Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 35760/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27906/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in p ersona del l.r.p.t. , e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via B .

Tortolini n. 3 0 , presso l o studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] , nonché agli indirizz i pec nonché , rappresent i e dife si dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso l o Oggetto: cessione azioni patto di opzione AC –01/12/2023 r.g. n. 27906/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, quinta sezione civile, n. 3490/2019del 24 giugno 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: “MCM”) e [OSCURATO:PERSONA] hanno propo sto ricorso in cassazione, affidato a se tte motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale li aveva condannat i a versare in favore dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (in prosieguo: “Noviello”), la somma di euro 1.078.000,00, come conseguenza del ritenuto legittimo esercizio del diritto di opzione put da parte dell'impresa individuale, pattuito tra le parti nella scrittura privata del 27 ottobre 2008 e avente ad oggetto l'acquisto di numero 1.000.000 di azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. , all'epoca detenute nel patrimonio dell'impresa individuale.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a) ha interpretato la scrittura privata del 27 ottobre 2008 come attributiva alla N oviello di un diritto di opzione put , avente per oggetto la vendita delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. e non r.g. n. 27906/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] come un contratto preliminare , siccome l'obbligo di acquistare le predette azioni era stato rimesso esclusivamente all'esercizio del diritto potestativo da parte della N oviell o , laddove l'intervento dell'intermediario a mercato chiuso andava confinato nella successiva fase esecutiva conseguente all'avvenuto esercizio dell'opzione medesima; b) ha escluso la violazione del divieto del patto leonino , siccome tale divieto non si applica ad accordi esterni al contratto sociale, laddove gli stessi non alterino,come nella specie accertato, la causa societatis; c) ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca presidente del consiglio di amministrazione di MCM, interpretando la sottoscrizione dallo stesso apposta in calce alle dichiarazioni di opzione come assunzione di garanzia fideiussoria nei confronti della N oviello in relazione all'adempimento dell'obbligazione diMCM.

4. Con atto d epositato telematicamente in data 1 8 settembre 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso con compensazione delle spese.

5. La rinuncia è stata contestualmente accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

2. Le spese legali sono compensate tra le parti, come da esse espressamente convenuto.

3. È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,).r.g. n. 27906/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spese di fase.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27906/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in p ersona del l.r.p.t. , e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via B . Tortolini n. 3 0 , presso l o studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] , nonché agli indirizz i pec nonché , rappresent i e dife si dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso l o Oggetto: cessione azioni patto di opzione AC –01/12/2023 r.g. n. 27906/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, quinta sezione civile, n. 3490/2019del 24 giugno 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: “MCM”) e [OSCURATO:PERSONA] hanno propo sto ricorso in cassazione, affidato a se tte motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale li aveva condannat i a versare in favore dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (in prosieguo: “Noviello”), la somma di euro 1.078.000,00, come conseguenza del ritenuto legittimo esercizio del diritto di opzione put da parte dell'impresa individuale, pattuito tra le parti nella scrittura privata del 27 ottobre 2008 e avente ad oggetto l'acquisto di numero 1.000.000 di azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. , all'epoca detenute nel patrimonio dell'impresa individuale. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a) ha interpretato la scrittura privata del 27 ottobre 2008 come attributiva alla N oviello di un diritto di opzione put , avente per oggetto la vendita delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. e non r.g. n. 27906/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] come un contratto preliminare , siccome l'obbligo di acquistare le predette azioni era stato rimesso esclusivamente all'esercizio del diritto potestativo da parte della N oviell o , laddove l'intervento dell'intermediario a mercato chiuso andava confinato nella successiva fase esecutiva conseguente all'avvenuto esercizio dell'opzione medesima; b) ha escluso la violazione del divieto del patto leonino , siccome tale divieto non si applica ad accordi esterni al contratto sociale, laddove gli stessi non alterino,come nella specie accertato, la causa societatis; c) ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca presidente del consiglio di amministrazione di MCM, interpretando la sottoscrizione dallo stesso apposta in calce alle dichiarazioni di opzione come assunzione di garanzia fideiussoria nei confronti della N oviello in relazione all'adempimento dell'obbligazione diMCM. 4. Con atto d epositato telematicamente in data 1 8 settembre 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso con compensazione delle spese. 5. La rinuncia è stata contestualmente accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. 2. Le spese legali sono compensate tra le parti, come da esse espressamente convenuto. 3. È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,).r.g. n. 27906/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spese di fase. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris