Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 07285/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25292-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] cartella esattoriale R.G.N.25292/2020 Cron.

Rep.

Ud.15/02/2024 CC avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/01/2020 R.G.N. 90/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un preavviso di fermo notificato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e fondato su una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi non pagati e somme aggiuntive.

Riteneva la Corte che il credito dell’Inps non fosse prescritto per il decorso del tempo successivo alla notifica della cartella poiché la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art.1, co.623 l. n.147/13.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata, al pari della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:SOCIETA] ha conferito procura difensiva senza svolgere attività difensiva.

All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed errata applicazione dell’art.1, co.618 e 623 l. n.147/13, per non avere la Corte considerato che la definizione agevolata prevista da detta normativa non si applica ai crediti dell’Inps, e quindi nemmeno operava la sospensione della prescrizione.Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art.1, co.618 l. n.147/13 la definizione agevolata si applica ai “r , la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, co.623, l. n.147/13 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (v. in tal senso Cass.1893/20).

Occorre però verificare se la definizione agevolata si applichi ai crediti previdenziali. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25292-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] cartella esattoriale R.G.N.25292/2020 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/01/2020 R.G.N. 90/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un preavviso di fermo notificato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e fondato su una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi non pagati e somme aggiuntive. Riteneva la Corte che il credito dell’Inps non fosse prescritto per il decorso del tempo successivo alla notifica della cartella poiché la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art.1, co.623 l. n.147/13. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata, al pari della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:SOCIETA] ha conferito procura difensiva senza svolgere attività difensiva. All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed errata applicazione dell’art.1, co.618 e 623 l. n.147/13, per non avere la Corte considerato che la definizione agevolata prevista da detta normativa non si applica ai crediti dell’Inps, e quindi nemmeno operava la sospensione della prescrizione.Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art.1, co.618 l. n.147/13 la definizione agevolata si applica ai “r , la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, co.623, l. n.147/13 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (v. in tal senso Cass.1893/20). Occorre però verificare se la definizione agevolata si applichi ai crediti previdenziali. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudi
Sentenza Cassazione n. 07285/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris