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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 29063/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10515/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ex lege domiciliat a i n [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - CATANZARO n.2529/2020 depositata i l 15/10 /2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cosentino gestione impianti sportivi era destinatario di diverse cartelle di pagamento che avversava avanti il giudice di prossimità, trovando parziale accoglimento delle proprie ragioni circa la regolarità della procedura di notifica.

Ricorreva in appello l'ente esattore rilevando l'avvenuta regolare notifica via pec anche delle cartelle ritenute irritualmente notificate dal giudice di primo grado.

L'appello era ritenuto fondato, ma il patrono erariale ritiene che sia stata omessa la pronuncia su una di esse cartelle, donde propone ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 112 del medesimo codice di rito.

Nella sostanza, si rappresenta di aver indicato l'elenco delle cartelle da ritenersi ritualmente notificate, che il collegio di appello ne abbia verificato la rituale notificazione, ma che abbia omesso di pronunciare in ordine alla cartella n. 034/2014/0040308552/000.

Dagli atti processuali riprodotti all'interno del ricorso per Cassazione, in ossequio al principio di completezza di cui all'articolo 366 del codice di procedura civile, si evidenzia che la prefata cartella rientrava nell'oggetto della domanda, mentre non se ne trova traccia né nella motivazione, né nel dispositivo della sentenza qui in scrutinio.

Occorre ricordare come sia dato acquisito quello per cui in tema di giudizio di cassazione, l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (cfr. Cass.

III, n. 16899/2023).

Altresì, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti.

Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (cfr. Cass.

VI-4, n. 5730/2020).

Il ricorso è quindi fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si pronunci su tutti i profili che erano stati oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria per la Calabria – Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10515/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ex lege domiciliat a i n [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - CATANZARO n.2529/2020 depositata i l 15/10 /2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cosentino gestione impianti sportivi era destinatario di diverse cartelle di pagamento che avversava avanti il giudice di prossimità, trovando parziale accoglimento delle proprie ragioni circa la regolarità della procedura di notifica. Ricorreva in appello l'ente esattore rilevando l'avvenuta regolare notifica via pec anche delle cartelle ritenute irritualmente notificate dal giudice di primo grado. L'appello era ritenuto fondato, ma il patrono erariale ritiene che sia stata omessa la pronuncia su una di esse cartelle, donde propone ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 112 del medesimo codice di rito. Nella sostanza, si rappresenta di aver indicato l'elenco delle cartelle da ritenersi ritualmente notificate, che il collegio di appello ne abbia verificato la rituale notificazione, ma che abbia omesso di pronunciare in ordine alla cartella n. 034/2014/0040308552/000. Dagli atti processuali riprodotti all'interno del ricorso per Cassazione, in ossequio al principio di completezza di cui all'articolo 366 del codice di procedura civile, si evidenzia che la prefata cartella rientrava nell'oggetto della domanda, mentre non se ne trova traccia né nella motivazione, né nel dispositivo della sentenza qui in scrutinio. Occorre ricordare come sia dato acquisito quello per cui in tema di giudizio di cassazione, l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (cfr. Cass. III, n. 16899/2023). Altresì, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (cfr. Cass. VI-4, n. 5730/2020). Il ricorso è quindi fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si pronunci su tutti i profili che erano stati oggetto di impugnazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria per la Calabria – Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche s
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