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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09043/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo O) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo censura le esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità del pericolo rilevando come a fronte di condotte risalenti nel tempo, nel caso di specie sussistendo un arco temporale di ben due anni tra i fatti in contestazione e l'emissione della misura coercitiva, la presunzione di cui all'art.275 terzo comma cod. proc. pen. non consenta di prescindere da una puntuale motivazione, sul punto invece resa in termini soltanto apparenti e comunque incongrui.

In particolare, lamenta la contraddizione logica tra la ritenuta pericolosità dell'indagato e la mancanza di reati fine stante l'annullamento dell'ordinanza genetica con riferimento agli stessi dalla quale deriva la mancanza di elementi di fatto volti a dimostrare l'attualità, considerato che l'apporto causale del Moscato al sodalizio criminoso si era risolto in un'attività del tutto estemporanea ed occasionale, durata al più un mese, tale da escluderne la sua partecipazione.

Rileva sul punto che il colloquio intervenuto in data 23.3.2019 con Nuccio segna la fine di ogni sua collaborazione con il D'Alterio onde manifestamente illogica risulta la motivazione resa dal Tribunale del riesame che aggancia la valutazione di pericolosità o ad elementi stereotipati quali la gravità del fatto o a condotte, quali quelle di estorsione poste in essere ai danni dei sodali, che neppure figurano nella richiesta cautelare.

2.2. Con il secondo motivo contesta, invocando il vizio motivazionale, la sussistenza della gravità indiziaria, rilevando come il ruolo quasi verticistico attribuito all'indagato all'interno dell'associazione fosse ampiamente contraddetto dalle pressioni subite dal D'Alterio che lo minacciava di "far arrivare gente da Napoli" ove non avesse provveduto al saldo della sua fornitura, dall'interruzione di ogni rapporto con lo stesso D'Alterio per effetto delle rappresaglie subite, dal fatto che il prezzo per l'acquisto praticatogli dal sodalizio per l'acquisto della cocaina, pari ad 80 euro al grammo, era il doppio di quello corrente sul mercato e dalla frode posta in essere ai suoi danni in occasione dell'ultima fornitura acquista avendogli il D'Alterio sottratto ben 17 grammi, tutti elementi volti a sconfessare il perseguimento di un fine comune con gli altri sodali evidenzianti al contrario la volontà del dominus di rovinarlo economicamente.

Contesta altresì che la partecipazione dell'indagato alla consorteria criminosa potesse farsi risalire al 10 febbraio 2019 trattandosi di deduzione contraddetta dal contenuto del colloquio intercorso il 16.3.2019 da cui si evince che il Moscato si limitava a rifornirsi dal D'alterio essendo un operatore autonomo e rileva, quanto al periodo antecedente, che l'annullamento dell'ordinanza genetica con riferimento ai reati fine renda priva del necessario supporto dimostrativo l'attività posta in essere dal Moscato come spacciatore o come stabile acquirente.

Evidenzia al riguardo che se non vi è titolo cautelare per i reati fine, non può, per converso, essere delineata alcuna partecipazione, fondandosi la stessa prova indiziaria sul perfezionamento delle singole cessioni a terzi.

Lamenta, infine, la manifesta illogicità del ragionamento seguito dai giudici della cautela che nel riconoscere al Moscato il ruolo di spacciatore autonomo finiscono con l'escludere automaticamente l'intraneità dell'indagato al sodalizio

2.3. Con il terzo motivo lamenta l'incongruità della motivazione resa in ordine all'adeguatezza della misura cautelare che incentrandosi sulla mancata dimostrazione da parte dell'indagato di un mutato stile di vita, avrebbe potuto costituire al più una risposta in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, non risolvendo affatto il tema posto dalla difesa relativo all'idoneità degli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA] 1.Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al secondo motivo, afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Al riguardo deve essere in primo luogo rilevato che la mancata conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare con riferimento ai reati fine contestati all'indagato non configura alcuna preclusione alla configurabilità, neppure in punto di fumus, del delitto associativo né ai fini dell'esistenza della consorteria criminosa, né della condotta di partecipazione (Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 - dep. 25/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).

Considerato, infatti, che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, ne consegue che, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, risulta irrilevante la mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati- fine, cui segue, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione", stante l'autonomia tra i due delitti, è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato di scopo".

Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, ben può essere desunto da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico dell'imputato in una struttura tendenzialmente stabile, costituita da tre o più persone, che disponga di un'organizzazione, fatta di risorse umane e materiali adeguate alla realizzazione del programma criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, i giudici del riesame hanno evidenziato un pluralità di elementi indiziari, tratti da intercettazioni, servizi di 0.C.P., dal verbale di sequestro di cocaina eseguito all'interno della lavanderia e dal rinvenimento di un brogliaccio manoscritto con indicazione di cifre e denaro dovute al Moscato dai vari acquirenti, sussumibili nei facta concludentia indicativi dell'adesione al pactum sceleris, quali il fatto che la lavanderia gestita dall'indagato fungesse, successivamente all'arresto del dominus [OSCURATO:PERSONA]Alterio, da base logistica per la ricezione dei proventi e per lo scambio di informazioni tra gli associati, ivi compreso, stante l'assunzione alle sue dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]Alterio come operaia, il di lei fratello ristretto agli arresti domiciliari, nonchè da luogo sia per la custodia che per lo smistamento della sostanza stupefacente sul territorio, che egli fosse (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) addetto al taglio, allo stoccaggio e alla preparazione all'interno della lavanderia della cocaina in dosi che consegnava per lo smercio anche agli altri sodali, che a alla sua persona fossero diretti i commenti favorevoli del coindagato Perna, tratti dall'intercettazione di un colloquio con altro sodale, sul fatto che in circa due mesi dall'arresto del capo fosse riuscito non solo a saldare i debiti con i fornitori di droga, ma a procurare "a Nuccio" (ovverosia [OSCURATO:PERSONA]Alterio) ulteriori guadagni.

Rispetto al suddetto composito quadro indiziario, non possono trovare ingresso le contestazioni svolte dalla difesa che, compendiandosi in interpretazioni alternative del materiale intercettato o comunque in una diversa valutazione dei singoli elementi evidenziati dall'ordinanza impugnata, incorrono nella censura dell'inammissibilità.

Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).

In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, riservati alla valutazione dei giudici della cautela, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv.269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), che nel caso di specie la difesa non riesce ad evidenziare.

Né alcun varco può essere aperto nella presente fase cautelare alle disquisizioni difensive in ordine alla veste di autonomo spacciatore attribuita all'indagato al fine di contrastare la ravvisabilità del vincolo partecipativo: ai puntuali rilievi spesi dall'ordinanza impugnata in ordine all'assenza di incompatibilità di tale ruolo con l'intraneità al sodalizio, deve aggiungersi che comunque le doglianze in esame non elidono la valenza indiziaria del compendio esaminato dai giudici del riesame, come sopra riportato sul quale si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza: invero l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti.

2. Neanche il primo motivo, inscindibilmente connesso al terzo e perciò suscettibile di trattazione congiunta afferendo entrambi al quadro cautelare, può essere ritenuto ammissibile.

Essendo il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ricompreso fra quelli indicati dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', ivi prevista a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo.

E poiché secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posteríor generalis non derogat priori speciali, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ne deriva che la "attualità" e la "concretezza" del pericolo per il reato in contestazione deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato preventivamente dal legislatore, con la conseguenza che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.

Nella specie, non soltanto la difesa non ha allegato alcuna ragione contraria, ma si è limitata a svolgere contestazioni meramente contestative e a rilevare il tempo trascorso tra l'adozione della misura e i fatti in contestazione.Su tale punto deve tuttavia rilevarsi che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la distanza cronologica tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede una motivazione particolarmente approfondita in ordine alle modalità realizzative della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio-ambientale, (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242).

Di tale motivazione il Tribunale salernitano risulta essersi fatto pienamente carico, avendo evidenziato a fondamento della prognosi recidivante il ruolo primario e propulsivo Aa0.: i svolto'(all'interno del sodalizio, la professionalità nelle operazioni di acquisizione e smercio della droga attraverso le quali l'indagato è riuscito sia a ripianare i debiti pregressi dell'associazione sia ad assicurare alla stessa ulteriori guadagni, l'interlocuzione continua con gli associati, la destinazione della lavanderia a base logistica per lo smercio della droga, tutti elementi che in quanto indici di un radicato inserimento del Moscato nel settore del narcotraffico e di una sua propensione criminale risultano pienamente idonei a superare lo iato temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare.

Neanche con riferimento all'adeguatezza della misura cautelare la difesa ha fornito alcun elemento atto a superare la presunzione ex lege limitandosi solo a contestare la motivazione resa sul punto dalla ordinanza impugnata, che non risulta invece affetta da alcuna manifesta illogicità né da incongruenze: i giudici di merito hanno correttamente ravvisato che il pericolo di recidivanza doveva essere presidiato soltanto con la misura coercitiva di massimo rigore, considerando che l'assenza di mutamento nello stile di vita e di ripudio del pregresso percorso antisociale non potevano far ritenere rescissi i legami dell'indagato con il settore criminale in cui aveva fino ad allora operato.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo O) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo censura le esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità del pericolo rilevando come a fronte di condotte risalenti nel tempo, nel caso di specie sussistendo un arco temporale di ben due anni tra i fatti in contestazione e l'emissione della misura coercitiva, la presunzione di cui all'art.275 terzo comma cod. proc. pen. non consenta di prescindere da una puntuale motivazione, sul punto invece resa in termini soltanto apparenti e comunque incongrui. In particolare, lamenta la contraddizione logica tra la ritenuta pericolosità dell'indagato e la mancanza di reati fine stante l'annullamento dell'ordinanza genetica con riferimento agli stessi dalla quale deriva la mancanza di elementi di fatto volti a dimostrare l'attualità, considerato che l'apporto causale del Moscato al sodalizio criminoso si era risolto in un'attività del tutto estemporanea ed occasionale, durata al più un mese, tale da escluderne la sua partecipazione. Rileva sul punto che il colloquio intervenuto in data 23.3.2019 con Nuccio segna la fine di ogni sua collaborazione con il D'Alterio onde manifestamente illogica risulta la motivazione resa dal Tribunale del riesame che aggancia la valutazione di pericolosità o ad elementi stereotipati quali la gravità del fatto o a condotte, quali quelle di estorsione poste in essere ai danni dei sodali, che neppure figurano nella richiesta cautelare. 2.2. Con il secondo motivo contesta, invocando il vizio motivazionale, la sussistenza della gravità indiziaria, rilevando come il ruolo quasi verticistico attribuito all'indagato all'interno dell'associazione fosse ampiamente contraddetto dalle pressioni subite dal D'Alterio che lo minacciava di "far arrivare gente da Napoli" ove non avesse provveduto al saldo della sua fornitura, dall'interruzione di ogni rapporto con lo stesso D'Alterio per effetto delle rappresaglie subite, dal fatto che il prezzo per l'acquisto praticatogli dal sodalizio per l'acquisto della cocaina, pari ad 80 euro al grammo, era il doppio di quello corrente sul mercato e dalla frode posta in essere ai suoi danni in occasione dell'ultima fornitura acquista avendogli il D'Alterio sottratto ben 17 grammi, tutti elementi volti a sconfessare il perseguimento di un fine comune con gli altri sodali evidenzianti al contrario la volontà del dominus di rovinarlo economicamente. Contesta altresì che la partecipazione dell'indagato alla consorteria criminosa potesse farsi risalire al 10 febbraio 2019 trattandosi di deduzione contraddetta dal contenuto del colloquio intercorso il 16.3.2019 da cui si evince che il Moscato si limitava a rifornirsi dal D'alterio essendo un operatore autonomo e rileva, quanto al periodo antecedente, che l'annullamento dell'ordinanza genetica con riferimento ai reati fine renda priva del necessario supporto dimostrativo l'attività posta in essere dal Moscato come spacciatore o come stabile acquirente. Evidenzia al riguardo che se non vi è titolo cautelare per i reati fine, non può, per converso, essere delineata alcuna partecipazione, fondandosi la stessa prova indiziaria sul perfezionamento delle singole cessioni a terzi. Lamenta, infine, la manifesta illogicità del ragionamento seguito dai giudici della cautela che nel riconoscere al Moscato il ruolo di spacciatore autonomo finiscono con l'escludere automaticamente l'intraneità dell'indagato al sodalizio 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'incongruità della motivazione resa in ordine all'adeguatezza della misura cautelare che incentrandosi sulla mancata dimostrazione da parte dell'indagato di un mutato stile di vita, avrebbe potuto costituire al più una risposta in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, non risolvendo affatto il tema posto dalla difesa relativo all'idoneità degli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA] 1.Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al secondo motivo, afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Al riguardo deve essere in primo luogo rilevato che la mancata conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare con riferimento ai reati fine contestati all'indagato non configura alcuna preclusione alla configurabilità, neppure in punto di fumus, del delitto associativo né ai fini dell'esistenza della consorteria criminosa, né della condotta di partecipazione (Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 - dep. 25/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). Considerato, infatti, che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, ne consegue che, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, risulta irrilevante la mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati- fine, cui segue, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione", stante l'autonomia tra i due delitti, è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato di scopo". Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, ben può essere desunto da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico dell'imputato in una struttura tendenzialmente stabile, costituita da tre o più persone, che disponga di un'organizzazione, fatta di risorse umane e materiali adeguate alla realizzazione del programma criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, i giudici del riesame hanno evidenziato un pluralità di elementi indiziari, tratti da intercettazioni, servizi di 0.C.P., dal verbale di sequestro di cocaina eseguito all'interno della lavanderia e dal rinvenimento di un brogliaccio manoscritto con indicazione di cifre e denaro dovute al Moscato dai vari acquirenti, sussumibili nei facta concludentia indicativi dell'adesione al pactum sceleris, quali il fatto che la lavanderia gestita dall'indagato fungesse, successivamente all'arresto del dominus [OSCURATO:PERSONA]Alterio, da base logistica per la ricezione dei proventi e per lo scambio di informazioni tra gli associati, ivi compreso, stante l'assunzione alle sue dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]Alterio come operaia, il di lei fratello ristretto agli arresti domiciliari, nonchè da luogo sia per la custodia che per lo smistamento della sostanza stupefacente sul territorio, che egli fosse (unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) addetto al taglio, allo stoccaggio e alla preparazione all'interno della lavanderia della cocaina in dosi che consegnava per lo smercio anche agli altri sodali, che a alla sua persona fossero diretti i commenti favorevoli del coindagato Perna, tratti dall'intercettazione di un colloquio con altro sodale, sul fatto che in circa due mesi dall'arresto del capo fosse riuscito non solo a saldare i debiti con i fornitori di droga, ma a procurare "a Nuccio" (ovverosia [OSCURATO:PERSONA]Alterio) ulteriori guadagni. Rispetto al suddetto composito quadro indiziario, non possono trovare ingresso le contestazioni svolte dalla difesa che, compendiandosi in interpretazioni alternative del materiale intercettato o comunque in una diversa valutazione dei singoli elementi evidenziati dall'ordinanza impugnata, incorrono nella censura dell'inammissibilità. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, riservati alla valutazione dei giudici della cautela, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv.269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), che nel caso di specie la difesa non riesce ad evidenziare. Né alcun varco può essere aperto nella presente fase cautelare alle disquisizioni difensive in ordine alla veste di autonomo spacciatore attribuita all'indagato al fine di contrastare la ravvisabilità del vincolo partecipativo: ai puntuali rilievi spesi dall'ordinanza impugnata in ordine all'assenza di incompatibilità di tale ruolo con l'intraneità al sodalizio, deve aggiungersi che comunque le doglianze in esame non elidono la valenza indiziaria del compendio esaminato dai giudici del riesame, come sopra riportato sul quale si fonda la qualificata probabilità di colpevolezza: invero l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti. 2. Neanche il primo motivo, inscindibilmente connesso al terzo e perciò suscettibile di trattazione congiunta afferendo entrambi al quadro cautelare, può essere ritenuto ammissibile. Essendo il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ricompreso fra quelli indicati dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', ivi prevista a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo. E poiché secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posteríor generalis non derogat priori speciali, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ne deriva che la "attualità" e la "concretezza" del pericolo per il reato in contestazione deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato preventivamente dal legislatore, con la conseguenza che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. Nella specie, non soltanto la difesa non ha allegato alcuna ragione contraria, ma si è limitata a svolgere contestazioni meramente contestative e a rilevare il tempo trascorso tra l'adozione della misura e i fatti in contestazione.Su tale punto deve tuttavia rilevarsi che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la distanza cronologica tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede una motivazione particolarmente approfondita in ordine alle modalità realizzative della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio-ambientale, (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242). Di tale motivazione il Tribunale salernitano risulta essersi fatto pienamente carico, avendo evidenziato a fondamento della prognosi recidivante il ruolo primario e propulsivo Aa0.: i svolto'(all'interno del sodalizio, la professionalità nelle operazioni di acquisizione e smercio della droga attraverso le quali l'indagato è riuscito sia a ripianare i debiti pregressi dell'associazione sia ad assicurare alla stessa ulteriori guadagni, l'interlocuzione continua con gli associati, la destinazione della lavanderia a base logistica per lo smercio della droga, tutti elementi che in quanto indici di un radicato inserimento del Moscato nel settore del narcotraffico e di una sua propensione criminale risultano pienamente idonei a superare lo iato temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare. Neanche con riferimento all'adeguatezza della misura cautelare la difesa ha fornito alcun elemento atto a superare la presunzione ex lege limitandosi solo a contestare la motivazione resa sul punto dalla ordinanza impugnata, che non risulta invece affetta da alcuna manifesta illogicità né da incongruenze: i giudici di merito hanno correttamente ravvisato che il pericolo di recidivanza doveva essere presidiato soltanto con la misura coercitiva di massimo rigore, considerando che l'assenza di mutamento nello stile di vita e di ripudio del pregresso percorso antisociale non potevano far ritenere rescissi i legami dell'indagato con il settore criminale in cui aveva fino ad allora operato. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda a
Sentenza Cassazione n. 09043/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris