CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale del riesame di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dr. MICHELECIAMBELLINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha accolto l’appello del PubblicoMinistero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. ed ha applicato la misura cautelare dellacustodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 416-bis, primo, terzo,e quarto comma, cod. pen. a lui contestato per aver fatto parte dell’associazionemafiosa denominata “clan Laudani” o “Mussi i Ficurinia” operante a Catania e diffusa nelterritorio della provincia da gennaio 2022 a marzo 2023.2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la condotta dipartecipazione all’associazione di tipo mafioso. Il G.I.P., pur dando attodell’esistenza di rapporti del ricorrente con il co-indagato [OSCURATO:PERSONA], liavrebbe tuttavia ritenuti insufficienti a dimostrare un’effettiva affectiosocietatis e un inserimento stabile e consapevole nella struttura criminale.Il Tribunale, nell’accogliere l’appello, avrebbe riletto i medesimi elementierroneamente, equiparando la figura dell’imprenditore che interagisce conla mafia sul proprio territorio per necessità o convenienza a quella delpartecipe organico. I rapporti commerciali tra le società del [OSCURATO:PERSONA] equelle riconducibili al clan, nonché il contributo economico versato,sarebbero elementi dimostrativi di un rapporto sinallagmatico illecito, inuna dinamica di scambio di “servizi”, ma non del ruolo di finanziatoreintraneo attribuito al soggetto. Inoltre, il Pubblico Ministero avrebbesollecitato il Tribunale sulla configurabilità della responsabilità del Palazzoloquantomeno quale “imprenditore colluso”; tuttavia, per la configurabilità ditale collusione penalmente rilevante sarebbe necessaria la sussistenza di 2un sinallagma stabile o comunque significativo e volto a reciproci vantaggi.L’ordinanza del Tribunale, in relazione alla sussistenza di tale sinallagma,peccherebbe di illogicità, poiché dall’esame degli episodi dedotti (quali ildebito ad [OSCURATO:PERSONA], il debito contratto verso persone di Avola, e leconversazioni intercettate) emergerebbe un [OSCURATO:PERSONA] “solo”, inutilmentevicino ad [OSCURATO:PERSONA], che puntualmente si defilerebbe dalleproblematiche dell’amico ed anzi lo sottoporrebbe ad estorsione esplicita,quale imprenditore non “colluso” ma “vittima”. La spendita del nome delloScuto da parte del ricorrente, soprattutto in mancanza di motivazione inrelazione alla coscienza e volontà di menzionarlo in quanto mafioso, nonequivarrebbe ad affermare l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.Inoltre, l’ordinanza interpreterebbe in modo forzato le espressioni dideferenza utilizzate nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], elemento per sua stessanatura polisenso e potenzialmente dettato da ragioni diverse da un realevincolo di appartenenza. Sarebbe poi stata enfatizzata la conversazione incui il [OSCURATO:PERSONA] proporrebbe un’aziona armata contro i familiari di unpentito, qualificabile anche come mero sfogo verbale. Infine, sarebberostati enfatizzati i contorni relativi al prestito operato da [OSCURATO:PERSONA] alricorrente, fatto da cui emergerebbe piuttosto la difficoltà economica delPalazzolo nella restituzione.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, poiché non si potrebberitenere operante la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., in presenza di una motivazione illogica e che non proverebbel’effettiva integrazione della gravità indiziaria per il delitto di associazionemafiosa, e per la stessa ragione non si potrebbe ritenere valido il giudizio dielevatissimo periodo di recidivanza espresso dal Tribunale. Inoltre, anche avoler ipoteticamente qualificare la condotta del [OSCURATO:PERSONA] come concorsoesterno, l’applicazione della presunzione assoluta di adeguatezza dellacustodia in carcere sarebbe illegittima così come da pronuncia della Cortecostituzionale (n. 48 del 1° aprile 2015).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi generici e non consentiti in sede dilegittimità.2. E' jus receptum, alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice dilegittimità, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compresol'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiestal'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano,Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esamedell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, unodi carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n.2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; cfr. per il principio espresso, Sez. U n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione diuna diversa lettura o interpretazione delle risultanze poste a fondamento della decisioneimpugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal sensocostituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito,l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifestaillogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).3. Fatta tale premessa, il primo motivo di ricorso è per un verso aspecifico, perché non siconfronta con le dettagliate argomentazioni esposte dal provvedimento impugnato a sostegnodel compendio gravemente indiziario e, per altro verso, non è consentito in sede di legittimità,perché è volto – come esplicitamente enunciato nei passaggi dell’atto d’impugnazione – aproporne una integrale rilettura alternativa, peraltro complessivamente autoreferenziale, inantitesi alla puntuale e logica ricostruzione operata dal Tribunale del riesame.Senza indulgere in inutili ripetizioni, le proposizioni dell’ordinanza del Tribunale, traendone glielementi dai contenuti di natura finanche “confessoria” delle captazioni intercettive - hannodelineato la partecipazione attiva e radicata del prevenuto alle attività del sodalizio mafioso –la cui esistenza, nei contorni oggettivi, non è materia di contestazione – con particolareriferimento all’esplicitata messa a disposizione dei vertici dell’organizzazione capeggiata daScuto [OSCURATO:PERSONA], ripetutamente indicato come “suo sangue”, “papà” o “patrozzo”; agli stabili 4rapporti confidenziali con i componenti della congrega, evocativi di condivisione delle suelogiche, come la sentita esigenza a che i sodali si adoperassero per il recupero del veicolorubato alla figlia del boss; le proteste riguardanti il comportamento tenuto nei suoi confronti daAleo Ivano, custode della cassa comune; la richiesta di intercessione degli affiliati del clan nellavertenza scaturita tra lui e [OSCURATO:PERSONA] prima, tra lui e i malavitosi di Avola poi; l’invito,formulato da [OSCURATO:PERSONA], a rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA], in costanza di detenzione delfratello [OSCURATO:PERSONA], in caso di necessità; la costante contribuzione alle risorse della cosca,appropriatamente interpretata come indizio di appartenenza all’organizzazione criminale e nondi sottomissione ad operazioni estorsive altrui; la disponibilità manifestata, nei dialoghi conalcuni sodali, a concretizzare atti intimidatori, con armi da sparo, in danno di familiari di uncollaboratore di giustizia; i contrasti insorti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], indotto da ScutoOrazio a prestare una cospicua somma di denaro al ricorrente, inadempiente alla restituzione;le lamentele, esternate a [OSCURATO:PERSONA], circa l’intromissione concorrenziale dei fratelli Toia nella fettadi mercato occupata dall’impresa di sua titolarità, con pretesa di intervento, a suo favore, daparte del gruppo mafioso in discorso.La compenetrazione del prevenuto nel tessuto dell’organizzazione criminale, cosìefficacemente descritta, integra appieno i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità aifini della prova del ruolo dinamico e funzionale che caratterizza la partecipazione adun’associazione mafiosa (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670) e che può realizzarsi con la personale e stabile “messaa disposizione” a favore del sodalizio, che di per sé costituisce fatto concludente, sul pianologico, tale da rappresentarne elemento dimostrativo di intraneità (Sez. U n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv.281889), anche a prescindere dalla prova della partecipazione allesingole attività esecutive del programma criminoso (sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato,Rv. 276122).E proprio la configurazione di siffatta osmosi tra l’attività del ricorrente, inclusa quellad’impresa, e le peculiarità ontologiche del sodalizio, di cui egli ha condiviso metodi e obbiettivi,consente di qualificarne l’identità partecipativa, in luogo dell’atteggiarsi della figuradell’imprenditore colluso, che instaura con l’organizzazione mafiosa un rapporto di reciprocivantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenereall'organizzazione risorse, servizi o utilità, in linea con l’inquadramento come concorrenteesterno nel reato associativo (Sez.6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474).Si tratta di un contesto indiziario convergente, eloquente e solido, che non può essere scalfitodai rilievi di natura puramente labiale, contenuti nel ricorso, orientati a raffigurare il ricorrentecome una vittima, estranea a legami criminali, o a prospettare la possibilità di una differenteinterpretazione delle conversazioni intercettate.4.Anche il secondo motivo è generico, per carenza di confronto con l’articolazione delprovvedimento impugnato, non consentito e manifestamente infondato. 5Si deve rimarcare che il titolo cautelare concerne il reato di partecipazione all’associazione dicui all'art. 416 bis cod. pen., in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione – relativa, disussistenza delle esigenze cautelari e assoluta, di adeguatezza della custodia carceraria -prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, salvo'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio,formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale,cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', salvo 'provacontraria'.L"antinomìa” tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta,interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma – come tentano diadombrare i motivi d’impugnazione - che è generale, laddove la prima norma, che sancisce lapresunzione relativa ed assoluta, è speciale; secondo il tradizionale criterio interpretativocronologico lex specialís derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priorispeciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nelladimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezzadella custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc.pen., nel senso che l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare'originariamente cristallizzato dal legislatore.E allora, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. (tra i quali quello di cui all'art. 416 bis cod. pen.), la presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emerganoelementi di segno contrario, dai quali si desuma l'insussistenza delle medesime), integrare icaratteri di attualità e concretezza del pericolo; e, per l’effetto, la presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generalistabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. (sez.5, n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv.282865;nello stesso senso è orientata la quasi unanime giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. 3, n.33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv.273631; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018,dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez.5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020,dep. 2021, Panese, Rv. 280248; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470).Discende, quale corollario dei principi appena richiamati, che l'esistenzadi esigenze cautelari tali da imporre l'applicazione o il mantenimento della custodia cautelare incarcere dell'indagato, quando si sia in presenza di gravi indizi di colpevolezza dello stesso inordine a taluno dei delitti indicati nell'art. 275 comma terzo cod. proc. pen., è da considerare 6presunta, sicché non spetta al giudice dimostrare con adeguata motivazione che le esigenze inquestione siano effettivamente esistenti, ma è onere dell'indagato allegare gli elementi specificie peculiari in virtù dei quali la presunzione della loro esistenza debba ritenersi superata (Sez.5,n. 2530 del 07/11/1995, Fichera, Rv. 203392; Sez.1, n. 1680 del 22/04/1993, Novembrini, Rv.194415).Ne viene che non basta contestare con il ricorso per cassazione lo spessore e la congruità dellamotivazione posta a base del provvedimento, ma è necessario fornire gli elementi, desumibilidagli atti, capaci di neutralizzare in toto il quadro dei pericula libertatis.Tanto non si coglie dalle argomentazioni di puro dissenso agitate dal ricorrente, che nemmenoha contestato, miratamente, i profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escluderecolpa nella predisposizione dei motivi, anche al versamento di un importo di euro tremila abeneficio della cassa delle ammende.6.Deve essere incaricata la cancelleria di questa Corte perché provveda alle formalità ditrasmissione di cui all’art. 28, comma 1, reg. es. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]