CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza della Corte di appello di Roma del 17/10/2025;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio sulpunto della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, el'inammissibilità del ricorso nel resto.lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento dellasentenza perché il fatto non sussiste e in subordine per l'annullamento con rinvioin relazione al trattamento sanzionatorio in punto della sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del tribunale di Roma di condanna di [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati ex art. 81 cpv. c.p., 2 del D.L. 463/83 conv. in legge 11 novembre1983 n. 638 come sostituito dall'art. 3 comma VI del D.Lgs. n. 8/2016.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso perCassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi diimpugnazione.3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge e di motivazione,stante la mancata prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni aidipendenti, quale presupposto della configurabilità del reato. I modelli dm10 sucui è fondata tale prova in sentenza non sarebbero funzionali a ciò.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione, per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, siccome nonincompatibili con la gravità del fatto, che si sostiene non sussistere.5. Con il terzo motivo si contesta il rigetto della richiesta di conversionedella pena detentiva in pena pecuniaria, con violazione dell'art. 53 della L.689/1981.6. Deduce infine l'intervenuta prescrizione dei reati.7. Il ricorso è inammissibile.8. Il primo motivo è la mera reiterazione del corrispondente gravame giàcongruamente confutato dalla Corte di appello, richiamando l'univoco indirizzo dilegittimità per cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali eassistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo ilsistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova dellaeffettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppuregenerate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sullabase dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornitedallo stesso contribuente (Sez. 3 - n. 28672 del 24/09/2020 Ud. (dep. 15/10/2020) Rv. 280089 - 01).9. Quanto al secondo motivo, esso è generico, in assenza di ognispecificazione sulle ragioni della invocata applicazione delle attenuanti generiche.Tanto più a fronte della motivata esclusione delle stesse per la ritenuta gravità deifatti e per la assenza di elementi positivi, anche in linea, per quest'ultimo rilievo,con l'indirizzo per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifichenella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessionedella diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 - 01).10. Quanto alla lamentata mancata conversione della pena, va premesso checon l'appello, alla luce del relativo riepilogo riportato nella sentenza impugnata, ladifesa del ricorrente aveva chiesto in via subordinata la sostituzione della penaapplicata con pena pecuniaria.La richiesta è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello in assenzadi procura speciale.L'art. 545-bis cod. proc. pen. stabiliva, nella versione vigente sino all'entratain vigore del D. Lg.vo 31 del 19 marzo 2024 (ovvero il 04/04/2024) che il giudicepoteva avvisare le parti della possibilità di sostituzione della pena detentiva"breve" con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 della legge del 24novembre 1981 n. 689 "... se l'imputato, personalmente, o a mezzo di procuratorespeciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversadalla pena pecuniaria ...".L'art. 2, comma 1, lett. u), del D. L.vo 19 marzo 2024 n. 31, ha sostituito ilprimo comma dell'art. 545-bis cod. proc. pen. che, oggi, si limita a prevedere che"il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentivacon una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n.689" e che "quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subitodopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, ilconsenso dell'imputato, integra il dispositivo ...".Il legislatore del 2024 è intervenuto anche sul giudizio d'appello, per il qualeha dettato una disciplina specifica: l'art. 2, comma 1, lett. z), n. 1, del D. Lvo 19marzo 2024 n. 31 ha inserito, nell'art. 598-bis, cod. proc. pen., il comma 1-bis incui si prevede che "... l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può,personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memoriedi cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva contaluna delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1989 n.689".Il ricorrente risulta condannato in primo grado alla pena di mesi quattro direclusione ed euro 4000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, cometale sostituibile, ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1581, come novellato dalD. L.vo 150 del 2022, con la pena pecuniaria; alla luce della "versione" dell'art.598 bis c.p. cod. proc. pen. vigente al momento della sentenza di primo grado del3.10.2024 e quindi della successiva proposizione dell'appello, la sostituzione dellapena detentiva breve con la pena pecuniaria richiedeva in sede di gravame ilconsenso dell'imputato o del difensore munito di procura speciale. Infatti, giàprima della sentenza di primo grado impugnata con atto di appello, comeaccennato, il legislatore era intervenuto con il D. L.vo n. 31 del 2024 introducendo- con i commi 1-bis e 1-quater inseriti nell'art. 598-bisuì cod. proc. pen. - unadisciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello,prevedendo la necessità di acquisire il consenso dell'imputato, anche tramite ildifensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra lediverse pene sostitutive.Consegue che correttamente la Corte ha rilevato di non poter scrutinare ladomanda di sostituzione per mancanza di procura speciale, punto, quest'ultimo,non confutato in ricorso.È sufficiente, a tal fine, richiamare il principio, da tempo affermato da questaCorte, nel suo massimo consesso, secondo cui, ai fini dell'individuazione delregime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempodiverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitoria, ilpassaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum"impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato( da ritenersi cronologicamente corrispondente, per il caso in esame, alla data3.10.2024) e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (cfr., in talsenso, Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537 - 01 ; conf., Sez. 6, n. 19117del 23/03/2018, Rv. 273441 - 01; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Rv. 27384301; Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 26235H - 01).Anche questo motivo è quindi inammissibile.11. Infine, i fatti ascritti come commessi sino al 16.11.2019 - la cuiprescrizione matura in data il 16.5.2027 - non erano prescritti alla data dellasentenza di appello né può esaminarsi il tema, ancorchè del tutto infondato, inquesta sede, a fronte della inammissibilità del ricorso. Infatti giova ricordare chel'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza deimotivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a normadell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturatasuccessivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del22/11/2000, Rv. 217266 - 01)12. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.[OSCURATO:PERSONA] il 15 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]