CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 08929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 23019 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34A62 F125F) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E23) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Società per la Gestione dei Cre- diti – S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappre- sentante per procura [OSCURATO:PERSONA]Aguanno, in rappre- sentanza di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al contro- ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E59 F416B) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. (C.F.: non indicato), in liquidazione coatta ammini- strativa, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Paola n. 25/2019, pubblicata in data 17 gennaio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 Numero sezionale 77/2022 uditi: Numero di raccolta generale 8929/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore gene- rale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, in via principale, per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché l’azione non poteva essere proposta; in subordine, per la cassa- zione senza rinvio della decisione impugnata perché l’azione non poteva essere proposta, con riguardo alle contestazioni relative all’atto di precetto e per il rigetto del ricorso, per il resto; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobilia- re promosso nei suoi confronti dalla Banca di Cosenza di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., nel quale è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la debitrice [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., impugnando contestual- mente: l’atto di precetto, l’atto di pignoramento e l’istanza di vendita (tutti intervenuti nel 2009); il decreto di fissazione di una udienza di comparizione dell’11 giugno 2011; l’atto di inter- vento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (del novembre 2011); l’ordinanza di autorizzazione alla vendita e la nomina del custode del 27 gen- naio 2012. Nel giudizio è intervenuta la Banca per lo Sviluppo della Coope- razione di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata rigettata dal Tribunale di Paola. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappre- sentanza della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Cre- dito S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intima- ti. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 1. Non ha rilievo la verifica della regolare instaurazione del con- Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 8929/2022 traddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] (subentrata per legge ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., creditore interve- nuto che aveva partecipato, pur restando contumace, al giudizio in primo e unico grado) in quanto, come si vedrà in prosieguo, il ricorso risulta inammissibile e va, quindi, applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei liti- sconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudi- zio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contrad- dittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 – 01, e successive conformi: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 – 01). 2. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 8929/2022 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. Data pubblicazione 18/03/2022 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del re- quisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero forma- lismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e com- pleta dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processua- le nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essen- ziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del te- nore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. In particolare: a) in esso non si dà conto né si richiama in modo adeguato lo svolgimento della fase sommaria del giudizio davanti al giudice dell’esecuzione (fase necessaria ed insopprimibile, anche ai fini dell’individuazione dell’esatto oggetto dell’opposizione, non es- sendo possibile la proposizione, nella successiva fase a cognizio- ne piena, di ulteriori motivi: cfr. Cass., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 – 01; per l’inammissibilità, nelle opposizioni esecutive, di domande Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 non proposte già nell’atto introduttivo della fase sommaria, cfr., Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 8929/2022 in motivazione: Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019, Rv. Data pubblicazione 18/03/2022 654839 - 01, nonché Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01); la lacuna assume particolare rilievo, in quanto nella sentenza impugnata si afferma che, almeno in parte, le questioni poste dalla debitrice opponente erano state addirittura prese in esame e riconosciute per alcuni aspetti fondate dallo stesso giudice dell’esecuzione, il quale aveva anche disposto la rinnovazione degli atti ritenuti nulli; b) neanche si dà conto in alcun modo, nel ricorso, della data in cui era stato depositato l’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, lacuna espositiva che non consente di valutare la tempestività dell’instaurazione dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (e ciò ha rilievo soprattutto per non essere condivisibile, in diritto, come meglio si vedrà in prosieguo, l’assunto della ricorrente per cui l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. può essere proposta senza termini, in caso di denuncia di nullità “insanabili”); c) ancor più rilevante risulta, poi, una ulteriore lacuna espositiva (peraltro strettamente collegata, sotto il profilo logico-giuridico, con quelle già segnalate): nel ricorso, infatti, sono correttamente indicati gli atti e i provvedimenti esecutivi e pre-esecutivi oggetto di impugnazione (si tratta dell’atto di precetto, dell’atto di pigno- ramento e dell’istanza di vendita, tutti intervenuti nel 2009, del decreto di fissazione di una udienza di comparizione dell’11 giu- gno 2011, dell’atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., del no- vembre 2011, nonché dell’ordinanza di autorizzazione alla vendi- ta e della nomina del custode, avvenute in data 27 gennaio 2012); non è però adeguatamente richiamato l’esatto contenuto dell’atto di opposizione e, in particolare, non sono indicate in dettaglio le ragioni della contestazione della validità di ciascuno degli atti impugnati; non è quindi possibile valutare, sulla base dell’esposizione contenuta nel ricorso, se i provvedimenti del 27 gennaio 2012 siano stati impugnati esclusivamente per vizi pro- pri, ovvero (anche) per invalidità derivata dalla eventuale nullità Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 Numero sezionale 77/2022 degli atti precedenti; tale lacuna è da ritenere a maggior ragione Numero di raccolta generale 8929/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 rilevante, tenuto conto che la stessa sentenza impugnata (a giu- dizio di questa Corte) non risulta chiarissima sul punto, in quan- to, nonostante delle affermazioni generali (cfr. a pag. 2) che po- trebbero sembrare deporre nel senso di una generalizzata de- nuncia dell’invalidità derivata di tutti gli atti impugnati per la de- dotta nullità della procura difensiva della creditrice procedente, nella motivazione (cfr. in particolare a pag. 3 e 4) sono in effetti esposte ed esaminate, in relazione ai provvedimenti del 27 gen- naio 2012, esclusivamente altre e diverse censure, costituenti vi- zi propri degli stessi; in definitiva, in una situazione di dubbio, le lacune espositive del ricorso impediscono di avere una chiara contezza dei fatti processuali rilevanti; d) d’altronde, le parti del ricorso specificamente dedicate all’esposizione dei fatti (rubricate: «fatto processuale»; «del giu- dizio di opposizione»; «premessa introduttiva ai motivi di impu- gnazione»), non contengono alcuna precisazione in merito al preciso contenuto dell’opposizione, con riguardo ai vizi denuncia- ti in riferimento a ciascun atto impugnato; anzi, può addirittura rilevarsi che i motivi di ricorso con i quali è dedotta la nullità del- la procura del difensore della creditrice procedente sembrerebbe- ro tutti riferiti esclusivamente alle contestazioni relative alla nul- lità del precetto, del pignoramento e dell’istanza di vendita, non alla eventuale nullità derivata dei provvedimenti del 27 gennaio (né, tanto meno, è precisato nel ricorso se, in relazione a questi ultimi provvedimenti, la nullità derivata era effettivamente stata fatta valere nei venti giorni dalla conoscenza effettiva degli stes- si). 3. In base a quanto sin qui osservato, il ricorso deve ritenersi di per sé inammissibile per insufficiente esposizione del fatto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Anche a scopo di completezza espositiva, peraltro, può osservar- si che risultano inammissibili anche i singoli motivi del ricorso stesso, per le ragioni di seguito esposte. Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 Numero sezionale 77/2022 3.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Viola-Numero di raccolta generale 8929/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 zione e falsa applicazione degli artt. 83, 156 e 182 CPC in rela- zione all’art. 360, 1° co. n. 3 CPC». Secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla l’istanza di vendita per la nullità del mandato difensivo del legale che l’aveva sottoscritta, il quale aveva dichiarato di agire in base ad una procura redatta a margine del ricorso per decreto ingiun- tivo costituente il titolo esecutivo, trattandosi di mandato confe- rito da un soggetto dichiaratosi legale rappresentante della so- cietà ricorrente in sede monitoria, ma non indicato nominativa- mente, senza indicazione della carica ricoperta e con firma illeg- gibile. Come già osservato, nel motivo di ricorso in esame si fa riferi- mento esclusivamente all’istanza di vendita, non alla eventuale nullità derivata di altri successivi atti. Esso è peraltro inammissibile, per diverse ragioni. In primo luogo, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto manca un completo, specifico e adeguato ri- chiamo del preciso contenuto della procura difensiva contestata, che consenta di verificare quanto affermato dalla stessa ricorren- te, in relazione ai suoi vizi. In secondo luogo, perché, in quanto riferito alla sola nullità dell’istanza di vendita, il motivo di opposizione di cui si discute deve ritenersi avanzato tardivamente. L’istanza di vendita è pacificamente intervenuta nel 2009; il ri- corso in opposizione agli atti esecutivi è certamente successivo al 27 gennaio 2012, in quanto con esso sono impugnati conte- stualmente anche alcuni provvedimenti emessi in tale data. Orbene, in proposito, va senz’altro data continuità ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui «l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione re- lativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla qua- le, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall’art. 159 c.p.c., operando tale principio anche per le cd. nullità insanabili – quali quelle attinenti al difetto Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 dello “ius postulandi” ovvero della rappresentanza o della capaci- Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 8929/2022 tà di agire – che debbono essere fatte valere nel termine di de- Data pubblicazione 18/03/2022 cadenza per l’opposizione, atteso che la finalità del processo ese- cutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropria- tiva non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di pe- renne incertezza» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, Rv. 640526 – 01). Né può dirsi che le argomenta- zioni della ricorrente offrano argomenti per superare tali conclu- sioni, neppure avendo preso in considerazione l’impianto motiva- zionale a loro sostegno. L’inammissibilità del motivo di opposizione, per tardività, è del resto rilevabile anche di ufficio, nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. (il che esclude, in definitiva, la sussistenza di un concreto interesse dell’opponente ad impugna- re la decisione di rigetto, in relazione allo stesso). Infine, va considerato che la procura difensiva in discussione è stata ritenuta valida in sede di procedura monitoria nonché nel conseguente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proces- so celebrato tra le stesse parti. D’altra parte, con il motivo di ricorso in esame, non si mette in discussione la circostanza che detta procura fosse stata rilasciata anche per la fase esecutiva, ma la sua stessa originaria validità sul piano sostanziale. Si deduce, in altri termini, una ragione di invalidità che avrebbe eventualmente potuto e dovuto essere denunciata (o anche eventualmente rilevata di ufficio) in sede di opposizione a decre- to ingiuntivo, e ciò anche al fine di consentire l’operatività, in quel contesto, degli istituti processuali volti a favorire la sua eventuale sanatoria (cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021, Rv. 662413 – 01, secondo cui l’eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiun- zione, della procura ad litem o l’eventuale vizio della stessa pos- sono essere fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effet- Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 Numero sezionale 77/2022 tuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, Numero di raccolta generale 8929/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamen- te il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall’opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c..). 3.2 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 75, 83, 156, 182 CPC e 2501 e 2504 bis CC in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3 CPC». Secondo la ricorrente, l’atto di precetto, l’atto di pignoramento e l’istanza di vendita avrebbero dovuto essere dichiarati nulli per la nullità del mandato difensivo del legale che li aveva sottoscritti, anche perché, al momento della sottoscrizione degli atti sopra indicati, il legale rappresentante della società ricorrente in sede monitoria, che aveva conferito la procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, non era più in carica e la stessa società ricorrente in sede monitoria era stata cancellata dal registro delle imprese, in quanto si era fusa (in data 12 ottobre 2006) con al- tra società, dando vita ad un nuovo autonomo ente societario. Anche questo motivo di ricorso fa esclusivo riferimento alla nulli- tà degli atti specificamente indicati (l’atto di precetto, l’atto di pi- gnoramento e l’istanza di vendita), non alla eventuale nullità de- rivata degli altri successivi atti del processo esecutivo. Valgono, dunque, i medesimi profili di inammissibilità già indicati in relazione al primo motivo del ricorso e, in particolare, certa- mente il rilievo di tardività della proposizione dell’opposizione, se non pure il difetto di specificità della censura, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., questa volta in mancanza del richia- mo specifico al contenuto dell’atto di fusione, che si invoca a so- stegno della censura stessa. 3.3 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione degli artt. 125, 479 e 480 CPC in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3 CPC». La ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe dovuto ritenere nullo l’atto di precetto, in quanto mancante di requisiti necessari per legge ai fini della sua validità. Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 9 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 Numero sezionale 77/2022 Anche questo motivo risulta inammissibile, ancor prima che in-Numero di raccolta generale 8929/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 fondato. Come già ampiamento chiarito, la ricorrente non indica nel ricor- so i motivi posti a base della sua originaria opposizione agli atti esecutivi, in relazione a ciascuno degli atti e dei provvedimenti impugnati e, tanto meno, richiama specificamente il contenuto dell’opposizione stessa, in proposito. Anche in relazione ai vizi propri dell’atto di precetto, oggetto del motivo di ricorso in esame, non viene adeguatamente indicato quali precisi vizi fossero stati denunciati nell’originaria opposizio- ne ed in quali esatti termini. La ricorrente si limita ad affermare, nella presente sede, che il precetto stesso era nullo per: a) difet- to di indicazione del titolo esecutivo; b) difetto di indicazione dell’apposizione della formula esecutiva; c) difetto di indicazione della data di notificazione del titolo; d) difetto di trascrizione o indicazione dell’atto di fusione. Non si evince però, dall’esposizione contenuta nel ricorso, se ed in quali esatti termini tali vizi fossero già stati effettivamente po- sti a base dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata, in relazio- ne all’atto di precetto: le censure risultano, dunque, di per sé inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, com- ma 1, n. 6, c.p.c.. In ogni caso, il tribunale ha correttamente rilevato la tardività dell’opposizione, con riguardo ai vizi del precetto denunziati (vizi che neanche il giudicante indica in dettaglio, in verità). La decisione sul punto è certamente conforme ai principi di dirit- to esposti in precedenza, perché l’opposizione di certo non è sta- ta avanzata nei venti giorni dalla notificazione dell’atto di precet- to (secondo quanto già rilevato per gli altri vizi oggetto dei due primi motivi del ricorso). Del resto, anche a voler ammettere che vizi denunciati fossero proprio quelli indicati nel motivo di ricorso in esame e sopra riportati, non c’è dubbio che si tratti di vizi de- nunziabili con opposizione agli atti esecutivi da proporre nei venti giorni dalla notificazione del precetto stesso, onde, in mancanza, si è determinata la sanatoria definitiva del precetto stesso in re- Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 10 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 23019/2019 Numero sezionale 77/2022 lazione agli stessi, non trattandosi, comunque, di “nullità insana-Numero di raccolta generale 8929/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 bili” che si perpetuano di atto in atto. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (tenuto conto della tardiva notifica del controricorso e della partecipazione del- la società intimata all’udienza di discussione). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovu- to), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, in data 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 23019/2019 – Sez. 3 - Ud. 18 gennaio 2022 – Sentenza – Pagina 11 di 11 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2