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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28583/2026

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llatif (cui 054zow3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/01/2026 del Tribunale di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bresciapropone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale diBrescia, riconosciuta la contestata recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale, ha applicato la pena concordata di un anno e otto mesi direclusione ed euro 4.200,00 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. neiconfronti [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.9 ottobre 1990, n.309 per illecita detenzione di kg.2 di sostanza stupefacente deltipo hashish (capo 1) e al reato di cui all’art. 4 legge 2 ottobre 1975, n.110 (capo2) accertati in Bedizzole il 5 dicembre 2025.2.

Il Procuratore ricorrente censura la pronuncia in quanto, in violazionedell’art. 86, T.U.

Stup., il giudice ha omesso di ordinare l’espulsione dell’imputatodal territorio dello Stato a pena espiata, comunque omettendo di forniremotivazione sull’assenza di pericolosità sociale.

Il ricorrente evidenzia come giàdalla sentenza emergano plurimi elementi di pericolosità sociale, tali da giustificarel’ordine di espulsione.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va, preliminarmente, considerato che in tema di ammissibilità del ricorsodel Procuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omessodi disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato vi sonoorientamenti della giurisprudenza di legittimità non collimanti tra loro.Alcune pronunce si sono espresse in senso negativo, affermando che «lasentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dalterritorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal pubblico ministero conricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103,che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra lequali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all'illegalitàdella misura applicata, ferma restando la possibilità per il pubblico ministero dirichiedere successivamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione dellamisura» (Sez. 6, n. 9434 del 29/01/2019, Homri, Rv. 275679 – 01; Sez. 3, n.10954 del 17/01/2019, Kondaj, Rv. 275840 – 01).Altre pronunce, al contrario, hanno ritenuto il ricorso ammissibile esprimendoil principio per cui «in tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da partedel giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto delcondannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, previstadall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazionedell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i qualiè ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a talepunto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione,trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede dicognizione e solo successivamente in sede di esecuzione» (Sez. 4, n. 13599 del26/02/2019, Attash, Rv. 276255 – 01; Sez. 3, n. 7641 del 3/02/2010, Grigoras,Rv. 246196 - 01; Sez. 3, n. 34805 del 1/07/2009, Toma, Rv. 244570 - 01).In altre pronunce, si è anche ritenuto che l’omessa applicazione della misuradi sicurezza ne determini l’illegalità, considerandosi ammissibile il ricorso percassazione del pubblico ministero volto a denunciarla, perché «incidente sulcomplessivo trattamento sanzionatorio e perciò rilevante come "violazione dilegge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018,dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275530, con riguardo alla espulsione dello stranieroai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990).2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per risolvere la questione, si debba fare riferimentoa quanto affermato da Sez.

U Savin a proposito della coesistenza con il regimedettato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. di quello "ordinario" di cuiall'art. 606 cod. proc. pen., azionabile dalle parti per le statuizioni estranee al loroaccordo (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348 – 03, secondoil quale «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misuradi sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolodi reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso percassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.»).Tale coesistenza autorizza, infatti, a ritenere ammissibile il ricorso delProcuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso diesaminare la sussistenza o l’insussistenza della pericolosità sociale ai finidell’espulsione dal territorio dello Stato laddove, in linea con quanto affermato daSez.

U Banadin (Sez.

U, n. 38810 del 13/06/2022, non mass. sul punto, in cui siè anche chiarata la diversa portata del principio espresso da Sez.

U, n. 3423 del29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv, 280261 - 01, in tema di limiti al principio diautonomia del sistema delle impugnazioni delle misure di sicurezza), si ritengatrattarsi, come nel caso in esame, di misura di sicurezza obbligatoria estranea alpatto.3.

Nel merito, il ricorso è fondatamente proposto.

Il Procuratore haevidenziato come già dalla sentenza fossero desumibili indici di pericolosità socialedell’imputato, in relazione ai quali il giudice avrebbe dovuto valutare lasussistenza, o motivare circa l’insussistenza, dei presupposti per l’applicazionedella misura di sicurezza dell’ordine di espulsione dal territorio dello Stato, secondoquanto prescritto dall’art. 86 T.U.

Stup. nella formulazione che segue la pronunciadi parziale illegittimità costituzionale di Corte Cost. n.58 del 1995.4.

La fondatezza del ricorso impone l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezzadell’espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di Brescia in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in meritoalla espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llatif (cui 054zow3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/01/2026 del Tribunale di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bresciapropone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale diBrescia, riconosciuta la contestata recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale, ha applicato la pena concordata di un anno e otto mesi direclusione ed euro 4.200,00 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. neiconfronti [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.9 ottobre 1990, n.309 per illecita detenzione di kg.2 di sostanza stupefacente deltipo hashish (capo 1) e al reato di cui all’art. 4 legge 2 ottobre 1975, n.110 (capo2) accertati in Bedizzole il 5 dicembre 2025.2. Il Procuratore ricorrente censura la pronuncia in quanto, in violazionedell’art. 86, T.U. Stup., il giudice ha omesso di ordinare l’espulsione dell’imputatodal territorio dello Stato a pena espiata, comunque omettendo di forniremotivazione sull’assenza di pericolosità sociale. Il ricorrente evidenzia come giàdalla sentenza emergano plurimi elementi di pericolosità sociale, tali da giustificarel’ordine di espulsione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va, preliminarmente, considerato che in tema di ammissibilità del ricorsodel Procuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omessodi disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato vi sonoorientamenti della giurisprudenza di legittimità non collimanti tra loro.Alcune pronunce si sono espresse in senso negativo, affermando che «lasentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dalterritorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal pubblico ministero conricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103,che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra lequali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all'illegalitàdella misura applicata, ferma restando la possibilità per il pubblico ministero dirichiedere successivamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione dellamisura» (Sez. 6, n. 9434 del 29/01/2019, Homri, Rv. 275679 – 01; Sez. 3, n.10954 del 17/01/2019, Kondaj, Rv. 275840 – 01).Altre pronunce, al contrario, hanno ritenuto il ricorso ammissibile esprimendoil principio per cui «in tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da partedel giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto delcondannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, previstadall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazionedell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i qualiè ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a talepunto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione,trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede dicognizione e solo successivamente in sede di esecuzione» (Sez. 4, n. 13599 del26/02/2019, Attash, Rv. 276255 – 01; Sez. 3, n. 7641 del 3/02/2010, Grigoras,Rv. 246196 - 01; Sez. 3, n. 34805 del 1/07/2009, Toma, Rv. 244570 - 01).In altre pronunce, si è anche ritenuto che l’omessa applicazione della misuradi sicurezza ne determini l’illegalità, considerandosi ammissibile il ricorso percassazione del pubblico ministero volto a denunciarla, perché «incidente sulcomplessivo trattamento sanzionatorio e perciò rilevante come "violazione dilegge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018,dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275530, con riguardo alla espulsione dello stranieroai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990).2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per risolvere la questione, si debba fare riferimentoa quanto affermato da Sez. U Savin a proposito della coesistenza con il regimedettato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. di quello "ordinario" di cuiall'art. 606 cod. proc. pen., azionabile dalle parti per le statuizioni estranee al loroaccordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348 – 03, secondoil quale «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misuradi sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolodi reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso percassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.»).Tale coesistenza autorizza, infatti, a ritenere ammissibile il ricorso delProcuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso diesaminare la sussistenza o l’insussistenza della pericolosità sociale ai finidell’espulsione dal territorio dello Stato laddove, in linea con quanto affermato daSez. U Banadin (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, non mass. sul punto, in cui siè anche chiarata la diversa portata del principio espresso da Sez. U, n. 3423 del29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv, 280261 - 01, in tema di limiti al principio diautonomia del sistema delle impugnazioni delle misure di sicurezza), si ritengatrattarsi, come nel caso in esame, di misura di sicurezza obbligatoria estranea alpatto.3. Nel merito, il ricorso è fondatamente proposto. Il Procuratore haevidenziato come già dalla sentenza fossero desumibili indici di pericolosità socialedell’imputato, in relazione ai quali il giudice avrebbe dovuto valutare lasussistenza, o motivare circa l’insussistenza, dei presupposti per l’applicazionedella misura di sicurezza dell’ordine di espulsione dal territorio dello Stato, secondoquanto prescritto dall’art. 86 T.U. Stup. nella formulazione che segue la pronunciadi parziale illegittimità costituzionale di Corte Cost. n.58 del 1995.4. La fondatezza del ricorso impone l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezzadell’espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di Brescia in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in meritoalla espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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