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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 novembre 2001

Cassazione n. 34646/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8746/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma in via Antistio n. 14; - ricorrenti - contro S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma in via Tibullo n. 20; - controricorrenter avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 307 del 2017; itg ( "n,,0 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PM dott.

G.Fichera, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Biella avverso il decreto ingiuntivo n. 138/11 con cui veniva loro ingiunto di pagare 71.839,61,& euro quale residuo dovuto in forza della fattura n. 12 del 20.11.2001 a titolo di compenso per le opere eseguite in regime di appalto, oltre ad interessi e spese legali in favore di S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestarono l'entità della somma richiesta assumendo di aver già provveduto al pagamento delle somme dovute, dal momento che l'appaltatore non aveva provveduto all'integrale realizzazione dell'opera a seguito di divergenze insorte sulle modalità di esecuzione.

Nel dettaglio, i ricorrenti evidenziarono come inizialmente la società avesse formulato una proposta (contenuta in un primo preventivo redatto il 30.9.2000) per la realizzazione dell'intero immobile pari a lire 468.026, 940, oltre IVA, da decrennentare avendo poi i committenti ridotto le dimensioni del primo piano e deciso di affidare l'esecuzione dei serramenti ad altra impresa.

Il contratto venne poi risolto per inadempienze della società appaltatrice e, alla stregua di una verifica effettuata da diverso professionista, i ricorrenti sostennero che la somma pari ad euro 114,017,79 fosse corrispondente alla valorizzazione dell'opera parzialmente eseguita.

1.2. La S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] evidenziò in quella sede di aver redatto il preventivo del 30.9.2000, in sostituzione del precedente datato 23.6.2000, sulla scorta del solo disegno architettonico sottopostole dai committenti e da questi ultimi poi ripetutamente modificato, senza poter visionare quelli strutturali e la località, e dovendosi pertanto il citato documento essere inteso a misura con quantità solo indicative rispetto ai prezzi unitari.

Il giudice di prime cure, espletata l'attività istruttoria, qualificò l'appalto a misura e, in conformità con gli esiti della CTU, ritenne che le opere poste in essere dalla società appaltatrice fossero da valorizzarsi in totali euro 168.871,28.

Sicché, detraendo gli acconti versati dai committenti, il residuo credito fu determinato in euro 54.475,36, comprensivi di IVA. 2.La sentenza venne impugnata dagli odierni ricorrenti eccependo preliminarmente l'inutilizzabilità della relazione della consulenza d'ufficio, essendo l'ausiliario incorso in diversi errori, sminuendo il rischio d'impresa che gravava sull'appellata.

I ricorrenti lamentarono la violazione urna artti. 1657 c.c., essendo stato il corrispettivo pattuito „.01( dalle parti contraenti, oltre che interamente pagato per quanto di ragione, sicché non avrebbe potuto essere individuato dal giudice mediante consulenza tecnica.

Si prospettò infine la mancata applicazione dell'art.1660 c.c.

La Corte d'appello rigettò l'appello e confermò, quindi, la decisione di prime cure sul presupposto che la qualificazione dell'appalto quale a misura e non a corpo non fosse stata oggetto di specifica censura in sede di appello così come la complessiva ratto adottata dal primo giudice in via consequenziale ed al fine di addivenire all'individuazione del corrispettivo totale maturato a credito dell'appellata. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza con 3 motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art.1655 c.c. non essendo stata valorizzata la gestione a proprio rischio, così come previsto dalla disposizione invocata, da parte della società appaltatrice, dell'esecuzione dell'opera.Il motivo è inammissibile.

Deve al riguardo evidenziarsi come, correttamente, il giudice di seconde cure abbia motivato il rigetto dell'appello muovendo dalla mancata impugnazione da parte degli odierni ricorrenti della ricostruzione giuridica effettuata dal Tribunale di Biella del contratto intercorso tra le parti quale a misura e non a corpo.

Muovendo da tale qualificazione del contratto, la doglianza, in questa sede si appalesa come inammissibile non avendo censurato i ricorrenti in appello specificatamente la predetta qualificazione.

3. Non ha pregio anche la seconda censura, con la quale si denuncia la violazione dell'art. 1657 c.c. per aver il giudice determinato il corrispettivo, atteso che essendo l'appalto a misura, ben sussistevano le condizioni perché operasse la disposizione, non avendo il contratto disposto al riguardo.

Va in questa sede evidenziato che nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (Cass.21517 del 2019).

Diversamente nell'appalto a misura il prezzo può variare sia in aumento che in diminuzione, in rapporto alla quantità effettiva delle opere eseguite. 4.Con la terza censura i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 1660 c.c. per aver la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'appaltatore potesse variare il costo delle opere a consuntivo senza preventiva informativa ed autorizzazione da parte della committenza, ii operando questa disposizione in relazione all'appalto a corpo e non a misura.

La terza censura di cui innanzi è inammissibile atteso che il giudice di seconde cure ha qualificato la stessa come eccezione in senso stretto, come tale inammissibile perché formulata per la prima volta con la memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ed i ricorrenti non hanno impugnato la decisione anche sotto tale profilo.

3.1. Quando infatti la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 2017).

Ne consegue, in conclusione, l'inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.52002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore deticontroricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che si quantificano in complessivi euro 5300,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13,1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8746/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma in via Antistio n. 14; - ricorrenti - contro S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma in via Tibullo n. 20; - controricorrenter avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 307 del 2017; itg ( "n,,0 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PM dott. G.Fichera, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Biella avverso il decreto ingiuntivo n. 138/11 con cui veniva loro ingiunto di pagare 71.839,61,& euro quale residuo dovuto in forza della fattura n. 12 del 20.11.2001 a titolo di compenso per le opere eseguite in regime di appalto, oltre ad interessi e spese legali in favore di S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestarono l'entità della somma richiesta assumendo di aver già provveduto al pagamento delle somme dovute, dal momento che l'appaltatore non aveva provveduto all'integrale realizzazione dell'opera a seguito di divergenze insorte sulle modalità di esecuzione. Nel dettaglio, i ricorrenti evidenziarono come inizialmente la società avesse formulato una proposta (contenuta in un primo preventivo redatto il 30.9.2000) per la realizzazione dell'intero immobile pari a lire 468.026, 940, oltre IVA, da decrennentare avendo poi i committenti ridotto le dimensioni del primo piano e deciso di affidare l'esecuzione dei serramenti ad altra impresa. Il contratto venne poi risolto per inadempienze della società appaltatrice e, alla stregua di una verifica effettuata da diverso professionista, i ricorrenti sostennero che la somma pari ad euro 114,017,79 fosse corrispondente alla valorizzazione dell'opera parzialmente eseguita. 1.2. La S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] evidenziò in quella sede di aver redatto il preventivo del 30.9.2000, in sostituzione del precedente datato 23.6.2000, sulla scorta del solo disegno architettonico sottopostole dai committenti e da questi ultimi poi ripetutamente modificato, senza poter visionare quelli strutturali e la località, e dovendosi pertanto il citato documento essere inteso a misura con quantità solo indicative rispetto ai prezzi unitari. Il giudice di prime cure, espletata l'attività istruttoria, qualificò l'appalto a misura e, in conformità con gli esiti della CTU, ritenne che le opere poste in essere dalla società appaltatrice fossero da valorizzarsi in totali euro 168.871,28. Sicché, detraendo gli acconti versati dai committenti, il residuo credito fu determinato in euro 54.475,36, comprensivi di IVA. 2.La sentenza venne impugnata dagli odierni ricorrenti eccependo preliminarmente l'inutilizzabilità della relazione della consulenza d'ufficio, essendo l'ausiliario incorso in diversi errori, sminuendo il rischio d'impresa che gravava sull'appellata. I ricorrenti lamentarono la violazione urna artti. 1657 c.c., essendo stato il corrispettivo pattuito „.01( dalle parti contraenti, oltre che interamente pagato per quanto di ragione, sicché non avrebbe potuto essere individuato dal giudice mediante consulenza tecnica. Si prospettò infine la mancata applicazione dell'art.1660 c.c. La Corte d'appello rigettò l'appello e confermò, quindi, la decisione di prime cure sul presupposto che la qualificazione dell'appalto quale a misura e non a corpo non fosse stata oggetto di specifica censura in sede di appello così come la complessiva ratto adottata dal primo giudice in via consequenziale ed al fine di addivenire all'individuazione del corrispettivo totale maturato a credito dell'appellata. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza con 3 motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art.1655 c.c. non essendo stata valorizzata la gestione a proprio rischio, così come previsto dalla disposizione invocata, da parte della società appaltatrice, dell'esecuzione dell'opera.Il motivo è inammissibile. Deve al riguardo evidenziarsi come, correttamente, il giudice di seconde cure abbia motivato il rigetto dell'appello muovendo dalla mancata impugnazione da parte degli odierni ricorrenti della ricostruzione giuridica effettuata dal Tribunale di Biella del contratto intercorso tra le parti quale a misura e non a corpo. Muovendo da tale qualificazione del contratto, la doglianza, in questa sede si appalesa come inammissibile non avendo censurato i ricorrenti in appello specificatamente la predetta qualificazione. 3. Non ha pregio anche la seconda censura, con la quale si denuncia la violazione dell'art. 1657 c.c. per aver il giudice determinato il corrispettivo, atteso che essendo l'appalto a misura, ben sussistevano le condizioni perché operasse la disposizione, non avendo il contratto disposto al riguardo. Va in questa sede evidenziato che nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (Cass.21517 del 2019). Diversamente nell'appalto a misura il prezzo può variare sia in aumento che in diminuzione, in rapporto alla quantità effettiva delle opere eseguite. 4.Con la terza censura i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 1660 c.c. per aver la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'appaltatore potesse variare il costo delle opere a consuntivo senza preventiva informativa ed autorizzazione da parte della committenza, ii operando questa disposizione in relazione all'appalto a corpo e non a misura. La terza censura di cui innanzi è inammissibile atteso che il giudice di seconde cure ha qualificato la stessa come eccezione in senso stretto, come tale inammissibile perché formulata per la prima volta con la memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ed i ricorrenti non hanno impugnato la decisione anche sotto tale profilo. 3.1. Quando infatti la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 2017). Ne consegue, in conclusione, l'inammissibilità del ricorso. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.52002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore deticontroricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che si quantificano in complessivi euro 5300,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13,1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co
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