CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a SAVONA il 05/11/1987 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] deduce con un unico motivo di ricorso vizi della motivazione relativa all'entità del trattamento sanzionatorio, senza, tuttavia, allegare alcun elemento sintomatico della illegalità della pena comminata; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non deducibili con ricorso per cassazione, ostandov la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva (cfr. Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamene() delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa deHe ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. P.Q.M