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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 26162/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pesaro il 26 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di 4 episodi del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 2, 3 e 4, essendo il capo 2 aggravato ai sensi dell'art. 80, lett. g), del d.P.R. n. 309 del 1990); fatti commessi in Fano tra l'estate e il novembre del 2020.

Letta la memoria trasmessa il 12 marzo 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto a ciascun capo di imputazione, hanno ragionevolmente valorizzato sia gli accertamenti investigativi compiuti dalla RG., sia le dichiarazioni degli assuntori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia gli esiti delle intercettazioni disposte sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g) del d.P.R. n. 309 del 1990, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto ripropositivo, in termini non specifici, di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito, i quali hanno richiamato in maniera pertinente le dichiarazioni dell'assuntrice [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato di aver ricevuto cocaina da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del Sert di Fano, dove il ricorrente girava in cerca di consumatori di stupefacenti.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle cessioni a soggetti diversi della sostanza stupefacente, cessioni che si sono protratte per diversi mesi, ciò a riprova dell'abitualità della condotta illecita.

Ritenuto che, rispetto a ciascuna questione dedotta, la motivazione delle sentenze di merito risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 2.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pesaro il 26 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di 4 episodi del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 2, 3 e 4, essendo il capo 2 aggravato ai sensi dell'art. 80, lett. g), del d.P.R. n. 309 del 1990); fatti commessi in Fano tra l'estate e il novembre del 2020. Letta la memoria trasmessa il 12 marzo 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto a ciascun capo di imputazione, hanno ragionevolmente valorizzato sia gli accertamenti investigativi compiuti dalla RG., sia le dichiarazioni degli assuntori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia gli esiti delle intercettazioni disposte sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g) del d.P.R. n. 309 del 1990, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto ripropositivo, in termini non specifici, di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito, i quali hanno richiamato in maniera pertinente le dichiarazioni dell'assuntrice [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato di aver ricevuto cocaina da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del Sert di Fano, dove il ricorrente girava in cerca di consumatori di stupefacenti. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle cessioni a soggetti diversi della sostanza stupefacente, cessioni che si sono protratte per diversi mesi, ciò a riprova dell'abitualità della condotta illecita. Ritenuto che, rispetto a ciascuna questione dedotta, la motivazione delle sentenze di merito risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 2.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26162/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris