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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 40129/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19881-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2209/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso ravviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica regionale, per Vanno 2011, emesso dalla regione [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, quali intestataria dei veicoli indicati nell'atto impugnato e dalla stessa concessa a terzi in locazione finanziaria; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori, come quelli di specie, anteriori al 2016, in quanto il D.L. n. 113 del 2016, convertito in legge n. 160 del 2016, ha abrogato la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015 (che aveva chiarito che per i veicoli concessi in leasing, a partire dal 2009, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa è l'utilizzaore) e tale abrogazione non ha efficacia retroattiva.

Avverso detta sentenza la regione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 19881 sez.

MT - ud. 21-10-2021 -2- _27T Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, la regione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità del pagamento non ricadrebbe sull'utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria ma sul proprietario; con il secondo motivo d'impugnazione, la regione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160 del 2016 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato che per i veicoli concessi a leasing l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica va individuato nell'utilizzatore e non più nel proprietario nonostante la legge n. 160 del 2016 preveda la responsabilità solidale tra proprietario e utilizzatore e del solo utilizzatore solamente a partire dal primo gennaio 2016.

Considerato che la parte ricorrente ha depositato istanza, datata 13 ottobre 2021, di rinuncia al giudizio, con adesione della controparte anche per quanto riguarda la compensazione delle spese di lite.

Ritenuto che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia (Cass. n. 26844 del 2021) e che deve disporsi la compensazione delle spese come da concorde richiesta delle parti.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione Ric. 2020 n. 19881 sez.

MT - ud. 21-10-2021 -3- in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 26228 del 2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Roma, 21 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tcXkM i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19881-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2209/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso ravviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica regionale, per Vanno 2011, emesso dalla regione [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, quali intestataria dei veicoli indicati nell'atto impugnato e dalla stessa concessa a terzi in locazione finanziaria; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori, come quelli di specie, anteriori al 2016, in quanto il D.L. n. 113 del 2016, convertito in legge n. 160 del 2016, ha abrogato la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015 (che aveva chiarito che per i veicoli concessi in leasing, a partire dal 2009, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa è l'utilizzaore) e tale abrogazione non ha efficacia retroattiva. Avverso detta sentenza la regione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 19881 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- _27T Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, la regione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità del pagamento non ricadrebbe sull'utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria ma sul proprietario; con il secondo motivo d'impugnazione, la regione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160 del 2016 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato che per i veicoli concessi a leasing l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica va individuato nell'utilizzatore e non più nel proprietario nonostante la legge n. 160 del 2016 preveda la responsabilità solidale tra proprietario e utilizzatore e del solo utilizzatore solamente a partire dal primo gennaio 2016. Considerato che la parte ricorrente ha depositato istanza, datata 13 ottobre 2021, di rinuncia al giudizio, con adesione della controparte anche per quanto riguarda la compensazione delle spese di lite. Ritenuto che va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia (Cass. n. 26844 del 2021) e che deve disporsi la compensazione delle spese come da concorde richiesta delle parti. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione Ric. 2020 n. 19881 sez. MT - ud. 21-10-2021 -3- in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 26228 del 2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Roma, 21 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tcXkM i [OSCURATO:PERSONA]