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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45555/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27.2.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto costui responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata e continuata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ed in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato all'imputato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile rimettendone la liquidazione al giudice competente e liquidando le spese di costituzione e di assistenza nel giudizio; con sentenza del 17.7.2013, lo stesso Tribunale di Roma, in un distinto ed autonomo procedimento, aveva riconosciuto anche [OSCURATO:PERSONA] responsabile per la medesima vicenda e per il medesimo reato condannandolo alla pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; aveva inoltre condannato l'imputato a risarcire il danno patito dalla parte civile rimettendone anche in tal caso la liquidazione al giudice competente e liquidando invece le spese processuali;

2. le due sentenze venivano autonomamente impugnate dai difensori degli imputati ed i giudizi di appello riuniti per la loro naturale connessione; la Corte di Appello, in riforma della sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la sola pena pecuniaria portandola ad Euro 600 di multa revocando altresì la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; quanto alla sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha anche in tal caso ridotto la pena ad anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;

3. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 nullità della impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 601 cod. proc. pen.: rileva che il giudizio di appello è stato più volte differito in quanto il ricorrente si trovava negli [OSCURATO:PERSONA] sottoposto a misure restrittive della libertà personale sin quando la Corte territoriale non aveva respinto una nuova istanza di differimento ritenendo che la documentazione prodotta dalla difesa non attestasse un impedimento assoluto e quella trasmessa dagli organi internazionali desse prova della assenza di misure limitative della libertà di circolazione dell'[OSCURATO:PERSONA]; richiama i termini della istanza di differimento che era stata nell'occasione avanzata alla Corte che ha omesso di attivarsi per verificare la situazione del ricorrente, coinvolto in un procedimento civile ed effettivamente impossibilitato a lasciare il territorio degli [OSCURATO:PERSONA] e, per questa ragione, da ritenersi legittimamente impedito a partecipare al processo a suo carico (come accertato in altro procedimento pendente di fronte al GUP che ne aveva dato atto e che ne aveva puntualmente differito la trattazione); deduce, perciò, la nullità della sentenza conseguente alla illegittima dichiarazione di contumacia; 3.1.2 nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità del ricorrente: rileva come la sentenza in verifica abbia fatto propria la violazione di legge in cui era incorso il primo giudice nell'affermare la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla scorta esclusivamente delle dichiarazioni della parte civile non solo in assenza di riscontri ma di per sé caratterizzate da numerose contraddizioni; sottolinea che la Corte di Appello ha giudicato le argomentazioni difensive articolate in punto di attendibilità della parte civile prive di sostanziale rilevanza in quanto concernenti circostanze di dettaglio/ pur dando atto che esse si riferivano ai luoghi ed alle modalità dei fatti, alla presenza o meno di testimoni, e, proprio per questo, ad elementi invece assolutamente dirimenti e qualificanti; segnala che sono state ritenute non attendibili le dichiarazioni di ben 5 soggetti coinvolti a vario titolo nel Processo) duedei quali - la Vinci ed il Mei - quali testimoni, e che avevano unanimemente fornito una versione dei fatti alternativa rispetto a quella della parte civile non suffragata da alcuna indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA] anche sotto il profilo della acquisizione documentale dei nominativi dei dipendenti della associazione culturale di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era socio e che avrebbero consentito di identificare il teste oculare del diverbio del 23.12.2006; ripercorre quindi le versioni fornite dall'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai due episodi del 23.12.2006 e del 31.1.2007 che la Corte territoriale ha giudicato spontanee e ricche di particolari; quanto al primo episodio, evidenzia tuttavia la mancata linearità e logicità del racconto dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alle conseguenze della aggressione di cui sarebbe stato vittima, alla presenza di testimoni oculari di cui la parte civile non aveva saputo fornire alcuna indicazione utile nonostante fosse il titolare della attività unitamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al Mei; ribadisce, a tal proposito, che egli frequentava il locale dal giorno della sua apertura (16.11.2006) avendovi anche una partecipazione (di 10.000 Euro); osserva che l'[OSCURATO:PERSONA] era tornato nel locale il giorno 30.12.2006 alla vigilia di capodanno quando, a suo dire, erano in servizio circa 50 persone e sottolinea che, alla luce delle segnalate discrasie ed ai profili di palese inverosimiglianza, risultava coerente e lineare la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] nei due processi (a carico, rispettivamente, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Vincenzi) e dalla Vinci, la cui escussione era stata chiesta, nel processo a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e negata dal primo giudice; rileva, ancora, come la deposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse in stridente contraddizione con quanto riferito dal teste Mei in merito alle parole che gli erano state riferite ed all'aspetto fisico della persona offesa; sottolinea, per altro verso, come risulti del tutto inverosimile la stessa genesi della tentata estorsione posta in essere ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA] e del "Palazzo"; quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rileva come ancor meno verosimili siano risultate le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla seconda aggressione che, anche in tal caso, non lo aveva indotto a recarsi al [OSCURATO:PERSONA] ma a casa sua per consultarsi con il suo difensore mentre soltanto il giorno 5.2.2007 si sarebbe recato da un medico suo amico del cui certificato non vi è tuttavia menzione alcuna nella denuncia; 3.1.3 nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e comunque in ordine alla determinazione della pena: rileva che, ferma restando la discrezionalità riservata al giudice, nel caso di specie la Corte di Appello ha finito per negare le attenuanti generiche in considerazione della recidiva che, tuttavia, si fonda su fatti risalenti al 2006 ed a fronte di un delitto solo tentato e non consumato; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo: richiama le dichiarazioni attribuite al [OSCURATO:PERSONA] e riportate a pag. 7 della sentenza impugnata rilevando che esse non risultano né dall'esame reso da costui nel processo che lo aveva visto imputato insieme all'[OSCURATO:PERSONA] né, nemmeno, nel processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] in cui era stato sentito nella diversa veste di testimone; osserva che la Corte ha svilito la questione della restituzione dell'assegno di 10.000 Euro da parte del Mei all'[OSCURATO:PERSONA] i che la difesa aveva invece evidenziato in quanto intervenuta dopo che il Mei era stato convocato dai Carabinieri a séguito della denuncia dell'[OSCURATO:PERSONA]; segnala il difetto di motivazione sul contenuto della deposizione del Mei e su quella dell'operante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Dall'esame degli atti, consentito alla Corte stante la natura processuale dell'eccezione che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass.

SS.UU., 31.10.2001 n. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro) risulta che il giudizio di appello si è articolato su numerose udienze: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato per il legittimo impedimento di [OSCURATO:PERSONA] e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore aveva riferito che il proprio assistito era ristretto a Dubai sicché la Corte di Appello aveva nuovamente differito al 4.10.2016 disponendo accertamenti a cura dell'Interpol; a quell'udienza il processo veniva ancora differito per l'impedimento dell'imputato, avendo il difensore prodotto analogo provvedimento del GUP; seguivano ancora altri differimenti (dal 21.12.2016 al 6.6.2018) motivati dalla mancata acquisizione delle risposte o dalla trasmissione di risposte inadeguate da parte dell'Interpol e, in un caso, per la adesione del difensore alla astensione proclamata dall'organismo di categoria; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte aveva dato lettura della nota INTERPOL e, ritenuto l'impedimento dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva rinviato al [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando "... informa della nota pervenuta dal Ministero della Giustizia e dei relativi allegati dai quali emerge l'intervenuta revoca della richiesta di estradizione e del contenuto del provvedimento del GIP di Roma del 19.11.2018"; la difesa aveva eccepito nell'occasione la nullità o la tardività della notifica e riferito "... che l'[OSCURATO:PERSONA] ha recuperato lo stato libero da pochi giorni e di aver avuto una sola comunicazione telefonica nella quale l'imputato ha comunicato l'avvenuto ritiro del passaporto da parte degli Emirati, anzi la non restituzione del passaporto, ritirato all'epoca dell'arresto, circostanza della quale non può ad oggi documentare alcunché riservandosi di farlo in prosieguo"; la Corte, a quel punto, "quanto all'ultima eccezione la ritiene infondata avendo l'[OSCURATO:PERSONA] già beneficiato del termine in occasione della notifica del marzo 2016 e risultando ad oggi il processo rinviato solo per legittimo impedimento.

Quanto all'ulteriore questione della mancata restituzione del passaporto, posto che la stessa, ove documentata, costituirebbe un legittimo impedimento, tenuto conto della particolarità ... rinvia al 27.2.2019 h. 13.00 invitando la difesa a tempestivamente documentare la situazione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento sia alla mancata restituzione del passaporto sia con riferimento ai motivi del ritiro dello stesso.

Manda per nuova notifica all'[OSCURATO:PERSONA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore aveva depositato "... provvedimento della Corte di Appello di Dubai contenente fissazione dell'udienza per [OSCURATO:DATA_NASCITA] in lingua araba corredata di traduzione.

Informa che per quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA] pur essendogli stato riconsegnato il passaporto gli è impedito di lasciare il territorio dell'Emirato fino alla definizione del procedimento.

Chiede, quindi, un rinvio per legittimo impedimento".

La Corte di Appello aveva osservato che "... la documentazione oggi prodotta non attesta un assoluto impedimento a comparire dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha, seppur informalmente, comunicato essergli stato restituito il passaporto mentre la documentazione trasmessa dagli organismi internazionali attesta la mancanza di misure ostative alla libera circolazione dell'[OSCURATO:PERSONA]" e, perciò, "rigetta l'istanza, dichiara la contumacia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dispone procedersi oltre" invitando le parti a discutere e definendo il processo.

Alla luce della ricostruzione sopra riportata si deve concludere nel senso della assoluta correttezza della decisione.

È pacifico che l'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 3, 5.12.2018 n. 11.460, Salvucci, Rv. 275184;).

Per altro verso, si è pure chiarito che la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell' assoluta impossibilità di comparizione (cfr., art. 420ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità" (cfr., Sez. 3, sentenza n. 28547 del 29/5/2014, Falconi, Rv. 259945; cfr., anche, Sez. 4, sentenza n. 3759 del 5/6/2014, Markovic; Sez. 2, Sentenza n. 24535 del 29/05/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 244252, in cui si è affermato tale principio nel caso di un imputato detenuto all'estero sostenendo che l'impedimento dovuto a tale circostanza non può fondarsi su una mera dichiarazione, da parte del difensore che ne sia venuto a conoscenza per informazione ricevuta dal medesimo, né tale informazione determina l'obbligo, per il giudice procedente, di verificarne la fondatezza, perché altrimenti verrebbe a gravare sull'ufficio e non sull'imputato, l'onere di fornire la prova dell'impedimento; in tal senso, ancora, Cass. Pen., 5, 24.9.1997 n. 11.667, Sgarbi, Rv. 209263, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'imputato non aveva assolto all'obbligo incombentegli, essendosi limitato a richiedere che fosse la Corte di merito - cui aveva rivolto l'istanza, poi non accolta, di rinvio dell'udienza dibattimentale - ad attivarsi perché accertasse la ricorrenza delle condizioni legittimanti il rinvio).

2. Il secondo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] propongono alla attenzione della Corte censure non suscettibili di essere vagliate in questa sede perché, di fatto, tendenti a sollecitare una ulteriore e non consentita rivalutazione delle emergenze istruttorie. 2.1 Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., da ultimo, Cass. Pen, 2, 12.6.2019 n. 37.295, E.; conf., Cass. Pen., 3, 16.7.2013 n. 44.418, Argentieri).Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di appello è giunta a conclusioni del tutto analoghe a quelle cui erano pervenute le due sentenze di primo grado che avevano separatamente giudicato l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] in due distinti processi caratterizzati dalla acquisizione di elementi di prova parzialmente sovrapponibili ma che, in ogni caso, avevano consentito di pervenire alla condanna di entrambi gli imputati per le medesime condotte loro ascritte in danno dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ed in effetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in cui era stato identificato il "[OSCURATO:PERSONA]" risultante dalle dichiarazioni della persona offesa) erano stati separatamente tratti a giudizio e condannati, il primo con sentenza del Tribunale di Roma del 15.6.2010 ed il secondo con sentenza del medesimo Tribunale di Roma del 17.7.2013, per il "... delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 56, 629 cp perché, in concorso con persone non identificate ... con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva(no) atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con violenza e minaccia l'[OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di Euro 20.000,00 procurandosi così un ingiusto profitto, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà; in particolare: a) in data 23.12.2006, insieme ... e ad altre persone non identificate, lo aggrediva(no) con calci e pugni presso il locale 'Ranch e Girl' chiedendo la corresponsione della somma di denaro sopra indicata; b) il 31.1.2007, allo stesso scopo, dopo aver reiterato la richiesta di denaro, saliva(no) ... nella autovettura dell'[OSCURATO:PERSONA], lo afferrava(no) per il collo e gli spegneva(no) una sigaretta sullo zigomo e poi, bloccando la vittima con l'aiuto del complice, gli procurava(no) due ustioni sul dorso della mano con l'accendisigari del'automobile". 2.2 Entrambe le sentenze di primo grado avevano ricostruito la vicenda sulla scorta, in primo luogo, delle dichiarazioni, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile nei due giudizi, rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di come avesse conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva inizialmente chiesto di aiutarlo a gestire la parte informatica dell'agenzia di cui era titolare in cambio della possibilità di frequentare un ambiente "un po' stuzzicante" e, successivamente, gli aveva proposto di rilevare un locale notturno in Aprilia (Ranch & Girls) insieme a tale Mei cui l'[OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], accettando la proposta, aveva consegnato un assegno di 10.000vehe gli era stato successivamente restituito quando aveva deciso di tirarsi indietro.

L'[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto presente che i rapporti tra i due si erano man mano incrinati e che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto la somma di 20.000 Euro a causa del lievitare dei costi per gli interventi che erano stati necessari nel locale dove inizialmente lavoravano solo poche persone tra alcune ballerine e, tra queste, tale Giulia, fidanzata di tale "[OSCURATO:PERSONA]" che egli conosceva come "cugino" del [OSCURATO:PERSONA].

Nei due processi, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi ricostruito l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando era stato aggredito da sette-otto persone tra cui, per l'appunto, "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA], a sua volta frequentatore del locale, detto "Mazinga" o "Pupone", di cui aveva operato un riconoscimento fotografico e che gli avevano intimato di tirar fuori 20.000 Euro riferendosi evidentemente all'investimento in denaro per il locale; aveva spiegato che il Mei non era stato presente all'episodio cui non aveva assistito nemmeno il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva tuttavia cercato di giustificare i due sostenendo che erano ubriachi ed aggiungendo che forse aveva detto loro dei soldi che gli aveva richiesto rassicurandolo tuttavia di non preoccuparsi perché il fatto non si sarebbe ripetuto.

La persona offesa aveva riferito di aver riportato "qualche ecchimosi e un paio di escoriazioni" e di non essersi recato al P.S. per quieto vivere ed intendendo tirarsi fuori dal locale dove si era nuovamente recato il giorno 30.12.2006 quando vi aveva trovato molto più personale evidentemente reclutato in vista del cenone di capodanno e quando aveva fatto presente di volersi tirare indietro dall'iniziativa.

Dopo circa un mese, sempre secondo il racconto dell'[OSCURATO:PERSONA], il "Palazzo" gli aveva telefonato scusandosi per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiedendogli un incontro chiarificatore; a tal fine gli aveva dato appuntamento in [OSCURATO:PERSONA] ed egli, nonostante qualche perplessità e qualche timore, aveva accettato; se non ché, giunto sul posto, era stato circondato dal "Palazzo" che era insieme a tre persone e dall'[OSCURATO:PERSONA] che era a sua volta arrivato con un'altra autovettura insieme ad altre quattro o cinque.

I due, secondo il racconto dell'[OSCURATO:PERSONA], gli avevano nell'occasione reiterato la richiesta dei 20.000 Euro, lo avevano fatto salire di forza sulla sua autovettura dove il Palazzo lo aveva minacciato e l'[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, gli aveva bloccato la testa con il braccio sinistro e gli aveva spento la sigaretta sullo zigomo causandogli inoltre due ustioni sul dorso della mano destra con l'accendisigari.

Gli imputati avevano prelevato i documenti della vettura che avevano passato ad un complice che se ne aveva annotato gli estremi fotografando l'auto e rappresentandogli che "non si sarebbero scordati".

Il giovane, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva infine precisato di non aver sporto immediatamente denuncia ma di averlo fatto soltanto dopo essersi consultato con il suo avvocato aggiungendo di non aver ricevuto ulteriori minacce e che il [OSCURATO:PERSONA], convocato dai CC, si era mostrato sorpreso dell'accaduto, che se fosse venuto tempestivamente a conoscenza dell'episodio sarebbe intervenuto per "sistemare le cose". 2.3 Entrambi gli atti di appello avevano svolto una serie di considerazioni sulla attendibilità della ricostruzione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA]: in particolare, l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato quelle criticità che si assume nel ricorso non siano state affrontate e risolte dalla Corte di Appello che avrebbe perciò motivato in maniera sostanzialmente apparente; l'appello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta insistito sulla diversa "causale" del diverbio intercorso con l'[OSCURATO:PERSONA] il giorno 23 dicembre e, quan4ro all'episodio del gennaio, aveva ribadito i profili di inverosimiglianza della ricostruzione operata dalla persona offesa dal momento che era soltanto sulla scorta delle sue dichiarazioni che era stata affermata la sua partecipazione.

3. E' allora ed in primo luogo opportuno ricordare che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Cass.

SS.UU., 19.7.2012 n. 41.461, Bell'Arte; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1.666, Pirajno; Cass. Pen., 2, 24.9.2015 n. 43.278, Manzini).

Va inoltre ribadito che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. 3.1 La sentenza di appello, a fronte dei rilievi operati dalle difese negli atti di impugnazione, ha in primo luogo sottolineato che le due sentenze di primo grado avevano ricostruito i fatti in maniera sostanzialmente sovrapponibile e non ha mancato, nel contempo, di prendere atto delle discrasie segnalate dalle difese con gli atti di appello quale, ad esempio, le diverse date di riconsegna dell'assegno da parte del Mei come risultanti nei due processi, sostenendo che, il giorno 30.12.2006, i due potevano essersi limitati ad accordarsi per la restituzione materialmente intervenuta solo nel marzo successivo.

La Corte territoriale ha ritenuto, in definitiva, che i giudici di primo grado avessero sottoposto la persona offesa ad attento vaglio di attendibilità; ha sottolineato come l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse non incompatibile con la presenza al lavoro dell'[OSCURATO:PERSONA] ed il tempo del suo allontanamento quale rilevabile dai cartellini di presenza.

Ha in generale osservato come fosse assolutamente illogico e non credibile che l'[OSCURATO:PERSONA] potesse essersi inventato di sana pianta l'intera vicenda a partire dall'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]i per poi aggiungervi quello del 31.1.2007/ con il particolare della partecipazione ad entrambi dell'[OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto alcun motivo di coinvolgere e sulla cui presenza avrebbe potuto nel contempo in qualsiasi momento essere smentito.

I giudici del gravame hanno giudicato irrilevante la modalità di acquisizione del certificato medico relativo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui, invero, non si contesta la esistenza e la genuinità, avendo inoltre precisato che le lesioni di cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva parlato erano state notate dallo stesso brig.

Vinci quando il giovane si era risolto a denunciare i fatti.

Quanto alle dichiarazioni della Vinci, di cui la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancata identificazione e la conseguente mancata escussione nel giudizio di primo grado/ ma che era stata sentita nel processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], ne ha evidenziato la inattendibilità essendo stata costei arrestata insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per spaccio di cocaina.

Vero che, dopo averne affrontate alcune, la Corte di Appello ha sinteticamente osservato che "tutte le altre argomentazioni difensive in merito alla credibilità dell'[OSCURATO:PERSONA], ai luoghi o alle modalità dei fatti, alla presenza o meno di testimoni (...) alle contraddizioni tra testimoni, alla completezza delle indagini e/o ad altro, sono prive di sostanziale importanza riguardando circostanze di dettaglio o comunque prive di rilevanza alla luce dell'attendibile testimonianza resa dalla persona offesa" (cfr., pag. 10 della sentenza impugnata). 3.2 E, tuttavia, e come già premesso, la convergenza e conformità delle valutazioni operate dai giudici di merito nelle due sentenze di primo grado rispetto a quelle ribadite dalla Corte territoriale consentono di attingere dalle prime per verificare la complessiva "tenuta" della motivazione su cui sono fondate le decisioni di condanna.

Così, e partendo dall'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], v'è da rilevare, in primo luogo, che le difese - ed invero gli stessi odierni ricorrenti - non hanno mai contestato la "materialità" del fatto che, ad ogni modo, è stata confermata dalle dichiarazioni del Mei il quale, giunto subito dopo la discussione, aveva notato l'[OSCURATO:PERSONA] "impaurito", "rosso in faccia", "scapigliato", "con gli occhi arrossati" apprendendo dal giovane che era stato aggredito per avere infastidito "Giulia" ma che dopo qualche giorno gli aveva confidato di avere ricevuto richieste di denaro ritenendo, però, di non approfondire la vicenda. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva riferito di conoscere sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il (sedicente) Palazzo, quest'ultimo (analogamente a quanto sostenuto dall'[OSCURATO:PERSONA]) come "cugino" di [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo di non essere addentro ai rapporti di costoro con l'[OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, gli aveva fatto presente di voler uscire dalla gestione del locale; il teste aveva riferito anche della seconda aggressione correggendo il tiro dopo la contestazione del PM sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

L'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato confermato anche dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, contraddicendo il Mei, aveva precisato (nel processo a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]) di non conoscere la reale identità di [OSCURATO:PERSONA] negando altresì che fosse suo cugino; il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver conosciuto il "Palazzo" nel locale da lui precedentemente gestito e di averlo rivisto al Ranch dove lavorava la sua fidanzata (in arte) [OSCURATO:PERSONA] ("alias" [OSCURATO:PERSONA]) che aveva già in passato lavorato con la sua agenzia; aveva riferito di conoscere anche l'[OSCURATO:PERSONA] negando, tuttavia, di aver messo costoro a parte dei suoi rapporti economici con l'[OSCURATO:PERSONA] avendo appreso dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui non aveva assistito, e che, a suo dire, si era risolto in una discussione "verbale".

La sentenza del 17.7.2013 a carico del [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva accuratamente ricostruito (cfr., pagg. 7-8 della sentenza) le versioni degli odierni ricorrenti e quella della stessa Vinci (ma, invero, anche del [OSCURATO:PERSONA]), circa la causale "alternativa" che avrebbe originato la "discussione" del 23.12.2006 evidenziandone la reciproca incompatibilità e, perciò, la conclusiva inattendibilità rispetto alla narrazione della persona offesa.

Quanto all'episodio del gennaio successivo, il brigadiere Vinci aveva riferito delle bruciature che aveva potuto ancora constatare sull'[OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che era stata confermata la assenza del medesimo dal posto di lavoro nel lasso di tempo dalle 13.47 alle 15.53 in cui si sarebbe consumata la aggressione al giovane; il militare aveva anche segnalato di avere assistito ad una telefonata effettuata in vivavoce tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nella quale costui, dopo la denuncia e l'episodio del gennaio del 2007, si era lamentato della convocazione ricevuta dai CC e lo aveva inviato a trovare una soluzione bonaria con "Palazzo".3.3 In definitiva, quindi, la valutazione finale della complessiva attendibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] si fonda su considerazioni che per un verso non possono ritenersi manifestamente illogiche ovvero in diretta ed insanabile contraddizione con elementi fattuali risultanti dagli atti che, nella ricostruzione operata dalle sentenze di merito, hanno consentito di rinvenire una pluralità di riscontri esterni e di cui si è dato puntualmente conto e che hanno permesso, con argomentazioni non sindacabili in questa sede, di corroborare la attendibilità della persona offesa vagliata anche alla luce della assenza di moventi di natura calunniosa.

Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile).

Tanto premesso, osserva il collegio che i ricorsi finiscono per contestare in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo e proprio del giudice di merito; va infatti ribadito che l'obbligo di motivazione, ad una lettura complessiva dei provvedimenti di primo e secondo grado, è stato esaustivamente soddisfatto con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

4. Il terzo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] è, da ultimo, manifestamente infondato: il Tribunale (cfr., pag. 14) aveva evidenziato la complessiva gravità della vicenda sotto il profilo oggettivo, del concorso di più persone ed uso di violenza fisica che, nonostante la incensuratezza del ricorrente, non consentiva di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche.

L'appello (cfr., ivi, pag. 15) aveva rilevato l'erroneità dell'apprezzamento operato dal primo giudice nel momento in cui, a fronte del dato della incensuratezza, aveva ritenuto di valorizzare circostanze in realtà ed a suo avviso insussistenti, con particolare riferimento alla assenza di conseguenze psicofisiche riportate dalla vittima.

La Corte territoriale, dal canto suo, ha condiviso l'apprezzamento del primo giudice circa le modalità esecutive del secondo episodio in danno dell'[OSCURATO:PERSONA].

In tal modo, dunque, i giudici del gravame hanno dato rilevanza alla oggettiva gravità del fatto quale elemento tale da prevalere sulle considerazioni di natura soggettiva invece evidenziate dalla difesa: ed è appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

5. Il rigetto del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] la condanna di questi oltre che al pagamento delle spese al versamento della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27.2.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto costui responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata e continuata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ed in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato all'imputato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile rimettendone la liquidazione al giudice competente e liquidando le spese di costituzione e di assistenza nel giudizio; con sentenza del 17.7.2013, lo stesso Tribunale di Roma, in un distinto ed autonomo procedimento, aveva riconosciuto anche [OSCURATO:PERSONA] responsabile per la medesima vicenda e per il medesimo reato condannandolo alla pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; aveva inoltre condannato l'imputato a risarcire il danno patito dalla parte civile rimettendone anche in tal caso la liquidazione al giudice competente e liquidando invece le spese processuali; 2. le due sentenze venivano autonomamente impugnate dai difensori degli imputati ed i giudizi di appello riuniti per la loro naturale connessione; la Corte di Appello, in riforma della sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la sola pena pecuniaria portandola ad Euro 600 di multa revocando altresì la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; quanto alla sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha anche in tal caso ridotto la pena ad anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; 3. ricorrono per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 nullità della impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 601 cod. proc. pen.: rileva che il giudizio di appello è stato più volte differito in quanto il ricorrente si trovava negli [OSCURATO:PERSONA] sottoposto a misure restrittive della libertà personale sin quando la Corte territoriale non aveva respinto una nuova istanza di differimento ritenendo che la documentazione prodotta dalla difesa non attestasse un impedimento assoluto e quella trasmessa dagli organi internazionali desse prova della assenza di misure limitative della libertà di circolazione dell'[OSCURATO:PERSONA]; richiama i termini della istanza di differimento che era stata nell'occasione avanzata alla Corte che ha omesso di attivarsi per verificare la situazione del ricorrente, coinvolto in un procedimento civile ed effettivamente impossibilitato a lasciare il territorio degli [OSCURATO:PERSONA] e, per questa ragione, da ritenersi legittimamente impedito a partecipare al processo a suo carico (come accertato in altro procedimento pendente di fronte al GUP che ne aveva dato atto e che ne aveva puntualmente differito la trattazione); deduce, perciò, la nullità della sentenza conseguente alla illegittima dichiarazione di contumacia; 3.1.2 nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità del ricorrente: rileva come la sentenza in verifica abbia fatto propria la violazione di legge in cui era incorso il primo giudice nell'affermare la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla scorta esclusivamente delle dichiarazioni della parte civile non solo in assenza di riscontri ma di per sé caratterizzate da numerose contraddizioni; sottolinea che la Corte di Appello ha giudicato le argomentazioni difensive articolate in punto di attendibilità della parte civile prive di sostanziale rilevanza in quanto concernenti circostanze di dettaglio/ pur dando atto che esse si riferivano ai luoghi ed alle modalità dei fatti, alla presenza o meno di testimoni, e, proprio per questo, ad elementi invece assolutamente dirimenti e qualificanti; segnala che sono state ritenute non attendibili le dichiarazioni di ben 5 soggetti coinvolti a vario titolo nel Processo) duedei quali - la Vinci ed il Mei - quali testimoni, e che avevano unanimemente fornito una versione dei fatti alternativa rispetto a quella della parte civile non suffragata da alcuna indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA] anche sotto il profilo della acquisizione documentale dei nominativi dei dipendenti della associazione culturale di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era socio e che avrebbero consentito di identificare il teste oculare del diverbio del 23.12.2006; ripercorre quindi le versioni fornite dall'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai due episodi del 23.12.2006 e del 31.1.2007 che la Corte territoriale ha giudicato spontanee e ricche di particolari; quanto al primo episodio, evidenzia tuttavia la mancata linearità e logicità del racconto dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alle conseguenze della aggressione di cui sarebbe stato vittima, alla presenza di testimoni oculari di cui la parte civile non aveva saputo fornire alcuna indicazione utile nonostante fosse il titolare della attività unitamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al Mei; ribadisce, a tal proposito, che egli frequentava il locale dal giorno della sua apertura (16.11.2006) avendovi anche una partecipazione (di 10.000 Euro); osserva che l'[OSCURATO:PERSONA] era tornato nel locale il giorno 30.12.2006 alla vigilia di capodanno quando, a suo dire, erano in servizio circa 50 persone e sottolinea che, alla luce delle segnalate discrasie ed ai profili di palese inverosimiglianza, risultava coerente e lineare la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] nei due processi (a carico, rispettivamente, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Vincenzi) e dalla Vinci, la cui escussione era stata chiesta, nel processo a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e negata dal primo giudice; rileva, ancora, come la deposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse in stridente contraddizione con quanto riferito dal teste Mei in merito alle parole che gli erano state riferite ed all'aspetto fisico della persona offesa; sottolinea, per altro verso, come risulti del tutto inverosimile la stessa genesi della tentata estorsione posta in essere ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA] e del "Palazzo"; quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rileva come ancor meno verosimili siano risultate le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla seconda aggressione che, anche in tal caso, non lo aveva indotto a recarsi al [OSCURATO:PERSONA] ma a casa sua per consultarsi con il suo difensore mentre soltanto il giorno 5.2.2007 si sarebbe recato da un medico suo amico del cui certificato non vi è tuttavia menzione alcuna nella denuncia; 3.1.3 nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e comunque in ordine alla determinazione della pena: rileva che, ferma restando la discrezionalità riservata al giudice, nel caso di specie la Corte di Appello ha finito per negare le attenuanti generiche in considerazione della recidiva che, tuttavia, si fonda su fatti risalenti al 2006 ed a fronte di un delitto solo tentato e non consumato; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo: richiama le dichiarazioni attribuite al [OSCURATO:PERSONA] e riportate a pag. 7 della sentenza impugnata rilevando che esse non risultano né dall'esame reso da costui nel processo che lo aveva visto imputato insieme all'[OSCURATO:PERSONA] né, nemmeno, nel processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] in cui era stato sentito nella diversa veste di testimone; osserva che la Corte ha svilito la questione della restituzione dell'assegno di 10.000 Euro da parte del Mei all'[OSCURATO:PERSONA] i che la difesa aveva invece evidenziato in quanto intervenuta dopo che il Mei era stato convocato dai Carabinieri a séguito della denuncia dell'[OSCURATO:PERSONA]; segnala il difetto di motivazione sul contenuto della deposizione del Mei e su quella dell'operante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Dall'esame degli atti, consentito alla Corte stante la natura processuale dell'eccezione che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass. SS.UU., 31.10.2001 n. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro) risulta che il giudizio di appello si è articolato su numerose udienze: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo veniva rinviato per il legittimo impedimento di [OSCURATO:PERSONA] e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore aveva riferito che il proprio assistito era ristretto a Dubai sicché la Corte di Appello aveva nuovamente differito al 4.10.2016 disponendo accertamenti a cura dell'Interpol; a quell'udienza il processo veniva ancora differito per l'impedimento dell'imputato, avendo il difensore prodotto analogo provvedimento del GUP; seguivano ancora altri differimenti (dal 21.12.2016 al 6.6.2018) motivati dalla mancata acquisizione delle risposte o dalla trasmissione di risposte inadeguate da parte dell'Interpol e, in un caso, per la adesione del difensore alla astensione proclamata dall'organismo di categoria; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte aveva dato lettura della nota INTERPOL e, ritenuto l'impedimento dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva rinviato al [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando "... informa della nota pervenuta dal Ministero della Giustizia e dei relativi allegati dai quali emerge l'intervenuta revoca della richiesta di estradizione e del contenuto del provvedimento del GIP di Roma del 19.11.2018"; la difesa aveva eccepito nell'occasione la nullità o la tardività della notifica e riferito "... che l'[OSCURATO:PERSONA] ha recuperato lo stato libero da pochi giorni e di aver avuto una sola comunicazione telefonica nella quale l'imputato ha comunicato l'avvenuto ritiro del passaporto da parte degli Emirati, anzi la non restituzione del passaporto, ritirato all'epoca dell'arresto, circostanza della quale non può ad oggi documentare alcunché riservandosi di farlo in prosieguo"; la Corte, a quel punto, "quanto all'ultima eccezione la ritiene infondata avendo l'[OSCURATO:PERSONA] già beneficiato del termine in occasione della notifica del marzo 2016 e risultando ad oggi il processo rinviato solo per legittimo impedimento. Quanto all'ulteriore questione della mancata restituzione del passaporto, posto che la stessa, ove documentata, costituirebbe un legittimo impedimento, tenuto conto della particolarità ... rinvia al 27.2.2019 h. 13.00 invitando la difesa a tempestivamente documentare la situazione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento sia alla mancata restituzione del passaporto sia con riferimento ai motivi del ritiro dello stesso. Manda per nuova notifica all'[OSCURATO:PERSONA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]". All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore aveva depositato "... provvedimento della Corte di Appello di Dubai contenente fissazione dell'udienza per [OSCURATO:DATA_NASCITA] in lingua araba corredata di traduzione. Informa che per quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA] pur essendogli stato riconsegnato il passaporto gli è impedito di lasciare il territorio dell'Emirato fino alla definizione del procedimento. Chiede, quindi, un rinvio per legittimo impedimento". La Corte di Appello aveva osservato che "... la documentazione oggi prodotta non attesta un assoluto impedimento a comparire dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha, seppur informalmente, comunicato essergli stato restituito il passaporto mentre la documentazione trasmessa dagli organismi internazionali attesta la mancanza di misure ostative alla libera circolazione dell'[OSCURATO:PERSONA]" e, perciò, "rigetta l'istanza, dichiara la contumacia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dispone procedersi oltre" invitando le parti a discutere e definendo il processo. Alla luce della ricostruzione sopra riportata si deve concludere nel senso della assoluta correttezza della decisione. È pacifico che l'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 3, 5.12.2018 n. 11.460, Salvucci, Rv. 275184;). Per altro verso, si è pure chiarito che la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell' assoluta impossibilità di comparizione (cfr., art. 420ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità" (cfr., Sez. 3, sentenza n. 28547 del 29/5/2014, Falconi, Rv. 259945; cfr., anche, Sez. 4, sentenza n. 3759 del 5/6/2014, Markovic; Sez. 2, Sentenza n. 24535 del 29/05/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 244252, in cui si è affermato tale principio nel caso di un imputato detenuto all'estero sostenendo che l'impedimento dovuto a tale circostanza non può fondarsi su una mera dichiarazione, da parte del difensore che ne sia venuto a conoscenza per informazione ricevuta dal medesimo, né tale informazione determina l'obbligo, per il giudice procedente, di verificarne la fondatezza, perché altrimenti verrebbe a gravare sull'ufficio e non sull'imputato, l'onere di fornire la prova dell'impedimento; in tal senso, ancora, Cass. Pen., 5, 24.9.1997 n. 11.667, Sgarbi, Rv. 209263, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'imputato non aveva assolto all'obbligo incombentegli, essendosi limitato a richiedere che fosse la Corte di merito - cui aveva rivolto l'istanza, poi non accolta, di rinvio dell'udienza dibattimentale - ad attivarsi perché accertasse la ricorrenza delle condizioni legittimanti il rinvio). 2. Il secondo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] propongono alla attenzione della Corte censure non suscettibili di essere vagliate in questa sede perché, di fatto, tendenti a sollecitare una ulteriore e non consentita rivalutazione delle emergenze istruttorie. 2.1 Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., da ultimo, Cass. Pen, 2, 12.6.2019 n. 37.295, E.; conf., Cass. Pen., 3, 16.7.2013 n. 44.418, Argentieri).Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di appello è giunta a conclusioni del tutto analoghe a quelle cui erano pervenute le due sentenze di primo grado che avevano separatamente giudicato l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] in due distinti processi caratterizzati dalla acquisizione di elementi di prova parzialmente sovrapponibili ma che, in ogni caso, avevano consentito di pervenire alla condanna di entrambi gli imputati per le medesime condotte loro ascritte in danno dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ed in effetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in cui era stato identificato il "[OSCURATO:PERSONA]" risultante dalle dichiarazioni della persona offesa) erano stati separatamente tratti a giudizio e condannati, il primo con sentenza del Tribunale di Roma del 15.6.2010 ed il secondo con sentenza del medesimo Tribunale di Roma del 17.7.2013, per il "... delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 56, 629 cp perché, in concorso con persone non identificate ... con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva(no) atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con violenza e minaccia l'[OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di Euro 20.000,00 procurandosi così un ingiusto profitto, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà; in particolare: a) in data 23.12.2006, insieme ... e ad altre persone non identificate, lo aggrediva(no) con calci e pugni presso il locale 'Ranch e Girl' chiedendo la corresponsione della somma di denaro sopra indicata; b) il 31.1.2007, allo stesso scopo, dopo aver reiterato la richiesta di denaro, saliva(no) ... nella autovettura dell'[OSCURATO:PERSONA], lo afferrava(no) per il collo e gli spegneva(no) una sigaretta sullo zigomo e poi, bloccando la vittima con l'aiuto del complice, gli procurava(no) due ustioni sul dorso della mano con l'accendisigari del'automobile". 2.2 Entrambe le sentenze di primo grado avevano ricostruito la vicenda sulla scorta, in primo luogo, delle dichiarazioni, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile nei due giudizi, rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di come avesse conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva inizialmente chiesto di aiutarlo a gestire la parte informatica dell'agenzia di cui era titolare in cambio della possibilità di frequentare un ambiente "un po' stuzzicante" e, successivamente, gli aveva proposto di rilevare un locale notturno in Aprilia (Ranch & Girls) insieme a tale Mei cui l'[OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], accettando la proposta, aveva consegnato un assegno di 10.000vehe gli era stato successivamente restituito quando aveva deciso di tirarsi indietro. L'[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto presente che i rapporti tra i due si erano man mano incrinati e che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto la somma di 20.000 Euro a causa del lievitare dei costi per gli interventi che erano stati necessari nel locale dove inizialmente lavoravano solo poche persone tra alcune ballerine e, tra queste, tale Giulia, fidanzata di tale "[OSCURATO:PERSONA]" che egli conosceva come "cugino" del [OSCURATO:PERSONA]. Nei due processi, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi ricostruito l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando era stato aggredito da sette-otto persone tra cui, per l'appunto, "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA], a sua volta frequentatore del locale, detto "Mazinga" o "Pupone", di cui aveva operato un riconoscimento fotografico e che gli avevano intimato di tirar fuori 20.000 Euro riferendosi evidentemente all'investimento in denaro per il locale; aveva spiegato che il Mei non era stato presente all'episodio cui non aveva assistito nemmeno il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva tuttavia cercato di giustificare i due sostenendo che erano ubriachi ed aggiungendo che forse aveva detto loro dei soldi che gli aveva richiesto rassicurandolo tuttavia di non preoccuparsi perché il fatto non si sarebbe ripetuto. La persona offesa aveva riferito di aver riportato "qualche ecchimosi e un paio di escoriazioni" e di non essersi recato al P.S. per quieto vivere ed intendendo tirarsi fuori dal locale dove si era nuovamente recato il giorno 30.12.2006 quando vi aveva trovato molto più personale evidentemente reclutato in vista del cenone di capodanno e quando aveva fatto presente di volersi tirare indietro dall'iniziativa. Dopo circa un mese, sempre secondo il racconto dell'[OSCURATO:PERSONA], il "Palazzo" gli aveva telefonato scusandosi per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiedendogli un incontro chiarificatore; a tal fine gli aveva dato appuntamento in [OSCURATO:PERSONA] ed egli, nonostante qualche perplessità e qualche timore, aveva accettato; se non ché, giunto sul posto, era stato circondato dal "Palazzo" che era insieme a tre persone e dall'[OSCURATO:PERSONA] che era a sua volta arrivato con un'altra autovettura insieme ad altre quattro o cinque. I due, secondo il racconto dell'[OSCURATO:PERSONA], gli avevano nell'occasione reiterato la richiesta dei 20.000 Euro, lo avevano fatto salire di forza sulla sua autovettura dove il Palazzo lo aveva minacciato e l'[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, gli aveva bloccato la testa con il braccio sinistro e gli aveva spento la sigaretta sullo zigomo causandogli inoltre due ustioni sul dorso della mano destra con l'accendisigari. Gli imputati avevano prelevato i documenti della vettura che avevano passato ad un complice che se ne aveva annotato gli estremi fotografando l'auto e rappresentandogli che "non si sarebbero scordati". Il giovane, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva infine precisato di non aver sporto immediatamente denuncia ma di averlo fatto soltanto dopo essersi consultato con il suo avvocato aggiungendo di non aver ricevuto ulteriori minacce e che il [OSCURATO:PERSONA], convocato dai CC, si era mostrato sorpreso dell'accaduto, che se fosse venuto tempestivamente a conoscenza dell'episodio sarebbe intervenuto per "sistemare le cose". 2.3 Entrambi gli atti di appello avevano svolto una serie di considerazioni sulla attendibilità della ricostruzione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA]: in particolare, l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato quelle criticità che si assume nel ricorso non siano state affrontate e risolte dalla Corte di Appello che avrebbe perciò motivato in maniera sostanzialmente apparente; l'appello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta insistito sulla diversa "causale" del diverbio intercorso con l'[OSCURATO:PERSONA] il giorno 23 dicembre e, quan4ro all'episodio del gennaio, aveva ribadito i profili di inverosimiglianza della ricostruzione operata dalla persona offesa dal momento che era soltanto sulla scorta delle sue dichiarazioni che era stata affermata la sua partecipazione. 3. E' allora ed in primo luogo opportuno ricordare che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Cass. SS.UU., 19.7.2012 n. 41.461, Bell'Arte; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1.666, Pirajno; Cass. Pen., 2, 24.9.2015 n. 43.278, Manzini). Va inoltre ribadito che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. 3.1 La sentenza di appello, a fronte dei rilievi operati dalle difese negli atti di impugnazione, ha in primo luogo sottolineato che le due sentenze di primo grado avevano ricostruito i fatti in maniera sostanzialmente sovrapponibile e non ha mancato, nel contempo, di prendere atto delle discrasie segnalate dalle difese con gli atti di appello quale, ad esempio, le diverse date di riconsegna dell'assegno da parte del Mei come risultanti nei due processi, sostenendo che, il giorno 30.12.2006, i due potevano essersi limitati ad accordarsi per la restituzione materialmente intervenuta solo nel marzo successivo. La Corte territoriale ha ritenuto, in definitiva, che i giudici di primo grado avessero sottoposto la persona offesa ad attento vaglio di attendibilità; ha sottolineato come l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse non incompatibile con la presenza al lavoro dell'[OSCURATO:PERSONA] ed il tempo del suo allontanamento quale rilevabile dai cartellini di presenza. Ha in generale osservato come fosse assolutamente illogico e non credibile che l'[OSCURATO:PERSONA] potesse essersi inventato di sana pianta l'intera vicenda a partire dall'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]i per poi aggiungervi quello del 31.1.2007/ con il particolare della partecipazione ad entrambi dell'[OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto alcun motivo di coinvolgere e sulla cui presenza avrebbe potuto nel contempo in qualsiasi momento essere smentito. I giudici del gravame hanno giudicato irrilevante la modalità di acquisizione del certificato medico relativo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui, invero, non si contesta la esistenza e la genuinità, avendo inoltre precisato che le lesioni di cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva parlato erano state notate dallo stesso brig. Vinci quando il giovane si era risolto a denunciare i fatti. Quanto alle dichiarazioni della Vinci, di cui la difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancata identificazione e la conseguente mancata escussione nel giudizio di primo grado/ ma che era stata sentita nel processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], ne ha evidenziato la inattendibilità essendo stata costei arrestata insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per spaccio di cocaina. Vero che, dopo averne affrontate alcune, la Corte di Appello ha sinteticamente osservato che "tutte le altre argomentazioni difensive in merito alla credibilità dell'[OSCURATO:PERSONA], ai luoghi o alle modalità dei fatti, alla presenza o meno di testimoni (...) alle contraddizioni tra testimoni, alla completezza delle indagini e/o ad altro, sono prive di sostanziale importanza riguardando circostanze di dettaglio o comunque prive di rilevanza alla luce dell'attendibile testimonianza resa dalla persona offesa" (cfr., pag. 10 della sentenza impugnata). 3.2 E, tuttavia, e come già premesso, la convergenza e conformità delle valutazioni operate dai giudici di merito nelle due sentenze di primo grado rispetto a quelle ribadite dalla Corte territoriale consentono di attingere dalle prime per verificare la complessiva "tenuta" della motivazione su cui sono fondate le decisioni di condanna. Così, e partendo dall'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], v'è da rilevare, in primo luogo, che le difese - ed invero gli stessi odierni ricorrenti - non hanno mai contestato la "materialità" del fatto che, ad ogni modo, è stata confermata dalle dichiarazioni del Mei il quale, giunto subito dopo la discussione, aveva notato l'[OSCURATO:PERSONA] "impaurito", "rosso in faccia", "scapigliato", "con gli occhi arrossati" apprendendo dal giovane che era stato aggredito per avere infastidito "Giulia" ma che dopo qualche giorno gli aveva confidato di avere ricevuto richieste di denaro ritenendo, però, di non approfondire la vicenda. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva riferito di conoscere sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il (sedicente) Palazzo, quest'ultimo (analogamente a quanto sostenuto dall'[OSCURATO:PERSONA]) come "cugino" di [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo di non essere addentro ai rapporti di costoro con l'[OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, gli aveva fatto presente di voler uscire dalla gestione del locale; il teste aveva riferito anche della seconda aggressione correggendo il tiro dopo la contestazione del PM sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. L'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato confermato anche dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, contraddicendo il Mei, aveva precisato (nel processo a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]) di non conoscere la reale identità di [OSCURATO:PERSONA] negando altresì che fosse suo cugino; il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver conosciuto il "Palazzo" nel locale da lui precedentemente gestito e di averlo rivisto al Ranch dove lavorava la sua fidanzata (in arte) [OSCURATO:PERSONA] ("alias" [OSCURATO:PERSONA]) che aveva già in passato lavorato con la sua agenzia; aveva riferito di conoscere anche l'[OSCURATO:PERSONA] negando, tuttavia, di aver messo costoro a parte dei suoi rapporti economici con l'[OSCURATO:PERSONA] avendo appreso dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui non aveva assistito, e che, a suo dire, si era risolto in una discussione "verbale". La sentenza del 17.7.2013 a carico del [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva accuratamente ricostruito (cfr., pagg. 7-8 della sentenza) le versioni degli odierni ricorrenti e quella della stessa Vinci (ma, invero, anche del [OSCURATO:PERSONA]), circa la causale "alternativa" che avrebbe originato la "discussione" del 23.12.2006 evidenziandone la reciproca incompatibilità e, perciò, la conclusiva inattendibilità rispetto alla narrazione della persona offesa. Quanto all'episodio del gennaio successivo, il brigadiere Vinci aveva riferito delle bruciature che aveva potuto ancora constatare sull'[OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che era stata confermata la assenza del medesimo dal posto di lavoro nel lasso di tempo dalle 13.47 alle 15.53 in cui si sarebbe consumata la aggressione al giovane; il militare aveva anche segnalato di avere assistito ad una telefonata effettuata in vivavoce tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nella quale costui, dopo la denuncia e l'episodio del gennaio del 2007, si era lamentato della convocazione ricevuta dai CC e lo aveva inviato a trovare una soluzione bonaria con "Palazzo".3.3 In definitiva, quindi, la valutazione finale della complessiva attendibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] si fonda su considerazioni che per un verso non possono ritenersi manifestamente illogiche ovvero in diretta ed insanabile contraddizione con elementi fattuali risultanti dagli atti che, nella ricostruzione operata dalle sentenze di merito, hanno consentito di rinvenire una pluralità di riscontri esterni e di cui si è dato puntualmente conto e che hanno permesso, con argomentazioni non sindacabili in questa sede, di corroborare la attendibilità della persona offesa vagliata anche alla luce della assenza di moventi di natura calunniosa. Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). Tanto premesso, osserva il collegio che i ricorsi finiscono per contestare in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo e proprio del giudice di merito; va infatti ribadito che l'obbligo di motivazione, ad una lettura complessiva dei provvedimenti di primo e secondo grado, è stato esaustivamente soddisfatto con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 4. Il terzo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] è, da ultimo, manifestamente infondato: il Tribunale (cfr., pag. 14) aveva evidenziato la complessiva gravità della vicenda sotto il profilo oggettivo, del concorso di più persone ed uso di violenza fisica che, nonostante la incensuratezza del ricorrente, non consentiva di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche. L'appello (cfr., ivi, pag. 15) aveva rilevato l'erroneità dell'apprezzamento operato dal primo giudice nel momento in cui, a fronte del dato della incensuratezza, aveva ritenuto di valorizzare circostanze in realtà ed a suo avviso insussistenti, con particolare riferimento alla assenza di conseguenze psicofisiche riportate dalla vittima. La Corte territoriale, dal canto suo, ha condiviso l'apprezzamento del primo giudice circa le modalità esecutive del secondo episodio in danno dell'[OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, dunque, i giudici del gravame hanno dato rilevanza alla oggettiva gravità del fatto quale elemento tale da prevalere sulle considerazioni di natura soggettiva invece evidenziate dalla difesa: ed è appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 5. Il rigetto del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] la condanna di questi oltre che al pagamento delle spese al versamento della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. rigetta i
Sentenza Cassazione n. 45555/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris