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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14784/2024

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sul ricorso iscritto al n. 9610/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1449/1/2016, depositata in data 01 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: AVV. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2007 -art. 38 D.P.R. 600/73

1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Torino, emetteva due avvisi di accertamento sintetico (nn.

T7E012303357/2012 e T7E012303360/2012) con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] (euro 61.413,00) e di [OSCURATO:PERSONA] (euro 50.231,60), per l’anno di imposta 2007, in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva, ovvero, per quanto qui rilevi, per l’esborso delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

2. I contribuenti proponevano ricorso che veniva rigettato dalla CTP di Torino.

3. La CTR del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti.

In particolare, i giudici del gravame rilevavano che l’Agenzia aveva applicato nell’accertamento il disposto contenuto nella tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, calcolando ai fini de quibus le rate di ammortamento del mutuo.

Detta normativa secondaria era, invece, ritenuta illegittima dalla CTR «sulla base dell’abnormità dei risultati cui essa perviene» e della disparità di trattamento tra chi acquisisce la disponibilità dell’abitazione principale sulla base di un contratto di locazione (non soggetto ad accertamento sintetico) e chi, invece, acquisisce il bene sulla base di un contratto di acquisto garantito da mutuo.

La CTR disapplicava, nella specie, la disciplina sul redditometro e, espunte le rate di ammortamento del mutuo dall’accertamento, rideterminava in euro 29.062,57 il reddito in capo ad ognuno dei contribuenti.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. La ricorrente propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, del D.M. 10.9.1992, del provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli artt. 3 e 54 Cost., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Precisamente, lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto di disapplicare –ritenendole illegittime – le disposizioni ministeriali del cd. redditometro in ordine ai criteri di computo reddituale delle rate di mutuo sull’abitazione principale.

Il motivo è fondato.

2. Va premesso che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811).

Il sistema del «redditometro» collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.

L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

3. Con specifico riferimento ai contratti di finanziamento stipulati dal contribuente, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui in caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (cd. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, ove sia applicabile ratione temporis il D.M. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all’importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo - a differenza del nuovo redditometro di cui ai D.M. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente (in tali termini Cass. 25/1/2021 n. 1494/2021, Cass. 31/1/2024 n. 2893/2024 e Cass. 1/2/2024 n. 3032/2024).

Peraltro, contrariamente a quanto rilevato dalla CTR, la tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 prevedeva che anche i canoni di locazione delle residenze fossero moltiplicati per i rispettivi coefficienti, come risulta evidente, sia dal punto 6.6, secondo cui, per le residenze principali e secondarie in locazione non stagionale, valevano «gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione» (prima colonna), somma che andava poi moltiplicata per i coefficienti 3 (per le residenze principali) e 4 (per le residenze secondarie) indicati nella seconda colonna, sia dal punto 6.7, secondo cui, per le residenze secondarie in locazione stagionale, «[l]’importo è costituito dall’ammontare del canone di locazione» (prima colonna), da moltiplicare per il coefficiente 6 (secondo comma) (così Cass. cit. n. 1494/2021).

4. Inoltre, come già affermato, anche recentemente, da questa Corte (cfr. Cass. 22/02/2024 n. 4785/2024), i decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 contenenti i coefficienti per la valutazione dei beni indice stabiliscono i parametri del redditometro, integrano direttamente la generale previsione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e, pertanto, costituiscono a tutti gli effetti norme giuridiche che il giudice è tenuto ad applicare e non può disapplicare sic et simpliciter .

Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicato di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, potendo solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla loro provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalle norme medesime (Cass. 19/12/2011, n. 27545).

5. Infine, l’accertamento redditometrico basato sui beni indice di cui al D.M. del 10 settembre 1992 è stato ritenuto conforme al tessuto costituzionale con la sentenza n. 283 del 1987 affermando che i metodi di accertamento induttivo previsti dall’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, pur se fondano su presunzioni, iuris tantume non juris et de jure , sono rispettosi dell’art. 53 della Costituzione in quanto ancorano l’accertamento ad elementi che devono essere rigorosamente dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva; trattasi di un accertamento presuntivo, che lungi dal violare il principio costituzionale della correlazione tra capacità contributiva e imposizione tributaria, ne costituisce un mezzo di attuazione in quanto reso ragionevole dal ricorso a indici idonei a dare fondamento reale alla corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.

6. Nella specie, la disapplicazione della sopra richiamata normativa ad opera della CTR, per l’asserita abnormità dei risultati cui essa perviene, è errata in quanto si pone in contrasto con i sopra richiamati principi; la sentenza va, quindi, cassata nella parte in cui esclude dai redditi imponibili dell’anno di accertamento, 2007, le rate di ammortamento del mutuo.

7. Va, pertanto, accolto l’unico motivo di ricorso, in relazione al quale la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 9610/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1449/1/2016, depositata in data 01 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: AVV. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2007 -art. 38 D.P.R. 600/73 1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Torino, emetteva due avvisi di accertamento sintetico (nn. T7E012303357/2012 e T7E012303360/2012) con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] (euro 61.413,00) e di [OSCURATO:PERSONA] (euro 50.231,60), per l’anno di imposta 2007, in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva, ovvero, per quanto qui rilevi, per l’esborso delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. 2. I contribuenti proponevano ricorso che veniva rigettato dalla CTP di Torino. 3. La CTR del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti. In particolare, i giudici del gravame rilevavano che l’Agenzia aveva applicato nell’accertamento il disposto contenuto nella tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, calcolando ai fini de quibus le rate di ammortamento del mutuo. Detta normativa secondaria era, invece, ritenuta illegittima dalla CTR «sulla base dell’abnormità dei risultati cui essa perviene» e della disparità di trattamento tra chi acquisisce la disponibilità dell’abitazione principale sulla base di un contratto di locazione (non soggetto ad accertamento sintetico) e chi, invece, acquisisce il bene sulla base di un contratto di acquisto garantito da mutuo. La CTR disapplicava, nella specie, la disciplina sul redditometro e, espunte le rate di ammortamento del mutuo dall’accertamento, rideterminava in euro 29.062,57 il reddito in capo ad ognuno dei contribuenti. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. La ricorrente propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, del D.M. 10.9.1992, del provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli artt. 3 e 54 Cost., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Precisamente, lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto di disapplicare –ritenendole illegittime – le disposizioni ministeriali del cd. redditometro in ordine ai criteri di computo reddituale delle rate di mutuo sull’abitazione principale. Il motivo è fondato. 2. Va premesso che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del «redditometro» collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. 3. Con specifico riferimento ai contratti di finanziamento stipulati dal contribuente, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui in caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (cd. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, ove sia applicabile ratione temporis il D.M. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all’importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo - a differenza del nuovo redditometro di cui ai D.M. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente (in tali termini Cass. 25/1/2021 n. 1494/2021, Cass. 31/1/2024 n. 2893/2024 e Cass. 1/2/2024 n. 3032/2024). Peraltro, contrariamente a quanto rilevato dalla CTR, la tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 prevedeva che anche i canoni di locazione delle residenze fossero moltiplicati per i rispettivi coefficienti, come risulta evidente, sia dal punto 6.6, secondo cui, per le residenze principali e secondarie in locazione non stagionale, valevano «gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione» (prima colonna), somma che andava poi moltiplicata per i coefficienti 3 (per le residenze principali) e 4 (per le residenze secondarie) indicati nella seconda colonna, sia dal punto 6.7, secondo cui, per le residenze secondarie in locazione stagionale, «[l]’importo è costituito dall’ammontare del canone di locazione» (prima colonna), da moltiplicare per il coefficiente 6 (secondo comma) (così Cass. cit. n. 1494/2021). 4. Inoltre, come già affermato, anche recentemente, da questa Corte (cfr. Cass. 22/02/2024 n. 4785/2024), i decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 contenenti i coefficienti per la valutazione dei beni indice stabiliscono i parametri del redditometro, integrano direttamente la generale previsione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e, pertanto, costituiscono a tutti gli effetti norme giuridiche che il giudice è tenuto ad applicare e non può disapplicare sic et simpliciter . Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicato di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, potendo solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla loro provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalle norme medesime (Cass. 19/12/2011, n. 27545). 5. Infine, l’accertamento redditometrico basato sui beni indice di cui al D.M. del 10 settembre 1992 è stato ritenuto conforme al tessuto costituzionale con la sentenza n. 283 del 1987 affermando che i metodi di accertamento induttivo previsti dall’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, pur se fondano su presunzioni, iuris tantume non juris et de jure , sono rispettosi dell’art. 53 della Costituzione in quanto ancorano l’accertamento ad elementi che devono essere rigorosamente dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva; trattasi di un accertamento presuntivo, che lungi dal violare il principio costituzionale della correlazione tra capacità contributiva e imposizione tributaria, ne costituisce un mezzo di attuazione in quanto reso ragionevole dal ricorso a indici idonei a dare fondamento reale alla corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva. 6. Nella specie, la disapplicazione della sopra richiamata normativa ad opera della CTR, per l’asserita abnormità dei risultati cui essa perviene, è errata in quanto si pone in contrasto con i sopra richiamati principi; la sentenza va, quindi, cassata nella parte in cui esclude dai redditi imponibili dell’anno di accertamento, 2007, le rate di ammortamento del mutuo. 7. Va, pertanto, accolto l’unico motivo di ricorso, in relazione al quale la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa
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