CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; letta la memoria difensiva pervenuta il 28 novembre 2024; dato atto della tardività della memoria depositata oltre il termine di quindici giorni applicabile al presente procedimento in base al combinato disposto degli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso riguarda l'intervenuta prescrizione in ordine alla contravvenzione per la quale si procede, contestata come commessa il 6 marzo 2019; il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso, come risulta dalla disamina del verbale di udienza del 16 dicembre 2022, da tale data fino al 17 marzo 2023 a seguito di differimento del procedimento chiesto dal difensore per ragioni di salute dell'imputato; ritenuto che: in tal senso va richiamato il principio in base al quale «in tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice» (Sez. 2, n. 11137 del 28/02/2024, Meocci, Rv. 286132); alla data della pronuncia della sentenza di appello (9 maggio 2024) non era maturato il termine di prescrizione della contravvenzione che è, quindi, decorso successivamente alla pronuncia della predetta decisione; tuttavia, lo stesso termine non può essere rilevato in questa sede stante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la sua manifesta infondatezza; va richiamato l'ulteriore principio per cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; conforme, fra le molte, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm