CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 32555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita lala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Napoli, che non è iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., con la conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da difensore non abilitato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente