CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2015
Cassazione n. 04865/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.23 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta ta e difesa,per procura a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza n. 542 / 3 / 15 della C ommissione T ributaria [OSCURATO:PERSONA] depositata il 2 7 ottobre 2015 ; Rilevato che: Tributi-[OSCURATO:PERSONA] cessione terreno [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaledella Basilicata, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva riformato la prima decisione favorevole alla contribuente, confermando l’avviso di accertamento relativo a Irpef dell’anno 2006 , conseguente all’accertamento di una plusvalenza,a seguito di cessione di terreni , determinata sulla scorta dal valore accertato ai fini dell’imposta di registro. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: con l’unico motivo -rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art.68 del d.P.R. n.917 del 1986 così come interpretato dall’art.5, comma 3, del d.lgs. n.147 del 14.9.2015-la ricorrente rileva l’erroneità della decisione assunta dalla C.T.R. anche alla luce dell’interpretazione autentica del citato articolo 68 fornita dal legislatore con il d.lgs. n.147 del 2015. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 11543 del 06/06/2016 ; id n. 12131 del 08/05/2019; Cass.n. 9513 del 18/04/2018 ) i n tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria . La sentenza impugnata,che da tali principi si è discostata , va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosene antistatario. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dallacontribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese deigradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.400, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, eaccessori di legge da distrarre a favore del difensore, dichiaratosene antistatario. Così decis