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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34352/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, che ha indicato recapito Pec, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] Arcidiacono, alla via Aldebaran n. 21 in Catania; -resistente - avverso la sentenza n. 2989, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 3.6.2021, e pubblicata il 6.4.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: Ires e Iva 2009- Avviso di accertamento - Questioni di notificazione. la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TYS03M303103/2014, richiedendo il pagamento di maggiori imposte, ai fini Ires ed Iva, nella misura di Euro 355.967,00 con riferimento all’anno 2009. 2.La contribuente impugnava l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, introducendo plurime censure.

La CTP riteneva fondate alcune delle difese proposte dalla contribuente, in conseguenza accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva l’ammontare della pretesa fiscale.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti ed insistendo sulla legittimità dell’intera pretesa tributaria. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, riteneva invalida la notificazione del ricorso dell’Ente impositore, e lo dichiarava inammissibile. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione.

La società ha depositato mero atto di costituzione.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, nonché 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la notificazione del ricorso introduttivo del secondo grado del giudizio, consegnato presso l’indirizzo del destinatario, deve considerarsi regolare, e comunque nel caso, vertendosi in ipotesi di nullità e non di inesistenza, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione.

2. La CTR ha osservato che “Dall’esame della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate ai fini della validità della notifica dell’appello, si rileva che non risulta la persona cui è stata consegnata la raccomandata per cui non può procedersi alla verifica della regolarità della stessa.

Non si può pertanto che costatare, considerata la non costituzione della parte appellata, l’inammissibilità dell’appello” (sent.

CTR, p.

II).

2.1. Replica l’Amministrazione finanziaria che dell’avviso di ricevimento aveva potuto produrre il duplicato rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], ove è attestato che la raccomandata è stata consegnata il 4 luglio 2018, ed il duplicato non riporta l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita presso il domicilio eletto dalla società.

Il duplicato, tuttavia, non può contenere la firma per esteso del ricevente, ed avverso le attestazioni riportate non è stata proposta querela di falso.

In ogni caso la notificazione potrebbe al più ritenersi nulla, ma non inesistente, e pertanto il giudice dell’appello avrebbe dovuto disporne la rinnovazione.

2.2. Occorre allora chiarire che il duplicato della cartolina riportante l’avviso di consegna, nello spazio apposito non riporta alcuna firma del ricevente l’atto, e neppure dell’incaricato per il recapito, che sembra essere presente sul fronte della cartolina.

2.3. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di spiegare che “in tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo un duplicato recante un timbro con la firma dell'agente addetto al recapito nella colonna riferita alla "consegna a domicilio", sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto ricevente l'atto e di barratura di alcuna delle caselle)”, Cass. sez.

III, 30.1.2019, n. 2551 (evidenza aggiunta).

Non si è mancato, del resto di statuire che “in tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante”, Cass. sez.

V, 19.8.2020, n. 17373.

2.3.1. Invero questa Corte regolatrice ha avuto pure occasione di spiegare che “in tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto”, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14574.

Nel caso di specie, però, l’Amministrazione finanziaria neppure allega di aver prodotto il registro di consegna, ed inoltre la fede pubblica è riconosciuta alle attestazioni del pubblico ufficiale in relazione a quanto avvenuto in sua presenza, e non in relazione a quanto egli non attesti.

2.4. La valutazione espressa dal giudice impugnato non risulta pertanto meritevole di censura, e la sua decisione deve essere perciò confermata, rigettandosi il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria in quanto infondato.

3. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, avendo la controricorrente depositato un atto di costituzione, chiarendo di avere interesse a ricevere le notificazioni, senza però proporre difese nel giudizio di legittimità.

3.1. Occorre infine rilevare che, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, che ha indicato recapito Pec, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] Arcidiacono, alla via Aldebaran n. 21 in Catania; -resistente - avverso la sentenza n. 2989, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 3.6.2021, e pubblicata il 6.4.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: Ires e Iva 2009- Avviso di accertamento - Questioni di notificazione. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TYS03M303103/2014, richiedendo il pagamento di maggiori imposte, ai fini Ires ed Iva, nella misura di Euro 355.967,00 con riferimento all’anno 2009. 2.La contribuente impugnava l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, introducendo plurime censure. La CTP riteneva fondate alcune delle difese proposte dalla contribuente, in conseguenza accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva l’ammontare della pretesa fiscale. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti ed insistendo sulla legittimità dell’intera pretesa tributaria. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, riteneva invalida la notificazione del ricorso dell’Ente impositore, e lo dichiarava inammissibile. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. La società ha depositato mero atto di costituzione. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, nonché 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la notificazione del ricorso introduttivo del secondo grado del giudizio, consegnato presso l’indirizzo del destinatario, deve considerarsi regolare, e comunque nel caso, vertendosi in ipotesi di nullità e non di inesistenza, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione. 2. La CTR ha osservato che “Dall’esame della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate ai fini della validità della notifica dell’appello, si rileva che non risulta la persona cui è stata consegnata la raccomandata per cui non può procedersi alla verifica della regolarità della stessa. Non si può pertanto che costatare, considerata la non costituzione della parte appellata, l’inammissibilità dell’appello” (sent. CTR, p. II). 2.1. Replica l’Amministrazione finanziaria che dell’avviso di ricevimento aveva potuto produrre il duplicato rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], ove è attestato che la raccomandata è stata consegnata il 4 luglio 2018, ed il duplicato non riporta l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita presso il domicilio eletto dalla società. Il duplicato, tuttavia, non può contenere la firma per esteso del ricevente, ed avverso le attestazioni riportate non è stata proposta querela di falso. In ogni caso la notificazione potrebbe al più ritenersi nulla, ma non inesistente, e pertanto il giudice dell’appello avrebbe dovuto disporne la rinnovazione. 2.2. Occorre allora chiarire che il duplicato della cartolina riportante l’avviso di consegna, nello spazio apposito non riporta alcuna firma del ricevente l’atto, e neppure dell’incaricato per il recapito, che sembra essere presente sul fronte della cartolina. 2.3. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di spiegare che “in tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo un duplicato recante un timbro con la firma dell'agente addetto al recapito nella colonna riferita alla "consegna a domicilio", sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto ricevente l'atto e di barratura di alcuna delle caselle)”, Cass. sez. III, 30.1.2019, n. 2551 (evidenza aggiunta). Non si è mancato, del resto di statuire che “in tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante”, Cass. sez. V, 19.8.2020, n. 17373. 2.3.1. Invero questa Corte regolatrice ha avuto pure occasione di spiegare che “in tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto”, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14574. Nel caso di specie, però, l’Amministrazione finanziaria neppure allega di aver prodotto il registro di consegna, ed inoltre la fede pubblica è riconosciuta alle attestazioni del pubblico ufficiale in relazione a quanto avvenuto in sua presenza, e non in relazione a quanto egli non attesti. 2.4. La valutazione espressa dal giudice impugnato non risulta pertanto meritevole di censura, e la sua decisione deve essere perciò confermata, rigettandosi il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria in quanto infondato. 3. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, avendo la controricorrente depositato un atto di costituzione, chiarendo di avere interesse a ricevere le notificazioni, senza però proporre difese nel giudizio di legittimità. 3.1. Occorre infine rilevare che, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 m
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