in sede di appello; che anche la Corte di appello rigettava l'eccezione. Deduce, quindi, la violazione dell'art. 420-bis, cod.proc.pen., alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23948 del 28.11.2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Risulta dagli atti -visionabili in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata- che l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in occasione della sua identificazione in sede di perquisizione. Non risulta, invece, che vi sia mai stato un reale contatto tra lo si:esso imputato e il difensore nominato d'ufficio. In presenza di tali elementi fattuali, la fondatezza dell'eccezione di nullità discende dall'applicazione dei principi delineati dalle Sezhoni Unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01), per come correttamente dedotto dal ricorrente. Con essa, le Sezioni Unite hanno chiarito che con «la riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia: in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, è stato introdotto il processo in assenza "volontaria" dell'imputato. Sul piano generale il modello è semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore.Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione. [..] Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato. Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato' al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza. Si noti, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria». La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, a detrimento della conoscenza presunta. [...] Facendo riferimento alla disciplina delle notifiche, in base all'art. 420-bis cod. proc. pen, al fine del processo in assenza, [...] l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie. Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva: conta il risultato sostanziale. [...]». Sulla base di tali argomentazioni, proprio con riguardo alle ipotesi in cui la notifica si sia perfezionata presso il difensore d'ufficio presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, le Se'Zioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103); (Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud., dep. il 2020, Darwish, Rv. 279420 — 01)». Da ciò la fondatezza del ricorso visto che i giudici di merito, pur sollecitati in tal senso dalla difesa, non hanno verificato l'effettiva instaurazione di rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato. Tale mancata verifica implica che manca la prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della sua chiamata in giudizio, con la conseguente nullità del giudizio di primo e di secondo grado, le cui sentenze vanno annullate senza rinvio perché il processo è stato celebrato in violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per l'ulteriore corso. Così
Decreto Cassazione n. 34355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris