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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 22527/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2025, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge (in relazione agli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. e 125, 274 e 299 cod. proc. pen., 27, secondo comma Cost. e 6 CEDU.

In particolare, lamenta il ricorrente - evidenziando la necessità di lavorare anche in altre città del territorio nazionale - che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le dichiarazioni del neo-collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non presenti al momento dell'emissione del titolo custodiale e che attestano l'assoluta mancanza di conoscenza della persona e delle fattezze di Amaddeo da parte del dichiarante.

Il Tribunale avrebbe, inoltre, tautologicamente ritenuto tuttora attuali le necessità cautelari, riferite a condotte commesse in ipotesi nel 2016, senza valorizzare il lungo lasso di tempo intercorso prima della misura (non emergendo ulteriori comportamenti illeciti) e dopo la sua esecuzione (con pieno rispetto delle prescrizioni).

3. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha correttamente sottolineato, da un lato, quanto al fumus, l'irrilevanza dimostrativa delle emergenze istruttorie segnalate dalla difesa (posto che al ricorrente è contestata - sulla base di quanto emerso soprattutto nell'attività di intercettazione telefonica - la partecipazione a un'associazione semplice, finalizzata all'occupazione abusiva di alloggi e ad altri delitti contro la pubblica amministrazione, di modo che il mancato riconoscimento da parte di un esponente della criminalità di tipo mafioso è di per sé probatoriamente neutro, ferma restando la parzialità dell'istruzione ancora in corso) e, dall'altro, quanto al periculum, sottolineando come il cosiddetto tempo silente trascorso dalla commissione del reato non costituisca oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, che nel caso di specie non sono emersi (Sez. 4, n. 12719 del 25/02/2025, Milazzo, non mass.; Sez. 1, n. 14355 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Berti, non mass.; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567-01).

In difetto di specifiche deduzioni, non emerge neppure un'effettiva incompatibilità della misura in atto rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa, espletata sinora regolarmente.

L'apparato argomentativo risulta privo di vizi logici ed è coerente con i principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice e risulta, pertanto, intangibile nel giudizio di legittimità.

Tutti i profili di censura, meramente reiterativi, risultano, dunque, generici e, comunque, manifestamente infondati.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente (cfr.

Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2025, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge (in relazione agli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. e 125, 274 e 299 cod. proc. pen., 27, secondo comma Cost. e 6 CEDU. In particolare, lamenta il ricorrente - evidenziando la necessità di lavorare anche in altre città del territorio nazionale - che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le dichiarazioni del neo-collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non presenti al momento dell'emissione del titolo custodiale e che attestano l'assoluta mancanza di conoscenza della persona e delle fattezze di Amaddeo da parte del dichiarante. Il Tribunale avrebbe, inoltre, tautologicamente ritenuto tuttora attuali le necessità cautelari, riferite a condotte commesse in ipotesi nel 2016, senza valorizzare il lungo lasso di tempo intercorso prima della misura (non emergendo ulteriori comportamenti illeciti) e dopo la sua esecuzione (con pieno rispetto delle prescrizioni). 3. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha correttamente sottolineato, da un lato, quanto al fumus, l'irrilevanza dimostrativa delle emergenze istruttorie segnalate dalla difesa (posto che al ricorrente è contestata - sulla base di quanto emerso soprattutto nell'attività di intercettazione telefonica - la partecipazione a un'associazione semplice, finalizzata all'occupazione abusiva di alloggi e ad altri delitti contro la pubblica amministrazione, di modo che il mancato riconoscimento da parte di un esponente della criminalità di tipo mafioso è di per sé probatoriamente neutro, ferma restando la parzialità dell'istruzione ancora in corso) e, dall'altro, quanto al periculum, sottolineando come il cosiddetto tempo silente trascorso dalla commissione del reato non costituisca oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, che nel caso di specie non sono emersi (Sez. 4, n. 12719 del 25/02/2025, Milazzo, non mass.; Sez. 1, n. 14355 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Berti, non mass.; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567-01). In difetto di specifiche deduzioni, non emerge neppure un'effettiva incompatibilità della misura in atto rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa, espletata sinora regolarmente. L'apparato argomentativo risulta privo di vizi logici ed è coerente con i principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice e risulta, pertanto, intangibile nel giudizio di legittimità. Tutti i profili di censura, meramente reiterativi, risultano, dunque, generici e, comunque, manifestamente infondati. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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